domenica 7 agosto 2011

Trasmessa al Tribunale di Trani la mega-denuncia su Bancopoli

Inviato: lunedì 8 agosto 2011 0.28
A: Tribunale di Trani
Oggetto: TRASMISSIONE

Da: Orazio Fergnani
ROMA, 21/06/2010

Al Comando stazione dei Carabinieri
SEDE

Alla Procura Della Repubblica Competente

E, p.c. Ad Altri

QUERELA/DENUNCIA CONTRO :

1) Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno;

2) Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;

3) Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche commerciali private operanti sul

4) territorio italiano a partire dall’anno 1992;

5) Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;

6) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;

7) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;

8) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;

9) Tutti i ragionieri generali dello Stato a partire dall’anno 1992;

10) Tutti i consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;

11) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della Equitalia S.p.A.;

12) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari delle agenzie di recupero crediti qui non citate;

13) ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.


Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:


1) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);

3) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);

4) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);

5) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);

6) Corruzione da parte del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);

7) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);

8) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);

9) Devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);

10) Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art.289 c.p.);

11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);

12) Peculato (art.314 c.p.);

13) Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);

14) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);

15) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);

16) Abuso d’uffico (art.323 c.p.);

17) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);

18) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);

19) Violenza e minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario (art.338 c.p.);

20) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);

21) Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);

22) Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);

23) Associazione a delinquere (art.416 bis);

24) Devastazione e saccheggio )art.419 c.p.);

25) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete

falsificate (art.453 c.p.);


26) Alterazione di monete (art.454 c.p.);

27) Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);

28) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);

29) Parificazione delle carte di pubblico credito delle monete (art.458 c.p.);

30) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);

31) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);

32) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);

33) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);

34) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);

35) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);

36) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);

37) Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);

38) Uso di atto falso (art.489 c.p.);

39) Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);

40) Documenti informatici (art.491 bis c.p.);

41) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);

42) Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

(art.499 c.p.);

43) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

(art.501 c.p.);

44) Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);

45) Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);

46) Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.);

47) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);

48) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);

49) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);

50) Furto (art.624 c.p.);

51) Rapina (art.628 c.p.);

52) Estorsione (art.629 c.p.);

53) Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634 c.p.);

54) Truffa (art.640 c.p.);

55) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.);

56) Frode informatica (art.640 ter c.p.);

57) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);

58) Usura (art.644 c.p.);

59) Appropriazione indebita (art.646 c.p.);

60) Impiego di denaro di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);

61) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);

62) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale


TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.


Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani



PREMESSA

Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti e sempre più numerosi cittadini, dalle truffe perpetrate continuativamente da decenni dalle banche in collusione con molteplici funzionari, dirigenti, amministratori dello Stato, politici ed istituzioni di vario ordine e grado ed in particolare dalla leggiferazione parlamentare asservita agli interessi degli stranieri.


Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione” e l’esazione fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei cittadini e dello Stato stesso.


Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti.



CONSIDERAZIONI


Il debito pubblico è il presupposto della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul “debito pubblico” (sarà davvero “debito”?).


Con questa denuncia, intendo, per amor di Patria e per fedeltà alla Costituzione Repubblicana, espormi personalmente anche ad ogni possibile ripercussione e ritorsione, giudiziaria, amministrativa o fisica, seguendo il luminoso esempio del dr. Molinari, ex Questore di Genova, che fu assassinato (“da un pazzo si disse”) alla vigilia dell’udienza di una causa che aveva intentato contro la Banca d’Italia per motivi ideali e morali analoghi ai miei.


Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1]; Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5]; Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute, e tanti altri illustri economisti.


Esiste, come anche sostenuto da questi economisti, da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello Stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.


Un meccanismo che porta a creare false, apparenti e indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello Stato ed all’improprio, indebito, inventato indebitamento di enti locali, di province e di regioni.


Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi ed all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta essa stessa, fattispecie di reato di tipo estorsivo, soprattutto in quanto il “debito” è creato attraverso la costruzione di falsi ed illeciti presupposti giustificativi.


Infatti la contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello Stato, del popolo, verso costoro.


Quest’operazione ha attuato per le sue dimensioni nel corso degli ultimi decenni in particolare un trasferimento di potere politico in favore dei predetti banchieri privati.


L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmente associativa.


Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici.


Illeciti, tutti, le cui conseguenze, se non ancora le cause ultime, stanno divenendo di dominio pubblico attraverso l’informazione mediatica sui grandi crack, truffe, bancarotte, dall’Argentina alla Cirio alla Parmalat alla Unilever alla Enron alla Halliburton ai subprime loans, alla Northern Rock, alle frodi finanziarie denunciate in tutto il mondo ormai anche dai media più tradizionalisti ad assuefatti al Potere.


Azioni e raggiri commessi da primarie banche anche in combutta con amministratori comunali e regionali dislocate sia la nord che al sud, amministratori espressi da primarie forze politiche nazionali e governative in danno degli Enti e conseguentemente di tutti i cittadini.


La presente denuncia intende quindi provocare una risposta del potere giudiziario, nell’un senso o


nell’altro, anche per accertare quali margini di legalità e di recupero di legalità rimangano in Italia e fino a che livello sia pervenuta la dipendenza della politica e delle istituzioni rispetto al potere bancario.


Il sistema bancario internazionale, in mano a finanzieri privati, di fatto ha esautorato lo Stato e le

istituzioni democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, e sottomettendoli all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri.


Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e incostituzionale, fraudolento, in quanto nascente dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati che non hanno titolo ad esercitarlo, per di più nel processo di realizzazione pure truffando!.


La Banca d’Italia è in realtà una S.P.A. a capitale privato ed autocratica, la cui compagine proprietaria è sempre stata illegittima rispetto allo statuto previgente, il quale imponeva [art.3] una maggioranza

Pubblica; e lo è tuttora rispetto al principio fondamentale di sovranità appartenente al popolo e noi ai privati, e all’altro principio fondamentale, di Repubblica fondata sul lavoro, e non sulla frode finanziaria;
I privati proprietari della Banca d’Italia si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il Capo dello Stato hanno superficialmente, e semplicisticamente ratificato con decreto 16.12.06. E pure nel dettato del nuovo art. 3 sono in reato, fra l’altro anche nella mancata rinazionalizzazione.


