martedì 7 dicembre 2010

MODULI CHE DANNO DIRITTO A RECUPERO DECINE MILIARDI EURO

ANATOCISMO: LE SEZIONI UNITE DI CASSAZIONE (SENTENZA 24418 DEL 2/12/2010) INFLIGGONO ENNESIMA SCONFITTA A BANCHIERI CHE HANNO USURATO I CLIENTI

AGI, 03 DIC 2010

SU SITO ADUSBEF MODULI CHE DANNO DIRITTO A RECUPERO DECINE MILIARDI EURO.
Le Sezioni Unite Civili di Cassazione, Consigliere Relatore dott. Renato RORDORF, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010,discussa dal vice presidente Adusbef avv.Antonio Tanza il 23 novembre, hanno respinto il ricorso della Banca Popolare Pugliese avverso la Sentenza n. 97 del 2009 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, in persona del Consigliere dott. Alessandro Silvestrini, relativamente ad una causa per la ripetizione di illegittime competenze bancarie avviata da un correntista salentino. I principi favorevoli agli utenti dei servizi bancari vittime dell'anatocismo (interessi sugli interessi) stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione,che assestano l’ennesimo duro colpo agli istituti di credito, costretti ora a restituire agli utentin usurati decine di miliardi di euro,stabiliscono che la prescrizione del diritto del correntista a ottenere la restituzione delle somme, illegittimamente addebitate dalla banca sul conto corrente, scatta dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, riaffermando il divieto assoluto dell’anatocismo trimestrale e annuale. Dopo aver già affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Suprema Corte ha stabilito, infatti, che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In questo modo ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito, ovvero gli interessi. Interessi Ultralegali, Commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta “fittizi”, spese forfettarie ed anatocismo trimestrale ed annuale. Richiesta di rimborso. Istruzioni per l’uso. Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, Consigliere Relatore Dott. Renato RORDORF, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 hanno respinto il ricorso della Banca Popolare Pugliese avverso la Sentenza n. 97 del 2009 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, in persona del Consigliere Dott. Alessandro Silvestrini, relativamente ad una causa per la ripetizione di illegittime competenze bancarie avviata da un correntista salentino, difeso dal vicepresidente di ADUSBEF, l’Avv. Antonio TANZA (www.studiotanza.it) e dall’Avv. Giuseppe NUZZACI. Le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati che "dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristìnatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati." Il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni operate dal correntista dall’apertura del conto alla sua chiusura. Non solo. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui "l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
Insomma il correntista può recuperare tutto le somme che la banca ha illegittimamente acquisito dalla prima operazione sino alla chiusura del conto, purché questo non sia chiuso da oltre dieci anni.
Inoltre è vietata ogni forma di anatocismo: è, dunque, vietato l’anatocismo trimestrale e quello annuale.
1) Quali conti sono interessati e per quale periodo? Sono coinvolti tutti i conti che abbiano presentato saldi passivi per qualsivoglia motivo. I conti attivi non sono interessati. Il periodo interessato al ricalcalo/rimborso va dall’apertura del conto alla chiusura.
2) Se il conto è stato chiuso? Non si ha diritto al rimborso se il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa. Se il conto è stato chiuso da non oltre 10 anni il diritto non è prescritto.
3) Che cosa si deve fare? Si richieda il rimborso alla banca utilizzando il fac simile predisposto da Adusbef e presente sul sito www.adusbef.it (cliccare sulla voce “MODULI” alla prima riga sotto il logo della pagina iniziale).
4) Se la banca non risponde? Se la banca non risponde o non rimborsa si può decidere di citarla in giudizio.
5) Da quando può essere richiesto il rimborso? Il ricalcalo può essere preteso a partire dal 1942, comunque da quando il conto è andata in rosso, purché si abbia documentazione bancaria originale probante (estratti conto).
6) Se non si ha documentazione? Si può richiederla alla banca tenendo presente che:
1) E’ possibile richiedere copia degli estratti conto (punto 4° dell’art. 119 del Testo Unico Bancario) ma a titolo oneroso. Occorre cioè indicare nella lettera di richiesta in che modo la banca potrà introitare le sue commissioni per il servizio richiesto (ad esempio, indicando il numero di conto da addebitare, o pagando allo sportello bancario prima di ritirare copia della documentazione).
Attenzione. Le banche impongono anche 10 euro per foglio: occorre informarsi e valutare il costo complessivo della nostra richiesta. Chiedere estratti conto per più anni comporta una spesa di cui essere consapevoli.
2) La banca deve produrre copia entro 90 giorni dal nostro ordine.
3) Per legge la banca è tenuta a conservare per 10 anni la documentazione inerente i conti correnti. Pertanto, se non abbiamo documentazione, la nostra richiesta non può che interessare gli ultimi 10 anni.
7) Come calcolare l’entità del rimborso? Esistono in commercio software per calcolare con precisione l’entità del rimborso. Per avere indicazioni è possibile sentire la sede nazionale di Adusbef (06.4818632 – 06.4818633) o la Vicepresidenza Adusbef (adsubef@studiotanza.it)
8) Se lo sportello è passato ad altra banca? Si farà richiesta alla banca che ha applicato indebitamente l’anatocismo: se il conto è stato acquisito (per la vendita dell’agenzia) da altra banca si farà richiesta ad entrambe per i periodi coinvolti (alla banca X dal… al…., alla banca Y dal…. al….)
9) Se sono stati aperti più conti con la stessa banca? E’ opportuno inviare tante richieste di rimborso per quanti sono stati i conti coinvolti.
10) Dove reperire aggiornamenti? Si consiglia di consultare periodicamente il sito Adusbef ( www.adusbef.it ): è la fonte più aggiornata. Per le sentenze già emesse, sul sito www.studiotanza.it possono consultarsi più di 150 sentenze in materia.

