Come un paese della zona euro, in default, può stampare euro
Julian DA Wiseman
Trad. a cura di Marco Saba - da: Signoraggio.it
Argomento: I default sovrani sono sempre disordinati, ma un default sovrano nella zona euro può causare danni ancora maggiori, molto sparsi e non marginali, su una parte ancora ricca del mondo.
Indice: Introduzione ; La contraffazione ; Le sterline presso la Banca d'Inghilterra; L'euro in TARGET2; La struttura legale del TARGET2 (molteplicità dei sistemi, le banche centrali hanno un credito perfetto, Il fallimento non si applica a una banca centrale, Qual'è la zona giuridica di competenza?); Alcune domande senza risposta; Conclusioni.
Introduzione
Ai fini di questo saggio, suponiamo che un paese sovrano dell'Eurozona, il paese X, è a rischio di default. Questo paese sovrano potrebbe essere uno qualsiasi degli attuali Stati membri dell'Eurozona (AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SI, SK), o un paese non-membro collegato al TARGET2 (DK), o qualsiasi paese sovrano (quando diventerà membro della UE).
Si supponga inoltre che il paese inadempiente agisca egoisticamente, se così facendo avesse la possibilità di ottenere un guadagno.
Questo saggio dimostra come la struttura di TARGET2 permette ad un paese egoista in default, membro dell'Eurozona, di aiutare se stesso ed i suoi amici con quantità illimitate di euro.
La contraffazione
Quindi, il paese X sa che il default è imminente, e - ognun per sé - decide di prendersi quello che può.
* Il Paese X presta alle sue banche locali, senza garanzie, una quantità enorme di titoli di Stato la cui quantità teorica potrebbe corrispondere a diversi anni di PIL.
* Questo debito pubblico è utilizzata come garanzia in TARGET2 per effettuare pagamenti di grandi dimensioni a soggetti di comodo in altri paesi della UE.
* Queste entità di comodo possono poi effettuare dei pagamenti ad altri, comprese delle società nello stesso paese originante, X.
Si rivelerà poi impossibile smontare tutti, o anche la maggior parte di, questi pagamenti. Quindi una grande quantità di euro verranno trasferiti al paese X. Naturalmente, ci saranno problemi legali. Ma molte di queste cause dovrebbero avvenire nei tribunali del paese X, e citare in giudizio i paesi in bancarotta, presso i propri tribunali, di solito non è produttivo.
Chi è stato derubato? Probabilmente, il reato più simile è quello della contraffazione: il denaro è stato creato, in modo da diluire la ricchezza dei detentori di euro, diluendo così la ricchezza dei creditori. Infatti, se l'operazione viene eseguita in dimensioni abbastanza grandi, la diminuzione del valore della moneta in euro potrebbe essere sostanziale.
La Banca centrale europea è sicuramente al corrente del rischio di tale misfatto. Con le spalle al muro, la BCE sarebbe sicuramente disposto a spendere un sacco - un sacco! - per evitarlo. Gli operatori del mercato potrebbero pensare che questo riduce la probabilità di default. Ma se, in un momento testardo di reciproca distruzione, al paese X è permesso di fare bancarotta, e lo fa dopo questa rapina, il tasso del recupero in euro svalutato sarebbe minimo.
Purtroppo per il paese X, il denaro nuovo di zecca non può essere usato per impedire il default. È solo perché il paese X è inadempiente che sarebbe disposto a creare enormi quantità di obbligazioni. I soldi possono essere stampati, ma mai abbastanza per catturare la coda del debito (NdT: poichè il denaro-debito chiamato euro produce sempre ulteriori interessi da pagare cui non corrisponde il capitale inizialmente creato, una delle principali assurdità del nostro sistema monetario corrotto che cerchiamo disperatamente di esportare con le guerre pacifinte: vedi Libia i cui ribelli sono finanziati dalla Banca Mondiale).
Il resto di questo saggio spiega come la struttura legale del TARGET2 non riesce a evitare che una banca centrale ostile esegua la contraffazione di enormi quantità di euro.