Ma poi il capitale sociale della BdI che “vale” 150.000 €??!!? Meno della tabaccheria all’angolo.


La forma pubblica dello statuto è solo, di fatto, un mascheramento del suo adattamento privato da parte dei privati proprietari a scopi ed interessi privati, ed anche prima di adattarlo formalmente, ne violavano tranquillamente l’art. 3 grazie alla compiacenza degli organi pubblici di controllo – quindi siamo di fronte a una vera e propria S.P.A. dissimulata ad uso del volgo.


La B.C.E. è essa stessa pure autocratica ed è proprietà delle banche centrali nazionali, pure per lo più controllate da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce indebitamente ed impropriamente indipendenza politica ed incredibilmente immunità giudiziaria ai suoi dirigenti “a vita” rispetto agli stati nazionali e all’U.E.; inoltre le assicura la segretezza massonica assoluta delle sue procedure e discussioni interne.

L’uso del potere sovrano e politico di emissione monetaria, usurpato dalle banche, che qui prendiamo in esame e penalmente denunciamo, consiste di quattro capitoli:

A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO


La Banca Centrale di emissione cede allo Stato (direttamente o mediante l’interposizione di SIM in funzione di foglie di fico) banconote, non più coperte e garantite da oro o altre valute né in questi convertibili, quindi a costo puramente tipografico per la banca stessa, contro la cessione di titoli del debito pubblico soggetti a interesse passivo.


I titoli e l’interesse vengono pagati con le tasse, quindi gravano sui contribuenti e sullo Stato, mentre vanno ad arricchire gli azionisti privati delle banche di emissione, sebbene queste nulla diano in termini di valore, in cambio di questo corrispettivo.


Le banconote emesse non costituiscono alcuna obbligazione nei confronti delle banche emittenti.

Il valore del denaro, ossia il suo potere di acquisto, non è dato dalla banca di emissione bensì dal mercato (Stato, cittadini, impresa, consumo).


Quindi lo Stato viene usato ed usurato, attraverso ministri e funzionari inconsapevoli o collusi o ricattati, da banchieri privati per arricchirsi a spese del popolo.


L’indebito arricchimento è grosso modo pari al debito pubblico contratto dallo Stato e dalle P.A. verso le banche suddette, infatti il cosiddetto “debito pubblico” non è dello Stato verso le banche, ma delle Banche verso lo Stato ed i cittadini.


Il profitto così realizzato a spese dei cittadini è stimabile, in Italia, intorno ai 60/80 miliardi di euro l’anno. Lo Stato, come suggerito dai succitati autori (Robertson, Huber, Tarquini, Della Luna potrebbe e dovrebbe, a rigor di logica e di diritto, emettere le banconote in proprio, esattamente come tuttora e sempre emette in proprio le monete metalliche, e come emetteva i biglietti di Stato di 500 Lire (negli USA, l’amministrazione Lincoln e l’amministrazione J.F. Kennedy emettevano pure United States Notes, ossia biglietti governativi). In tal modo non si produrrebbe alcun tipo di debito pubblico.


Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.


Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d’Italia, e conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato italiano l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della Costituzione (principio della sovranità nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace, non dell’economia, del

potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di soggetti come la B.C.E., autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo di organi democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).

B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O CREDITIZIO


Notoriamente, solo L’8% circa della liqudità è denaro contante (M0, banconote + monete metalliche); il resto è credito, quasi-denaro …. scritturale, esistente solo come annotazioni della banca, lettere di credito, sight deposits, fideiussioni, assegni circolari, etc. – ossia come promesse di pagamento che la banca emette a costo zero, perché esse non sono coperte e garantite da oro né da riserve frazionarie in valuta legale. Quindi la banca presta proprie Promesse Di Pagamento Scoperte – nel senso che sono promesse di pagamento di valuta legale che la banca non ha, o ha all’1 per 1.000. Gli assegni circolari sono tutti scoperti, come pure gli altri strumenti emessi dalle banche. Il sistema bancario è interamente basato sulla frode e si regge solo perché la gente non lo sa.


In cambio dell’emissione di tali promesse di pagamento di soldi non posseduti, create a costo zero per essa, la banca si fa dare dal mutuatario (che tale non è, perché il mutuo esige la dazione reale di valuta legale, ex art. 1813 cc, non di promesse di pagamento denominate in valuta legale che, per di più, la banca non ha, e che non esiste nemmeno, dato la che la valuta legale è solo l’8% della liquidità complessiva):


a) interessi corrispettivi, che possono divenire interessi di mora;


b) la promessa di rimborso del (mai prestato) capitale;


c) una garanzia reale.


Orbene, ottenuto ciò, la banca mette a capitale – ossia, incamera come cespiti – il credito verso il mutuatario per il supposto capitale, nonché l’interesse capitalizzato.


Ma non dichiara in bilancio e nei redditi tali utili, sicché su di essi non paga le tasse.


Il volume di utili così sottratti all’imposizione in Italia è stimabile in circa 700 miliardi di euro l’anno.


Sovente “cartolarizza” il credito e lo vende, come avviene anche coi subprime loans.


Tutta questa enorme mole di liquidità, che la banca crea prestando ai suoi clienti non denaro contante, valuta legale – che non ha - ma promesse di pagamento da essa emesse sotto varie forme (assegni


circolari, libretti bancari, mtn, lettere di credito, etc.) (sconto, mutuo, anticipazione, scoperto etc.) apporta alla banca aumento di capitale e profitti.


Ma soprattutto un aumento di potere, se si pensa che il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli

sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia.


Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio.


Un reddito che dovrebbe andare invece allo Stato, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.


È’ un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.


Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire prendere a sé una pari parte del potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese.