Roma, 3.12.10

Ecco il testo da inviare alla banca presso cui è radicato il conto per richiedere il rimborso delle somme illegittimamente percepite attraverso l’applicazione del calcolo anatocistico, definitivamente giudicato illegittimo dalla sentenza della Cassazione n° 24418 del 2 dicembre 2010

Lettera Raccomandata

Spett.le BANCA ____________________________________
DIREZIONE GENERALE
Via / P.zza ____________________________ n. __

Lettera semplice
Spett.le BANCA D’ITALIA - UFFICIO VIGILANZA
Via Nazionale n. 91
(00184) ROMA

Lettera semplice
Spett.le ADUSBEF Onlus
Via Farini n. 62
(00185) ROMA

Spett.le VICEPRESIDENZA ADUSBEF Onlus
Corso Porta Luce n. 20
(73013) Galatina – LE -

Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° _________________, acceso in data _____________ presso la Filiale di ___________- Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.

Io sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla Via ______________________________ n. ____, con telefono n. ___________________, con posta elettronica ___________________, anche nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Senatore Dott. Elio LANNUTTI , espongo quanto segue:

1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;

2) il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt, 1346 e 14182 c.c.) , nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione emesse in dal marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 (che ha visto ADUSBEF coinvolta in prima persona con il proprio associato Miglietta P., rappresentato dal Vicepresidente Avv. Antonio Tanza) avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;

3) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 24418 del 2 dicembre 2010, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancarie, ha definitivamente sancito che la capitalizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

Tutto ciò premesso,

1) si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente applicate e trattenute per i periodi in cui il conto ha presentato un saldo passivo sino al momento in cui il saldo è tornato attivo (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa;

2) si invita e diffida la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinché le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo (cioè tutte) restituiscano il maltolto senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura. Si invia la presente ad ADUSBEF affinché curi le ragioni dell’esponente e per controllare il contenuto della risposta che la Banca andrà a fornire.

Data________________________ Firma_________________________________

Nessun commento:

Posta un commento

Post in evidenza

The Great Taking - The Movie

David Webb exposes the system Central Bankers have in place to take everything from everyone Webb takes us on a 50-year journey of how the C...