giovedì 14 ottobre 2010

Usura e anatocismo nelle operazioni di credito finanziario

E' nato il libro "Usura e anatocismo nelle operazioni di credito finanziario"... 270 pagine dedicate agli imprenditori, alle famiglie che hanno acceso un mutuo, agli avvocati e ai giudici che non hanno compreso bene la gravità dell'usura bancaria
«Usura ed Anatocismo nelle operazioni di credito finanziario»

Da oggi è disponibile sul nostro portale il libro «Usura ed Anatocismo nelle operazioni di credito finanziario»

(vedi sotto, per modalità d'acquisto)

A causa della pesante crisi economica alcuni settori della società stanno infatti rompendo il tacito accordo per cui, finora, le banche sono state escluse “a prescindere”, dal problema dell’usura (in Italia considerato un grave reato), che gli “esperti” dicono affligga migliaia di persone e di imprese, ma in concreto, finora, è stato condannato solo qualche pesce piccolo, sostanzialmente estraneo al sistema finanziario “legale”, mentre il numero dei soggetti concretamente toccati da questo fenomeno aumenta progressivamente, fino a coinvolgere anche il sistema bancario.

Attualmente la questione dell'usura bancaria, in centinaia di procedimenti giudiziari penali e civili pendenti nei tribunali italiani, viene affrontata, soprattutto nelle perizie relative ai finanziamenti a valere sui conti correnti di piccole/medie imprese, esclusivamente verificando per quanti trimestri (e per quali importi), sia stato eventualmente superato il tasso soglia mentre, nella prima parte del libro, sottolineo che l’usura moderna è un reato di pericolo, non di danno.

Nessuno per la verità contesta questa caratteristica dell’usura, ma sono le conseguenze giuridiche e pratiche, di questa classificazione che, finora, nessuno sembra aver mai considerato: se l'usura è un reato di pericolo significa che per la sua concretizzazione non è necessario che si realizzi il supero del tasso soglia, ma è sufficiente che nel contratto di finanziamento (essendo l’usura anche un reato-contratto) si trovino le clausole da cui il supero possa derivare.

Se ciò è vero, com’e vero, le autorità competenti (magistrati e loro c.t.u.), quando gli si chiede di verificare se il tasso di un’operazione di credito bancario sia usurario o meno, come prima cosa dovrebbero guardare alle clausole del contratto di prestito bancario che stabiliscono i tassi (massimi) complessivamente (interessi nominali + oneri) applicabili all'operazione.

In questa situazione gioca pertanto un ruolo fondamentale la clausola della capitalizzazione degli interessi e delle spese scadute (anatocismo) che finora, nelle contestazioni dei contratti di c/c, è sempre stata considerata come un problema a sé stante, senza mai accostarlo alla questione dell’usura: in questo libro è ampiamente illustrato perché invece le due questioni non siano diverse, ma si sommino.

Nelle perizie e nei procedimenti giudiziari per usura relativi ai contratti di prestito connessi ai conti correnti (apertura di credito e/o castelletto), finora, tutti gli interessati (periti, avvocati, magistrati) si affannano a verificare se il tasso complessivo sia superiore o meno alle soglie trimestralmente stabilite dai decreti ministeriali, ma tale approccio, secondo il mio parere, è assolutamente errato; sarebbe come se in un processo per detenzione di arma da guerra ci si mettessero a discutere e ad esaminare i proiettili per stabilire se siano idonei o meno ad uccidere, ma quello che la legge punisce è il mero possesso dell'arma (reato di pericolo), non se l'arma ha sparato o meno (che è un altro problema).

Esaminare se il tasso massimo applicabile ai prestiti bancari sia superiore o no al tasso soglia indicato dalla legge, al momento della conclusione del contratto, comporta logicamente che nelle perizie per l'accertamento dell'usura si parta dai contratti e si guardi soprattutto alle clausole che determinano il costo complessivo (interessi nominali, commissioni e spese) e non solo ai tassi applicati trimestralmente al conto corrente, come erroneamente fatto finora.