È ciò costituisce una truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine costituzionale, un’usurpazione di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono concorsi.


Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente risanamento delle finanze pubbliche e il recupero di risorse per lo sviluppo scientifico-tecnologico, economico e sociale.

C) FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE


I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:


a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;


b) nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;


c) nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività. E’ come se si pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che non ci competeva.


I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti di vario titolo e la


creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente capitolo.


È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse,

noti come International Accounting Standards, consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il

core business della loro attività, il loro principale reddito, e e cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero, sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e ingiustificatamente il potere d’acquisto alla società economica, imprenditoriale, civile.


Approfondimento


La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile.


I bilanci sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica, in quanto non indicano nel conto economico di gestione il reddito monetario; e in quanto indicano pure nella situazione patrimoniale, tra le passività, il valore della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per la banca di emissione.


Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del bilancio della B.d.I.


Riproduco qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E. per il 2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce” Banconote in circolazione – 40.100.852.165” – è la massima voce del passivo, ed è pari alla massima voce attiva “Crediti derivanti dall’allocazione delle banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165”.
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).


Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva € 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).


Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa € 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove

banconote).


La gigantesca somma delle passività inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della B.C.E., quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota competente alla Banca d’Italia, al netto, è € 4.796.563.485,84 – pari alla stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi.




Il bilancio della Banca d’Italia è fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e “negano” cespiti patrimoniali.


E’ da tener presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano alla B.C.E. l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante 92% alle Banche Centrali partecipanti della

B.C.E., per quota. La Banca d’Italia, stante il 14,85% di proprietà azionaria della BdI, emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della B.C.E., ha emesso nel 2004 € 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va fiscalmente dichiarata.


Voglia Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti.


Questo stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti.


Inoltre ha esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino alla paralisi, e lo ha privato della sovranità in politica economica, e politica “tout court” in favore di un potere privato sovranazionale.


MAGGIORI REATI

Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.


Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.


Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla B.C.E., e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa.


La denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono totalmente autoreferenziali e private.


Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].


Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.


Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.


Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali.





Il peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati. Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima scorporare le loro

partecipazioni nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima, che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive che essa sia per la maggioranza in mano pubblica.


D) ESPROPRIAZIONE, SPOLIAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, “CONFISCA”.
L’altro aspetto eclatante della assoluta delinquenzialità ed illegalità comportamentale strutturale e standardizzata delle banche commerciali e di tutto il mondo economico – finanziario che ruota loro intorno è stato l’atto di approvazione del D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Tutto il vandalico progetto studiato e voluto da molto lontano nel tempo e nello spazio prende però forma, consistenza e materia in particolare dalla legge 130/1999 fatta dal governo D’Alema, quella delle “cartolarizzazioni” e successivamente supportato, modificato, integrato da tutti i successivi governi che si sono alternati al potere (di “sinistra”, di “centro”, di “destra”, “tecnici”) che hanno dovuto modificare il senso e il dettato di alcuni articoli del codice civile per dare una parvenza di legalità e costituzionalità ad un simile immondo parto.
Le banche italiane nel loro complesso avevano migliaia di miliardi di crediti ipotecari e chirografari di difficile se non impossibile esigibilità. Con la legge 130/1999 gli si consentiva di vendere questi crediti a terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito vantato (ad esempio 100.000€) e il prezzo di cessione del credito (ad esempio 40.000€), defalcando dall’imponibile fiscale i 60.000€.
Mentre prima il credito “certo e libero” andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore ora diventava “certo e libero” su semplice dichiarazione della Banca. Mentre prima era vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva cedere questo credito all’insaputa del debitore (con un semplice annuncio in Gazzetta Ufficiale (la Banca X ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a chi li vendevano questi crediti “certi e liberi” le banche? A se stesse.
Tutte le banche crearono delle Srl con capitale di venti milioni di lire alle quali vendettero crediti per migliaia di miliardi di lire, gli ipotecari al 40% del loro valore nominale, i chirografari al 10% del loro valore nominale, che pagarono con delle “obbligazioni”, cioè con delle “cambiali” (nobilitate anche col nome di Derivati ed Hedge Fund). Cambiali che erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi dell’ignaro debitore.
Insomma le banche vendettero a se stesse i crediti sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell’imponibile, ma il credito rimaneva al 100% “certo e libero” in quota a una società di proprietà della stessa banca, che però non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a questo “attivo” si sottraeva il “passivo” delle obbligazioni emesse, e per di più le banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il dispositivo degli accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio, mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo sul Fondo Svalutazione Crediti (FSV) e di un altro 5% annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).
Le operazioni di cartolarizzazione a partire dal 1999 sono state attuate dalle maggiori banche nazionali, per un ammontare stimato di oltre 300 miliardi di euro, pari a circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha aperto una voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a 290.000 miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d’agenzia della prima ondata di “cartolarizzazioni” visti dall’ottica sindacalista :



[ Il Governo "cartolarizza" i crediti Inps (li trasforma in titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà prezzo la riscossione dei crediti a banche e a finanziarie private: con il decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è stata data la garanzia dello Stato sui titoli (!!), oltre ad agevolazioni ed esenzioni fiscali alle finanziarie che trattano questi titoli, comprese le finanziarie residenti nei paradisi fiscali. Avendo suscitato notevole "sorpresa per l'inatteso ai paradisi fiscali" (IlSole24ore,9-9-99), su questo punto forse il governo -alla Camera- farà marcia indietro ma ha già escogitato l'inganno. Infatti l'Inps cederà i primi 8.000 miliardi di crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda, come l'Irlanda o la Danimarca,non è classificata come paradiso fiscale ma lo è di fatto per le banche e le finanziarie). "Entro la fine di ottobre -ha affermato il presidente dell'Inps Paci- i crediti dovrebbero essere sul mercato e non escludiamo anche una quotazione in Borsa".

