Massimo scoperto con PM troppo timidi verso le banche
Nell'articolo "Massimo scoperto con giudici troppo creativi" (dei professori Paolo Ferro-Luzzi e Paola Severino) pubblicato ne Il sole24ore del 6 marzo 2011 (p. 19, reperibile anche in www.ilsole24ore.com) si vede come i due autori (noti avvocati filobancari) disinformano, sapendo di disinformare, quando affermano che è stato affidato alla Banca d'Italia il compito di indicare quali sono gli oneri da includere nel TAEG: Bankitalia ha in realtà (vedi art. 2 legge 108/96) solo il compito, che le è stato delegato dal Ministero, nemmeno previsto dalla legge, di raccogliere i dati per individuare i "tassi medi" (non la media dei tassi) dei vari tipi di credito, cioè il TAEGM, perciò quello che dice Bankitalia alle banche sugli oneri da includere o meno nella rilevazione dei tassi per le aperture di credito (fidi) e lo sconto/anticipo (castelletti) sui conti correnti, ha poca attinenza con il calcolo del TAEG (tasso complessivo di un prestito).
Il fatto che l'art. 2 bis del dl 185/2008 abbia incluso espressamente la “commissione massimo scoperto” (cms) nel calcolo del TAEG, per le due categorie di credito sopra indicate, non significa certo che questa "commissione" (tra l’altro indicata nei documenti bancari con il tasso trimestrale e non annuale, per confondere di più le idee), precedentemente, ne fosse esclusa, per il fatto che la Banca d'Italia, prima del 2010, non la includeva nella sua rilevazione statistica, stante che la legge sull'usura non si limita a punire solo chi supera il tasso soglia, cioè chi applica un tasso complessivo (interessi + oneri) più alto del limite legale, stabilito dal TAEGM + il 50% del TAEGM della rispettiva categoria (usura oggettiva), ma colpisce anche chi approfitta della situazione di difficoltà economica-finanziaria di un'impresa per esigere (farsi promettere o dare) un compenso sproporzionato, rispetto al TAEGM, per un prestito (usura soggettiva).
La legge non esclude certo che a commettere il reato di usura possono essere anche le banche, le quali, per il vero, non si sono mai poste il problema di verificare se il loro comportamento, che comprende anche la richiesta di pagare una cms per i fidi, potesse configurare l’usura soggettiva,
soprattutto chiedendosi se la cms sia da considerare dentro o fuori il TAEG anche in questa seconda fattispecie di reato, che prevede, come nel caso di usura oggettiva, oltre alla reclusione per i responsabili, anche la sanzione civile dell’azzeramento di interessi e spese usurarie.
Forse non si sono mai poste il problema perché la risposta sarebbe stata che la cms, trattandosi sicuramente di un compenso per il prestito, deve essere sempre inclusa nel TAEG, ma stranamente vedo che nessun PM prende in considerazione l’aspetto soggettivo del reato, quando si tratta di indagare se i banchieri abbiano commesso o meno usura nei casi di apercredito o anticipo/sbf e altrettanto stranamente, nemmeno gli avvocati ed i consulenti tecnici delle stesse imprese vessate dall’usura bancaria (salvo eccezioni) chiedono di farlo !
Gianni Frescura *
9 marzo 2011
* Consulente tecnico - Direttore del Centro servizi peritali, Valdagno (VI)
Via Dalmazia 39/A, Tel/fax 0445.412545, Email csvaldagno@assimai.itservizi
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