Un ulteriore aspetto dell’usura, finora sempre taciuto, è il fatto che si tratta di un reato che continua finché ci sono richieste di pagamento (di capitale ed interessi usurai) e perciò anche le esecuzioni immobiliari ed i fallimenti cui partecipano le banche, denunciate per usura dall'esecutato/fallito (o dai loro fideiussori), rientrano in questa situazione, perché è evidente che con queste procedure si vuole consegnare del danaro a coloro che, secondo il debitore (consapevole che le banche non sono escluse dal fenomeno usuraio), possono essere autori di un reato gravissimo.

Delle due l’una: o il debitore che lancia questa accusa è un calunniatore o la procedura va sospesa, perchè altrimenti i pubblici ufficiali (giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, notai) ed i professionisti (avvocati e consulenti) coinvolti favorirebbero il compimento del reato di usura e nel saggio faccio notare che, a fronte di centinaia di denuncie per usura bancaria, non c'è mai stata nemmeno una semplice querela per calunnia. Evidentemente l’accusa non è infondata !

E se i giudici delle esecuzioni e dei fallimenti non capiscono questo elementare problema di ordine pubblico (chi denuncia l'usura, anche quella bancaria, ha diritto alla sospensione delle esecuzioni), gli interessati potrebbero passare alle vie di fatto perché il reato di usura, anche se commesso dai bancari/banchieri, consente l’arresto in flagranza degli autori e dei favoreggiatori da parte del privato cittadino, ai sensi dell’art. 380 c.p.p., per non parlare della legittima difesa, in caso di ricorso a sistemi di autotutela, per la salvaguardia del patrimonio dalle illegali aggressioni degli usurai, che rimangono tali anche se avvengono per vie giudiziarie in cui siano parte attiva le banche.

Altro punto importante di questo lavoro è l'aver evidenziato che, oltre al supero del tasso soglia esiste anche la fattispecie dell'usura per sproporzione (usura “soggettiva”), la quale non richiede particolari disquisizioni sull'utilizzo o meno della formula della Banca d'Italia (non si guarda al supero del tasso soglia), ma pone l'attenzione sull’eventuale rilevante differenza tra il t(a)eg ed il tasso medio vigente all'epoca della stipula ed al conseguente approfittamento della situazione di (temporanea) difficoltà economica o finanziaria di un'impresa o di una famiglia.

Che ci sia anche quest'altro tipo di usura nessuno lo nega, ma non è molto chiaro il motivo per cui magistrati, consulenti ed avvocati, finora, non hanno mai guardato a questa forma usura. Forse perchè l'applicare tassi più alti a chi è in difficoltà, con la scusa del maggior rischio, è per l'appunto la logica normale delle banche.

Perchè in quindici anni nessuno ha detto o fatto qualcosa per far cessare l’usura bancaria, ma anzi il governo ha “legittimato” l’anatocismo, che è la principale fonte di questo tipo di usura ? Che dipenda dalla conventio ad escludendum illustrata nel capitolo 3 (Parte I) ?

Nella seconda parte sono raccolti quattro articoli, scritti precedentemente al saggio principale (due sono già stati pubblicati), che servono però ad illustrare specifici aspetti della questione “usura bancaria”; in alcuni paragrafi e note si toccano giocoforza argomenti già affrontati nella prima parte, ma per motivi di completezza dell’articolo ho preferito lasciare inalterata la sua struttura.

Completa il libro, indirizzato soprattutto (ma non solo) agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e consulti tecnici) che intendono affrontare il tema dell’usura bancaria con un ampio panorama della situazione, una ricca bibliografia sull’usura (con indicate tutte le opere più recenti) relativa sia alla prima che alla seconda parte ed un elenco di sentenze pubblicate sull’usura bancaria ed uno sulla prescrizione della contestazione dei saldi di conti correnti bancari.

Edizioni LiberoReporter

Autore: Giovanni Frescura

Pagine: 270

Prezzo: € 48,00

ISBN 978-88-905343-1-7

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