"Alla porta del direttore generale del Tesoro Mario Draghi (regista dell'operazione) hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case finanziarie più affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura. Tutti pronti a l'operazione Inps e a piazzare sul mercato i junk bond (obbligazioni spazzatura nel gergo americano) made in Italy legati ai contributi previdenziale non versati".
I crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi di lire. Ma ai privati andranno -a meno di metà prezzo e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più appetibili" (IlSole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]

Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999 ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di
crediti con i multipli delle società da essa controllate Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla Banca Nazionale del Lavoro, che ha ceduto i propri crediti alla S.V.P. Venezia s.p.a. e alla Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i propri crediti alla S.G.C., dal Monte
Paschi di Siena che ha ceduto alle varie società satelliti; Banca Intesa che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni di euro prima a Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite anche dopo la fusione in Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance, che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta la più ricca finanziaria, con un portafoglio da recuperare di oltre 26 miliardi di euro.

Un’operazione degna di nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finance.
Crediti incagliati, già portati in ammortamento per il 70/80% (e quindi sottratti al fisco), sono ridiventati “veri e liberi”, cioè esigibili e al 100% del loro valore iniziale, più ovviamente gli interessi, le spese, etc., e contemporaneamente sottraendo al fisco la stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €, che per “risanare i conti pubblici” lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che cornuti pure maziati.
Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio e il governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di fare la legge 130/1999, e tutti quelli che si sono succeduti che addirittura si sono sobbarcati l’onere di sovvertire gli articoli del codice civile e tutto il suo assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi di € nei conti pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli squali di Wall Street, su sentenza dei tribunali della Repubblica Italiana.
Abbiamo nominato una serie di società finanziarie italiane (Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P., Venezia s.p.a., Aeres Finance, S.G.C, Intesa Gestione Crediti, Castello Finance, Italfondiario) che hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che “erano incagliati e inesigibili”, ma sono stati trasformati in “veri e liberi” su semplice dichiarazione delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall Street per costruire titoli tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali italiani già hanno cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e stipendi ai cittadini italiani ignari, circa 600.000!!!
Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le rispettive società che avevano acquistato le cartolarizzazioni (quella di Banca Intesa era “Intesa Gestione Crediti”) hanno venduto i loro portafogli a Castello Finance srl. Che a sua volta ha nominato “mandataria” Italfondiario spa, che riscuote i crediti per conto di Castello Finance srl, in pratica gli incassi sono suoi.
Italfondiario attualmente gestisce attività per circa 27,9 miliardi di Euro per conto di Fortress Investment Group. L’attività di recupero aggressiva, ha funzionato “bene” non solo per l’attività principale, ovvero la gestione delle sofferenze, ma anche per gli altri settori dell’asset management, come la liquidazione degli immobili, la riscossione delle fatture esigibili e il recupero di mutui incagliati.
( http://www.italfondiario.it/about.asp)
Il socio di maggioranza di Italfondiario spa è “Fortress Investment Group” LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, 212-798-6100. E qual è il “business” di Fortress Investment Group? Private Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com).
I procuratori in Italia di Fortress Investment Group sono FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale di Castello Finance srl, Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting S.r.l. in Via del Tritone
181 – 00187 Rome Italy. Tutti allo stesso indirizzo!!
Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla loro parola, e il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group, una società finanziaria specializzata in titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_Investment_Group) ma che ha investito anche in Casinò e Corse dei Cavalli, è stata protagonista di uno scandalo per finanziamenti alla politica e che ha avuto la
quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta chiedendo ai “debitori italiani”, per mezzo della sua controllata Italfondiario spa 27,9 miliardi di €, con metodi “aggressivi”.
Loro, i presunti “creditori” per legge, sono i buoni! …SEMPRE!!!
Noi i presunti “debitori” per legge siamo i cattivi!! SEMPRE!!!!
Io, voi, nessuno può sapere se è stato “venduto”, “schiavizzato”, magari per una posizione di venti anni fa, se suo malgrado è “stato dichiarato” debitore di un credito “vero e libero”, se questo debito “dinamico” (perchè lievità come un soufflè per spese varie, interessi anatocistici, avvocati; ci mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti volte. Per cui nessuno per ora sa dagli originari 300 miliardi di € complessivi quanti miliardi pretende ora Wall Street. Cinquecento, mille?
Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I Repubblica e del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli antichi privilegi di sangue, viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Con il TUB si abolisce la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto Benedice.
La Legge Bancaria del 1936 aveva messo vincoli severissimi alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi dettagli, necessità derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale ed il successivo crack del 1929, e quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e malversazioni per circa sessanta anni, addirittura le sei maggiori banche italiane erano state salvate dall’intervento dello Stato, nazionalizzate (e quindi di proprietà del Tesoro, cioè degli italiani), insomma diventarono le B.I.N. - Banche di Interesse Nazionale che fecero più che onestamente il loro mestiere finanziando lo sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del regime sia la ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.
Questa condizione diciamo così “social-fascista” non poteva star bene a chi aspirava a ritornarne padrone. E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)
Si tratta di leggi ad hoc (dov’è finito l’art.3 della Costituzione? Dov’è finita la giustizia ed i rappresentanti dei cittadini?), concepite e costruite proprio per “creare” questo strapotere rispetto a una situazione precedente. Leggi assurde dal punto di vista etico, ma concepite da chi ha la
conoscenza storica e politica, e la volontà di mutare la situazione a vantaggio della propria immonda ed infame confraternita.
Articolo 50 TUB (Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un giudice acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa somma entro un certo termine.
Fino al 1993 la materia era regolata dal Codice Civile (Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice civile e seguenti.
Art. 633 C.C. Condizioni di ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).
Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?
Prima, con il Codice Civile del 1942, la Banca doveva “produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute secondo la legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata la domanda la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti del “presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno dei dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto ingiuntivo.
In pratica si è esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che dichiara la banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la banca su sua semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non pagate quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi “obbliga a pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si appropria “provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi bancari) e dopo l’udienza di convalida se li vende all’asta.
Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto debitore possa far valere le sue ragioni al giudice lo mette in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto sequestrata, i conti correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è come se non li
avesse). E questo per mesi e mesi. E dopo questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica la regolamentazione della cessione dei crediti.
Aggiungendo altro potere allo strapotere, si è potuta costruire la cosiddetta “finanza tossica”.
Articolo 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d’Italia (omissis…)
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (3).
3. I privilegi e le garanzie (omisis…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107.
Vediamo come regolava la materia il Codice Civile del 1942.
Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):
“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.
Omissis…
Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un concetto fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”. E’ un contratto fra due parti, Tizio e Caio.
Se Tizio (la banca) decide di mutare il contratto a suo tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio), ebbene Caio deve saperlo!
Ammesso che non possa opporsi alla vendita deve comunque poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi dell’operazione, che le condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene avvisato perde dei diritti fondamentali, diventa una “cosa” che può essere ceduta a piacimento ad di fuori della sua stessa sfera conoscitiva.
E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che l’informazione gli venga “notificata”, significa che ne viene portato a conoscenza con una procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)
Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.
- Con il comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di controllo (trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di diritti giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta ufficiale)
- Con il comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la notifica
- Con il comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto sull’unghia
- Con il comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore gli stessi diritti della banche.
La vittima si comincia a indebitare coi parenti e gli amici per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo cominciano a guardare come un malfattore, al lavoro si cominciano a preoccupare, e così via. La prima volta parenti e amici gli prestano volentieri qualche soldo (al lavoro non gli possono anticipare più niente) ma la seconda volta lo guardano male, la terza gli dicono che non ce li hanno… e il più delle volte finisce i mano agli usurai coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare patologie immaginarie autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si chiama “Sindrome da Cartolarizzazione” la
grande invenzione che anche nel nostro paese ha seminato omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.
In tale situazione i malcapitati delle cartolarizzazioni, vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica e costretti a vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della perdita della casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio nucleo famigliare.
Insomma ad esempio, ma reale, un presunto debito che era di meno di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio una finanziaria di Wall Street che chiede 88.000€.
Si copre quindi di essere stati venduti tre volte, l’ultima a Londra nel 1995 a questi di Wall Street a nostra completa insaputa. Al telefono rispondono: “Noi non siamo esosi. Ci dica quanto guadagna, noi valutiamo la sua aspettativa di vita e ci accontentiamo del 20%, ma in contanti”; che da 19 anni applicano interessi “di contratto” al 13% più “spese” a totale nostra insaputa e che i 15.000 € versati tramite il tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti” in uno dei passaggi intermedi mentre il debito continua a salire.
E se si fa l’accordo sull’aspettativa di vita si prendono la somma “in conto interessi” e si rivenderanno il credito di 88.000 € a un altro che poi ce li viene a richiedere.
E soprattutto che possono continuare a depredare i nostri discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di mio nipote). E per “ammorbidirci” sulla trattativa ci pignorano i conti correnti in banca, basta la “dichiarazione” di una finanziaria di recupero crediti perchè il TUB li equipara a una banca.
Il TUB è stato “forse” costruito per togliere i diritti dei cittadini ?
Visto l’abnorme numero dei casi pare abbiano aperto un ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli, abbandonati i genitori al loro triste destino, rinunciando a ricevere eredità si sottraggono, mestamente, all’aguzzino e al gabelliere.
Art. 126 T.U.B.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità… Più che giusto.
Insomma, possiamo star tranquilli: i banchieri sono “onorabili”. Per Legge.
Anche il sig.r Profumo e il sig.r Geronzi?
Insomma quale è sinteticamente lo scenario messo in atto dalla combriccola/masnada/orda composta da politici/banchieri/parlamentari/tribunali nazionali ed internazionali/società di recupero crediti e cartolarizzazioni varie?
In pratica (e nei fatti) :
1) le banche nazionali (si fa per dire … meglio [dal nome italiano]), le B.C.E e tutte le grandi multinazionali della finanza/moneta, stampano ormai da decenni pezzi di carta straccia che si ostinano pervicacemente a chiamare “banconote” mentre non hanno più alcuna delle caratteristiche intrinseche che le distingueva (e che quindi dava loro valore), ora non hanno più alcun controvalore convertibile e quindi quando le banche la emettono non possono portare in contabilità la loro entità al passivo.
2) Così facendo creano un accumulo di capitale di quantità industriale, che addebitano allo Stato al valore facciale più costo di produzione più interessi, che inoltre non viene dichiarato al fisco, e attraverso queste immense disponibilità, fra i tanti infiniti scopi comprano tutti i corruttibili sul mercato, in particolare i politici, che fanno questo di professione.
3) I quali politici e parlamentari promulgano una serie di leggi a favore delle banche, e assimilate, cambiando, se necessario, il codice civile e quello penale, nonché i rispettivi codici di procedura,
producendo leggi incostituzionali a raffica.
4) Dopodiché tutto il denaro rapinato attraverso la illegittima ed illegale creazione di banconote tramite il signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico dello Stato (debito pubblico), e quindi dei cittadini, non contenti tutti gli associati in questa immane azione criminogena, vanno ad attaccare direttamente i beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
5) Infine non ancora soddisfatti, poiché le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero valore non sta nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi, approfittando della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse indotta, …. Dopo aver dragato tutta la moneta circolante al fine di non lasciarne più sul mercato (basta vedere i rientri forzosi messi in atto negli ultimi mesi dalle banche commerciali), mettono in azione le loro controllate società di recupero crediti e attraverso l’estromissione del filtro e controllo del giudice naturale, e viceversa attraverso l’incostituzionale patrocinio di giudici (vedi art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong Kong, ora con una semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a garanzia dai mutuatari.
6) 600.000 pignoramenti del 2008 (in aumento) sono la fotografia dello stato di degrado della Legge, del Diritto e della Giustizia e della grande sofferenza, strazio, scempio e sciagura dei cittadini direttamente coinvolti e della Nazione nel suo complesso.
7) A questo punto la corruzione della logica, delle leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione tale che soltanto l’azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi rimedio.
Tutta questa serie di violazioni, strategicamente, organicamente e funzionalmente strutturate per la loro stessa natura e per l’alto livello di consapevolezza, informazione e potere di chi l’ha compiuta, non possono che essere intenzionali e pianificate, a danno dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri.


