mercoledì 17 febbraio 2010

CASSAZIONE CIVILE: LIMITE PER LA LETTERA DI PATRONAGE

Da: Filodiritto - Numero 323 - 15 febbraio 2010

- Diritto commerciale:
CASSAZIONE CIVILE:
LIMITE DI IMPORTO MASSIMO ANCHE PER LA LETTERA DI PATRONAGE

La Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale e della Corte d'appello statuendo che anche alla cosiddetta lettera di patronage si applicano i limiti di determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future.

Secondo la Cassazione, "l'articolo 1936 Codice Civile pur essendo inserito nella disciplina tipica dell'istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage ... Ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt.85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 26 gennaio 2010, n.1520: Fideiussione - Limite posto all'obbligazione futura - Applicabilità anche alle garanzie personali atipiche - Patronage).

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