L'auto-burocratese
PRIMO PIANODi Cesare Maffi
In G.U. il regolamento sull'uso delle vetture blu del Cpgt
Il brutto scrivere dei giudici tributari
Dura la vita dell'autista addetto al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt).
Spieghiamo subito che questo Consiglio, ignoto ai più, è una sorta di Csm dei giudici tributari, formato da undici magistrati tributari e quattro laici eletti da Camera e Senato. E verosimilmente pratica un rigoroso culto delle precedenze, posto che ciascun autista addetto al Cpgt è tenuto ad «accompagnare il Consigliere all'auto, farlo accomodare, agevolarne l'uscita aprendo lo sportello; in caso di più Consiglieri l'autista darà la precedenza al Presidente, al Vicepresidente anziano, al Vicepresidente, ai Consiglieri secondo il criterio dell'anzianità». Roba da dover girare con l'organigramma in tasca, per non far accomodare il consigliere terzo in anzianità prima che sia salito il secondo vicepresidente.
La rigorosa disposizione si può leggere nel «Regolamento per l'utilizzo delle auto di rappresentanza di proprietà o in uso» del Cpgt, approvato il 23 febbraio scorso e di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A noi, più ancora per le stranezze in esso contenute, ha destato una pessima impressione quanto alla stesura. Se i vertici della giustizia tributaria scrivono così maldestramente, in un italiano tanto sciatto, con abbondanza di errori e imprecisioni, c'è da restare poco sicuri quanto alla produzione giurisprudenziale in materia di tributi.
Guardate soltanto il titolo: si parla di “auto”, come altre volte nell'articolato, ove si legge altresì di “autoveicoli”, “autovetture”, “macchine”, “veicoli”, “automezzo”_, dimenticando che il codice della strada fornisce precise definizioni dei veicoli. Ai buontemponi del Cgpt suggeriamo di leggersi gli articoli 96 e seguenti del d.lgs. 285/'92, per uniformare le parole usate, nel rispetto della legge.
La concordanza non è il forte dei vertici dei giudici tributari. L'art. 1 sancisce: «Le autovetture in uso devono essere_ dotati degli accessori». L'art. 2 stabilisce: «Gli acquisti dei veicoli del Cpgt sono destinati a funzioni di rappresentanza e sono acquisite e, all'occorrenza, anche noleggiate». All'art. 5 si legge una sbrodolata quale «In nessun caso gli autisti potranno utilizzare le auto di servizio per uso personali o diverse da quelle di servizio».
Quando vi siano enumerazioni, c'è una forte ritrosia a usare la congiunzione “e”. Art. 4: «Il Comitato di Presidenza autorizza l'utilizzo nelle giornate di sabato, domenica, festivi, in caso di richiesta d'uso fuori sede, trasferimenti»; al «Coordinatore/responsabile degli autisti compete il compito di assicurare il puntuale svolgimento del servizio, soddisfare le richieste». Art. 5: «Sono altresì ammessi all'utilizzo_ Le Autorità, Ospiti» (le maiuscole rispettano la scrittura originaria, e originale, aggiungiamo). Art. 6: «trasporto di materiali scientifici, libri, riviste, altro»; «la consegna a mano di posta particolarmente urgente, riservata, documentazione».
All'art. 5 si stabilisce: «Nella delibera di autorizzazione dovrà riportare gli estremi_, il nominativo_, il motivo, la destinazione». Al solito, si omette di disgiungere con un'opportuna “e” le ultime parole, ma soprattutto non si capisce perché si scriva «Nella delibera» in luogo del corretto «La delibera».
Soffermarsi sul disinvolto passaggio dal presente al futuro e dal futuro al presente, sull'uso di verbi imperativi (dovere, deve, dovrà_) sempre sconsigliati nella stesura dei testi normativi, sul promiscuo utilizzo di singolare e plurale (autista, autisti) senza costrutto logico, sulle ripetizioni, sull'uso improprio delle maiuscole, è una faticaccia, in fondo superflua: non c'è un articolo scritto correttamente.
Quanto alla punteggiatura, la sensazione è che si sia preso un certo numero di punti e di virgole da buttarsi a casaccio sul testo. Vedasi all'art. 6: «I fogli di consegna, saranno restituiti». In una quinta elementare, chi metterebbe quella virgola fra soggetto e verbo? E l'apostrofo tra “un” ed “efficiente copertura” (art. 7) perché mai è stato saltato? A chi si riferirà il misterioso “da esso” inserito all'art. 8 (gli autisti devono attenersi «alle disposizioni impartite dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Coordinatore, dalla persona da esso delegata»)?
Le norme di comportamento imposte agli autisti sono elencate all'art. 8, sotto le lettere dalla a) alla h) tutte rette dall'obbligo «In particolare devono:». Peccato che sia elencato pure uno strano dovere sotto la lettera i): «la violazione delle norme_ costituisce comportamento sanzionabile». Ovviamente di divisione in commi numerati nemmeno si parla; tranne che per l'art. 7 (numerazione errata e parziale, però).
Che cosa significherà mai il primo periodo dell'art. 9: «Gli autisti e sono tenuti_». Una svista? Ma non c'è nessuno, al Cpgt, che rilegga quel che si è pessimamente scritto? Andiamo avanti, leggendo integralmente i due primi periodi dello stesso articolo: «Gli autisti e sono tenuti alla procedura di controllo dell'orario di lavoro, come il resto del personale. Gli autisti sono altresì tenuti al rispetto dell'orario settimanale di lavoro previsto contrattualmente». Proprio non si poteva scrivere meglio? Non c'era bisogno alcuno di rimarcare un obbligo contrattuale, per di più occhieggiando al «resto del personale», quasi si volesse significare: «State attenti, autisti, anche voi dovete avere un orario come gli altri vostri colleghi».
Altre disposizioni sono pure iterate, quasi fossero gride manzoniane. Tre volte si parla della divisa da ben tenere (art. 8: «la divisa deve essere perfettamente pulita e stirata»; art. 9: «Tale uniforme deve essere completa ed in perfetto ordine e in buono stato»; art. 13: «Tale uniforme deve essere completa ed in perfetto ordine e in buono stato», pari pari riprendendo l'art. 9).
In un numero imprecisato di volte si ribadisce il divieto di utilizzo dei veicoli per ragioni che non siano di servizio (art. 5: «In nessun caso gli autisti potranno utilizzare le auto di servizio per uso personali o diverse da quelle di servizio»; art. 6: «Non è consentito l'utilizzo degli automezzi per scopi diversi da quelli espressamente previsti»; art. 9: «è fatto divieto di usare le auto di servizio per uso proprio»; art. 10: «I mezzi_ devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio»).
Diamo un'occhiata all'art. 11, rubricato come “Libro di macchina”, anche se poi nel testo si parla sempre di “libro macchina”, cui si aggiunge però un “libro fornitura”. Specificato che l'uno e l'altro libro «saranno conservati a cura del Segretario Generale», si chiarisce: «Ciascun consigliere» «potrà richiedere di controllare, detto libro». Quale dei due libri? E che ci fa quella virgola prima del complemento oggetto? Da notare che l'art. 10 trattava già sia del “libro di macchina”, sia del “libro-fornitura”.
Tutto attesta l'incapacità di scrivere in italiano. Non un italiano nobile, ma soltanto una lingua corretta. Il regolamento, scritto pedestremente, è purtroppo ufficializzato mercé la pubblicazione sul quotidiano dello Stato. Forza, ministro Brunetta, dia una strigliata ai vertici della giustizia tributaria!
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