Va inoltre valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione patrimoniale di passività inesistenti.


In relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di Associazione di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.


[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.


[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.


[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che


servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).


[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».


È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme, e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.


Non va infine sottaciuta una grave lesione dei diritti primari di nascita enunciati dalla Costituzione all’art.25 che riconosce l’inalienabilità del diritto di essere giudicato dal giudice naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le leggi italiane.


Invece grazie a questa legge infame i cittadini italiani vengono perseguiti da tribunali internazionali secondo leggi non italiane.


QUESTO NON E’ ULTERIORMENTE TOLLERABILE!!!


Tutto ciò premesso, e con riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.


CHIEDO

Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente, richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di:


a) assicurare la prova dei reati;


b) impedirne la soppressione e l’inquinamento;


c) impedire la continuazione dei reati;


d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.


Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i finanzieri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002



Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
P.S Al solo scopo di esempio allego il recentissimo articolo/indagine di Maurizio Blondet che sotto il profilo della presente denuncia/querela mi sembra molto indicativo e delinea emblematicamente l’intreccio tra gli infami sopraccitati appartenenti alle varie congreghe. Ma la bibliografia in merito ormai è notevolissima , sia come quantità che come qualità.
Goldman e BP, niente di paranormale di Maurizio Blondet 16 Giugno 2010


«Goldman Sachs ha venduto il 44% delle sue azioni BP tre settimane prima dell’esplosione» della piattaforma Deep Horizon: così strillava il sito contro-informativo Raw Story il 2 giugno scorso. E ne dava le prove, pubblicando la tabella che potete trovare a : http://moneycentral.msn.com/ownership?Holding=Institutional+Ownership&Symbol=BP.


La tabella può essere di non facilissima lettura. Ma vi si apprende che Goldman possedeva 6 milioni di azioni della sfortunata petrolifera inglese, e che nel primo trimestre del 2010 si è liberata di 4,7 milioni di esse. Ciò, poco prima che venisse a galla (è il caso di dirlo) l’incidente della piattaforma nel Golfo del Messico con relativo titanico spurgo di morchia.

Goldman non è stata l’unica finanziaria a vendere; ma ha venduto più di tutte le altre – il 44% del suo pacchetto BP – intascando oltre 270 milioni di dollari da azioni che tre settimane dopo sarebbero crollate: a meno 36%. Se le avesse vendute dopo, la più rinomata banca d’affari della storia avrebbe perso sul suo investimento 96 milioni. E’ vero che il pacchetto di azioni che la banca s’è tenuta è comunque svalutato, sicchè ha perso pur sempre qualche decina di milioni. Ma ha comunque ridotto di parecchio le perdite.
…..omissis ……. il consiglio d’amministrazione di Goldman; doti occulte di cui ha dato parecchie prove in passato, sbolognando in tempo titoli tossici che stavano per valere zero.

…..omissis ….. Il fatto è che Peter Sutherland, il presidente della Goldman Sachs International, è anche presidente della BP dal 1997, o meglio lo è stato fino al 2009, quando si è dimesso pur restando con le mani in pasta nella petrolifera. La Goldman Sachs International è la potente sussidiaria del Goldman Sachs Group, che ha come direttore esecutivo Lloyd Blankfein.
Ma Sutherland non si contenta di una o due cariche: il suo attivismo è, sì, qualcosa di paranormale. Presidente europeo della Commissione Trilaterale (1), membro assiduo del Bilderberg di cui raramente manca una seduta, da poco persino consultore della Sezione straordinaria della Amministrazione del
Patrimonio della Santa Sede, Sutherland è anche un grand commis transnazionale, che ha ricoperto cariche pubbliche o para-pubbliche globali. E’ stato fondatore e direttore dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (2), è presidente della London School of Economics in cui periodicamente insegna anche Romano Prodi, ha presieduto il Tavolo dei Governatori dell’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione (Maastricht), ed è stato per tre volte sul punto di essere nominato capo della Commissione Europea (tutt’e tre le volte è stato silurato dalla Francia), aspirava a diventare «ministro degli Esteri» europeo al posto di lady Ashton.
E non basta: Sutherland è stato fino al 2009 direttore non-esecutivo della Royal Bank of Scotland e fino al 2001 della National Westminster Bank, membro del consiglio dei supervisori del colosso assicurativo Allianz, consulente della farmaceutica Eli Lilly, direttore della Ericcson Spa, fondatore del World Economic Forum di Davos, avvocato dello Stato dell’Irlanda, commissario europeo alla concorrenza dal 1985 al 1989.
Insomma, uno che si ammazza di lavoro; anche se lo fa con entusiasmo, perchè in quel genere di lavoro si parla con molti amici altolocati. Non è illecito pensare che, nella girandola frenetica di poltrone che deve occupare ogni giorno, a Sutherland sia scappato di dire qualcosa negli uffici Goldman che aveva saputo come presidente della BP. E che la Goldman si sia liberata delle azioni BP approfittando, diciamo, di quel sorridente conflitto d’interessi del suo presidente.
Non si riesce ad essere troppo severi con un personaggio così attivo ed occupato, commissario europeo, banchiere e petroliere, guardiano del liberismo globale nel WTO e farmaceutico Eli Lilli, telefonico Ericsson, assicuratore Allianz: …omissis …. nel fatto che Goldman ha venduto le azioni BP tre settimane prima che la Deep Horizon scoppiasse inquinando il Mar dei Sargassi . Tre settimane prima dell’incidente sono davvero una visione profetica. A meno che i soliti materialisti non cerchino di dimostrare che, magari, l’inarrestabile fuoriuscita di fiumi di greggio era già in corso tre settimane prima, e che sia stata tenuta nascosta per dar modo ai ben informati di rifilare ad altri le azioni ormai scottanti della petrolifera british.