Le sterline presso la Banca d'Inghilterra
Per spiegare meglio, iniziamo con un semplice esempio sugli aspetti giuridici del sistema di pagamento, a cui la zona euro può essere confrontata. La GBP, la sterlina inglese, è una moneta con una sola banca centrale unificata, che, per ragioni storiche, viene chiamata la Banca d'Inghilterra ('BoE', Bank of England).
Mettiamo che un milione di sterline siano da pagare, per un qualsiasi motivo, da qualcuno che ha il conto presso la Barclays a qualcuno che ha il conto alla Royal Bank of Scotland ('RBoS'). Il cliente della Barclays ordina alla banca Barclays il pagamento. La Barclays riduce il saldo del conto del cliente di questo importo. La Barclays, attraverso il sistema di pagamento CHAPS (NdT: sistema di compensazione interbancaria - o settlement), istruisce la BoE di trasferire il denaro dal conto Barclays presso la BoE al conto RBoS sempre presso la BoE. Questa istruzione alla BoE contiene anche informazioni su quale conto RBoS è il beneficiario, e la RBoS aumenta il saldo di quel conto. Il pagamento è fatto.
Si osservi che ci sono due livelli. I clienti bancari ordinari fanno operazioni attraverso le banche; le banche operano attraverso la banca centrale. Nel sistema della sterlina, il tipo supremo di denaro, noto anche come "denaro finale", è il denaro della banca centrale. Le banche possono continuare ad effettuare pagamenti fino a quando il denaro si esaurisce e la BoE smette di prestarne (NdT: e quindi di crearlo "ex nihilo", dal nulla, derubando i legittimi detentori della sovranità monetaria).
L'euro nel TARGET2
Ora supponiamo che un milione di euro debba essere versato da un cliente della Société Générale ('SG') in Francia, ad un cliente della Danske Bank in Danimarca. (La Danimarca non è un membro della zona euro, ma la banca centrale danese è collegata al TARGET2). Così il cliente della Société Générale ordina alla SG stessa di effettuare il pagamento. La SG diminuisce il saldo del conto del cliente del rispettivo importo. La SG invia un ordine di pagamento su TARGET2, a cui entrambe le banche centrali sono collegate. La Banque de France riduce il saldo del conto SG in base a questo valore, e la Danmarks Nationalbank aumenta il saldo della Danske Bank per la stessa quantità. Infine, la Danske Bank accredita il conto del proprio cliente ed il pagamento è fatto.
Ma aspettate: come fa la Banque de France a pagare la Danmarks Nationalbank? Non lo fa. Non ci sono soldi "finali" nella zona euro. Le banche centrali nazionali non sistemano queste cose tra di loro. Per tutto il tempo che esse sono solventi e affidabili, questo funziona bene. Ma significa che un paese X fallito può effettuare pagamenti che non può pagare, e se tali pagamenti sono ad agenti dello stesso paese X, allora il paese X avrebbe pagato soldi a se stesso.
La struttura legale di TARGET2
Cerchiamo quindi di esplorare la struttura legale di TARGET2. Il documento rilevante è "Indirizzo della BCE, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale" (TARGET2) (BCE/2007/2)
GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1. Esso comprende la formulazione di contratti che disciplinano il TARGET2.
Il TARGET2 è una molteplicità di sistemi
BCE/2007/2,
Allegato II, titolo I,
Art. 3, par. 5-6
5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla settlement finality. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva sulla settlement finality].
6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.
Quindi TARGET2 non è una persona giuridica, anzi non è nemmeno una cosa sola. Si tratta di una molteplicità di sistemi, ciascuno dei quali è sotto il controllo di una banca centrale.
Il TARGET2 presuppone che le banche centrali hanno un credito perfetto
BCE/2007/2 ,
Allegato II, titolo IV,
Art. 16, par. 1 e 3
1. Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.
...
3. Con la fissazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.
Si osservi che il modello alla base di TARGET2 presuppone che le banche centrali hanno un credito perfetto.
