IL MILLEPROROGHE NON COMPROMETTE LE CAUSE PER IL RIMBORSO DELL’ANATOCISMO & C.
Il giudizio intentato dal correntista contro la banca, per far valere la nullità della clausola anatocistica (nonché le altre affette da nullità) è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c.- Nulla può, dunque, in tal caso la norma sulla prescrizione ed il Milleproroghe. Mentre è soggetta a prescrizione l'azione promossa dal correntista ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere pagato a titolo di anatocismo. Ma il pagamento, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (si legga con la dovuta attenzione la Cass. SU 24418 del 2010), avviene solo con la chiusura del conto e non con l’annotazione. Quindi i correntisti che hanno intrapreso (o vorranno intraprendere) le cause per la restituzione dell’anatocismo possono stare tranquilli. La Magistratura è cosa ben diversa dall’attuale Governo. Sul sito http://www.studiotanza.it/ vi è il testo completo dell’articolo. E’ importante non fare il gioco dei filo bancari!
FATE CIRCOLARE AL MASSIMO QUESTO MESSAGGIO
Nessun commento:
Posta un commento