- Diritto tributario, diritto della famiglia e delle successioni:
AGENZIA ENTRATE:
CIRCOLARE SULLE MISURE CAUTELARI
L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni su natura, ambito di applicazione, presupposti, procedura e adempimenti connessi alle misure cautelari previste dal Decreto Legislativo 472/1997, a seguito delle modifiche introdotte con i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
La Circolare ricorda che le misure di cui sopra sono:
- iscrizione di ipoteca: ha il fine di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria. Può avere ad oggetto i beni i mmobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810 del Codice civile.
- sequestro conservativo: ha come finalità quella di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore, ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro. Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili; difatti, ai sensi dell’articolo 671 del Codice di procedura civile, possono essere oggetto di sequestro beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera), beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda.
Per l’adozione delle misure cautelari devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
- l’esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione sanzione, di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di recupero, ritualmente notificati e dai quali si evinca la sussistenza del c.d. fumus boni iuris, ossia l’attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria;
- il fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito, c.d. periculum in mora.
(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, Circolare 15 febbraio 2010, n.4/E: Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
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