Si potrebbe persino pensare che l’esplosione della piattaforma, e la morte di undici operai e tecnici, sia magari il risultato tragico di nascosti tentativi di turare la falla subacquea senza farlo sapere in giro oppure - Dio scampi - una sciagura «false flag» per nascondere, sotto la parvenza di incidente, qualche peggior colpa.
Queste ipotesi confermerebbero la voce maligna che da tempo circola in ambienti non-autorizzati: che la Goldman Sachs sia un’associazione a delinquere incallita e adusa ad ogni sporco trucco illegale. Il che porterebbe però a chiedersi se Mario Draghi, l’attuale venerato capo della Banca d’Italia, e il veneratissimo ex-presidente del Consiglio Romano Prodi, in quanto nel libro-paga di Goldman, non ci governi in nome dell’associazione a delinquere.
E infatti Prodi è così stimato nel mondo di Sutherland, che – apprendiamo dalle agenzie – ha giusto giusto «accettato di prendere parte a un gruppo di consiglieri internazionali appositamente costituito per curare l’immagine del colosso petrolifero britannico, in discesa verticale dopo l’esplosione della piattaforma off-shore che sta provocando un disastro ambientale nel Golfo del Messico. Tra le personalità scelte per l’operazione ci sarebbe anche Josh Bolten (3), ex capo dello staff del presidente americano George W. Bush, nonché l’ex amministratore delegato della stessa BP, Peter Sutherland».
Prodi come curatore d’immagine della BP: strano e inspiegabile incarico per l’ex presidente del Consiglio. Quali doti di simpatia riconosce la dirigenza Goldman Sachs in quel suo impiegato?

Sarebbe la prova che il Mistero ci circonda. Ma a ben pensarci, da quando non c’è lui anche la sinistra italiana non ha più recuperato l’immagine di «sinistra matura» che aveva prima, ed è anche più in ribasso delle azioni British Petroleum.

1) Copio da un articolo dell’ottimo Paolo Barnard http://intermarketandmore.investireoggi.it/club-bilderberg-tra-mito-e-realta-8783.html: «La Trilaterale nasce nel 1973 come gruppo di potenti cittadini americani, europei e giapponesi; dopo soli due anni stila le regole per la distruzione globale delle sinistre e la morte delle democrazie partecipative, realmente avvenute; afferma la supremazia della guida delle elite sulle masse di cittadini che



devono essere ‘apatici’ e su altre nazioni; ha 390 membri, fra cui i più noti sono (passato e presente) Henry Kissinger, Jimmy Carter, David Rockefeller, Zbigniev Brzezinski, Giovanni Agnelli, Arrigo Levi, Carlo Secchi, Edmond de Rothschild, George Bush padre, Dick Cheney, Bill Clinton, Alan Greenspan, Peter Sutherland, Alfonso Cortina, Takeshi

Watanabe, Ferdinando Salleo; assieme ad accademici (Harvard, Korea University Seoul, Nova University at Lisbon, Bocconi, Princeton University…), governatori di banche (Goldman Sachs, Banque Industrielle et Mobilière Privée, Japan Development Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Chase Manhattan Bank, Barclays…) ambasciatori, petrolieri (Royal Dutch Shell, Exxon…), ministri, industriali (Solvay, Mitsubishi Corporation, The Coca Cola co. Texas Instruments, Hewlett-Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop…) fondazioni (Bill & Melinda Gates Foundation, The Brookings Institution, Carnegie Endowment…). Costoro deliberano ogni anno su temi come ‘il sistema monetario’, ‘il governo globale’, ‘dirigere il commercio internazionale’, ‘affrontare l’Iran’, ‘il petrolio’, ‘energia, sicurezza e clima’, ‘rafforzare le istituzioni globali’, ‘gestire il sistema internazionale in futuro’. Cioè tutto, e leggendo i rapporti che stilano si comprende come i loro indirizzi siano divenuti realtà nelle nostre politiche nazionali con una certezza sconcertante».

2) Ancora Barnard: «L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), nacque nel 1994 ed è più potente di qualsiasi nazione o parlamento. Riunisce 153 Paesi in un’unica sede a Ginevra, dove essi dettano le regole del commercio internazionale (...). Stiamo parlando di praticamente tutta l’economia del mondo produttivo, che lì viene decisa. Cioè fette enormi dei nostri posti di lavoro, di ciò che compriamo, mangiamo, con cui ci curiamo, ecc., cose della nostra vita quotidiana, non astratte e lontane. Le decidono loro, e come nel caso della nuova Europa del Trattato di Lisbona, anche al WTO le regole emanate, dette Accordi, sono sovranazionali, cioè più potenti delle leggi nazionali. E come nel caso del Trattato, diviene perciò cruciale che regole così forti siano decise in modo democratico. Nel Trattato non lo sono, e al WTO? Neppure. Infatti la sua organizzazione di voto è falsata dallo strapotere dei soliti Paesi ricchi nel seguente modo: i Paesi poveri o meno sviluppati non posseggono le risorse economiche e il personale qualificato in numeri sufficienti per poter seguire il colossale lavoro di stesura degli Accordi del WTO (27.000 pagine di complicatissima legalità internazionale, 2.000 incontri annui), per cui ne sono tagliati fuori. Chi sta al timone è il cosiddetto gruppo QUAD, formato da USA, Giappone, Canada ed Europa. Ma l’Europa intera è rappresentata al tavolo delle trattative del WTO dalla Commissione Europea, che nessun cittadino elegge, e per essere ancora più precisi vi dico che in realtà chi decide per tutti noi europei è un numero ancora più ristretto di burocrati: il misterioso Comitato 133 della Commissione, formato da specialisti ancor meno legittimati. La politica italiana di norma firma gli Accordi senza neppure leggerli. Se un Paese si oppone a una regola del WTO può essere processato da un tribunale al suo interno (Dispute Settlement Body), dotato di poteri enormi. Questo tribunale è formato da tre (sic) individui di estrazione economico-finanziaria, le cui sentenze finali sono inappellabili. Una sentenza del WTO può penalizzare o persino ribaltare le scelte democratiche di milioni di cittadini, anche nei Paesi ricchi. Per esempio, tutta l’Europa è stata condannata a risarcire gli USA con milioni di euro perché si è rifiutata di importare la carne americana agli ormoni. Neppure gli Stati Uniti hanno potere sulle decisioni del WTO. Il presidente Obama, sotto pressione dai cittadini a causa della catastrofe finanziaria dello scorso anno, aveva deciso di imporre nuove regole restrittive delle speculazioni selvagge delle banche (la causa della crisi). Ma gli è stato sbarrato il passo proprio da una regola del WTO, che si chiama Accordo sui Servizi Finanziari, e che sancisce l’esatto contrario, cioè proibisce alla Casa Bianca e al Congresso di regolamentare quelle mega banche. E sapete chi, anni fa, negoziò quell’accordo al WTO? Timothy Geithner, attuale ministro del Tesoro USA, che è uno dei membri del Gruppo Bilderberg».