La procedura fallimentare non si applica a una banca centrale
BCE/2007/2 ,
Allegato II, titolo IX,
Art. 34, par. 1
Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione
1. La partecipazione di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
a) l’apertura di procedure d’insolvenza;
BCE/2007/2 ,
Allegato II, titolo I,
Art. 1 (Definizioni)
- per «partecipante» (o «partecipante diretto») (participant or direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso la [inserire nome della BC],
Le regole di insolvenza si applicano ad un partecipante, un partecipante detiene un conto Payments Module (PM) con le rispettive banche centrali, e, presumibilmente, una banca centrale non si ritiene che abbia un conto PM con se stessa. Così la procedura fallimentare non si applica ad una banca centrale.
Qual'è la giurisdizione?
BCE/2007/2 , § IV,
Art. 12, par. 1 e 3
Risoluzione delle controversie e legge applicabile
1. In caso di controversia tra le BC dell’Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità di quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.
...
3. Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative ai pagamenti tra i sistemi componenti TARGET2 trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell’Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.
Questo lascia spazio ad astuzie impreviste ed a dispute conseguenti. Che cosa accadrebbe se il paese X, sul bordo del default, facesse quanto segue:
Crea un sacco di titoli di Stato, valutati generosamente, e li presta ad una banca locale amichevole.
Questa banca, usando questi titoli appena emessi come garanzia, invia i soldi sul conto di un entità di comodo nel paese Y non ìn default ed appartenente al sistema TARGET2(con X ≠ Y).
Circa la metà di questo denaro viene poi reinviato ad un'altra società nel paese X.
E adesso? I tribunali del paese Y possono decidere che il pagamento in uscita, sostenuto da garanzie dubbie, sia valido o meno. Se è valido, allora la metà del denaro restante nel paese Y è moneta buona. Se non è valido, allora l'entità di comodo del paese Y è fallita, e il suo liquidatore si rivarrà per il pagamento col paese X. Ma quest'ultimo caso verrà poi valutato dal Tribunale del paese X, le cui leggi potrebbero essere state "aggiustate" in senso sfavorevole per la condanna di tali azioni.
Nel determinare la validità dei pagamenti, la regola importante è tipicamente la legislazione locale del 1998 di attuazione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti
(la cui implementazione è un obbligo: si veda l'allegato II, Titolo I, Art. 3, par. 5 citato sopra).
Ma la legislazione locale e la giurisprudenza potrebbe variare, quindi le autorità del paese X potrebbero complicare ulteriormente le cose con l'invio di denaro, tramite entità di comodo, in molteplici giurisdizioni del sistema TARGET2.
Alcune domande senza risposta
Questo ragionamento lascia senza risposta alcune domande sgradevoli.
In quale momento la BCE potrebbe accorgersi di cosa sta succedendo, e quindi avviare il default formale staccando la spina? La stampa finanziaria ha generalmente descritto le azioni delle autorità dell'Unione europea, nella crisi attuale, come "prendere a calci il barattolo lungo la strada". Questo passo sarebbe il contrario: la BCE direbbe che, poiché il paese X deve comunque fallire, la BCE fa avvenire il default immediatamente. Questa sarebbe una decisione difficile da prendere e da giustificare. Non è chiaro se sia legale.
Qual è la nazionalità dei dipendenti della BCE che potrebbe staccare la spina? Si può aver fiducia che non farebbero una telefonata rimandando di dieci minuti? Davvero possiamo fidarci ?
Sarebbe davvero possibile per il paese X di eseguire un atto ostile in diretta violazione degli obblighi derivanti dal trattato? Anche se no, potrebbe forse il paese X minacciare di farlo? La BCE potrebbe davvero contare sul fatto che il paese X non lo farebbe ?
Conclusione
I default sovrani sono sempre disordinati, ma un default sovrano nella zona euro può causare danni ancora maggiori, molto sparsi e non marginali, su una parte ancora ricca del mondo. La BCE lo sa sicuramente ed è per questo che continua a insistere sul non-default. La BCE intende proprio questo.
- Julian DA Wiseman
19 giugno 2011
www.jdawiseman.com
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