martedì 24 novembre 2009

Diritto tributario: TRASFERIMENTO DI PROMISSORY NOTE ALL'ESTERO

Da: Filodiritto, Numero 315 - 23 novembre 2009
- Diritto tributario:
CASSAZIONE TRIBUTARIA:
TRASFERIMENTO DI PROMISSORY NOTE ALL'ESTERO

"La promissory note non è esclusa dal novero dei titoli e valori mobiliari e valute estere che unitamente al denaro contante - ove di importo superiore a euro 12.500 - vanno dichiarati all'Ufficio italiano cambi (sotto pena di sanzione) [oggi all’Unità di Informazione Finanziaria, ndr] in caso di trasferimenti da o verso l'estero al seguito di residenti e non residenti".

"La promissory note è uno strumento di pagamento internazionale che contiene una promessa incondizionata fatta dal debitore emittente di pagare una determinata somma di denaro ad una data stabilita all'ordine di un operatore estero beneficiario e dunque rappresenta - a tutti gli effetti - un titolo di credito all'ordine di natura astratta che risponde ai requisiti prescritti dalla Convenzione di Ginevra del 1930 ed incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita prescindendo dal rapporto giuridico sottostante.

Si tratta dunque di un vaglia cambiario (e come esso va bollato nelle percentuali di legge) e la sua inclusione tra i titoli e valori mobiliari cui fa riferimento la norma si ricava anche dalla disposizione che istituisce l'eccezione (art.3 bis) allorché esclude l'applicazione dell'obbligo dichiarativo per i trasferimenti - appunto - di vaglia postali o cambiari tratti su od emessi da intermediari creditizi o poste italiane che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola dell'intrasferibilità. Né dal testo normativo si ricava una volontà legislativa di assoggettare all'obbligo dichiarativo solo ipotesi di possesso correlato a cessioni di denaro o titoli da un soggetto all'altro, in altre parole a "fenomeni traslativi".

L'ampia e generica formula adottata prescinde da rapporti creditori e debitori in essere od in fieri all'evidente scopo di assoggettare all'obbligo il mero passaggio della linea doganale di denaro, titoli e valori diversi da quelli espressamente esclusi - con tassativa elencazione - da tale adempimento avente precipua funzione di "rilevazione globale" dei movimenti di capitale alle frontiere".

La Corte ha infine ricordato il proprio orientamento, secondo cui "l'adempimento prescritto non è volto ad evitare illeciti trasferimenti di somme ma solo preordinato a fini di '"monitoraggio valutario" che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende". Resta pertanto irrilevante al fine configurare, la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno Stato ad un altro (Cass.5248/08). Aggiungasi che questo tipo di infrazione valutaria che postula, sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto, richiede, sotto il profilo oggettivo, la sola l'idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità che è stata ravvisata persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 18 novembre 2009, n.24315: Trasferimento di promissory note all'estero).

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