3) Joshua B. Bolten «Figlio di Seymour Bolten, un dipendente della CIA e Analouise Bolten, che ha insegnato la storia del mondo nel George Washington University. E’ stato per 3 anni Procuratore Generale dell’Ufficio del Commercio e degli Stati Uniti per un anno, gli affari legislativi assistente con George H. W. Bush. Nel 1994 e 1999, è stato direttore esecutivo degli affari giuridici di Goldman Sachs a Londra. Bolten è stato direttore delle politiche per il candidato repubblicano George W. Bush durante la campagna presidenziale del 2000, vice direttore dell’Ufficio della Casa Bianca dal 2001 al 2003 e direttore dell’Ufficio di Gestione e Bilancio (OMB). Nel 2006, nominato Andrew Card a capo dello staff della Casa Bianca è diventato la seconda persona di fede ebraica in questa posizione. Rahm Emanuel, anche lui di origine ebraica, gli successe nella carica». Da Wikipedia. Si veda anche J.Weekly: http://www.jweekly.com/article/full/28811/new-chief-of-staff-has-strong-jewish-identity/

E questo :



ILLEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE

nel regime monetario attuale

Integrazione alla denuncia contro B.C.E, Bankitalia ed altri del 21 giugno 2010


Premesso che si insegna nelle scuole e nelle università che le tasse sono dovute affinché lo Stato abbia le risorse per assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo.


Oramai diamo per assodato che dobbiamo pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno istituite. E’ l’effetto della perdita della capacità di analisi e di critica delle idee, dei concetti, e del porre di conseguenza

nell’inconscio collettivo ciò che è cosi evidente da divenire automatico e ovvio.

Eppure se solo riflettiamo un attimo e non diamo per scontato ciò che da molto tempo esiste, possiamo prendere coscienza di realtà a noi sconosciute.


E questo è il problema : nati in un dato sistema, spesso lo diamo per inconfutabile ed incontrovertibile, e apparentemente coerente, verosimilmente ottimale, poiché da sempre abbiamo conosciuto solo quello.


Ed esso diventa ovvio, naturale, consolidato dalla prassi, fondato : in altre parole, verità.


Le imposte e le tasse sono denaro, ricchezza, denaro sudato e generato dai cittadini attraverso il lavoro.

E’ denaro ciò che si dà alla persona giuridica “Stato” al fine di sostenere le spese pubbliche.


Tale concetto non è negativo ma apprezzabile segno di solidarietà, di comunità, di unità. Ognuno supporta, o così dovrebbe, la comunità nell’affrontare le spese che a tutti giovano, in quanto unità collettiva e solidale.


Il problema non è l’imposizione di tassa in sè ma se ne sussista o persista la sua necessità.


In altre parole: è sempre necessario privarci di denaro personale per darlo alla “comunità”?


Ciò possiamo capirlo solo se sappiamo e capiamo che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della comunità in quanto ne crea e ne accetta il valore per convenzione, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992).

Anche perché la moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini.


La Sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, però non è nelle mani della Comunità, come dovrebbe essere, quale precondizione scaturente la motivazione per eventualmente, e semmai, tassare i cittadini.


La distonia logica assoluta incomincia a sopravvenire nel momento in cui la Sovranità monetaria è trasferita “d’un blai” nelle mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano, ed altri Stati, hanno delegato un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l’azione, ben lungi dal far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela sottrae.


Vista la Costituzione italiana che stabilisce la inalienabilità del diritto di sovranità (anche monetaria), si sarebbe forse potuto capire (mai accettare nei metodi e nei tempi in cui sono stati attuati) il trasferimento dalla Sovranità monetaria del cittadino italiano alla Sovranità monetaria del cittadino europeo, la qual cosa avrebbe potuto avere un certo senso logico ed anche di diritto. Tutti i diritti di Sovranità monetaria dei singoli cittadini di tutti gli Stati europei aderenti alla zona Euro, si sarebbero assommati in un’unica entità e contemporaneamente suddivisa e frazionata nei 455 milioni di cittadini europei scambievolmente.


Al contrario, contro ogni logica ed ogni diritto, la Sovranità sottratta ai cittadini inconsapevoli con la frode e la spogliazione di diritti …. viene regalata e delegata ad una S.P.A. (blindata, secretata, intangibile, incensurabile, incondizionabile, insindacabile) …… per di più di partecipazione azionaria a maggioranza non europea.


Qui è necessario e doveroso fare un po’ di storia.


Prima dell’avvio del processo di privatizzazione delle banche pubbliche italiane, nel 1993, il controllo su Bankitalia, almeno apparentemente e formalmente, era esercitato dallo Stato.


I principali azionisti di Via Nazionale erano infatti le tre banche d’interesse nazionale controllate dall’IRI e quindi dal Tesoro (Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) e i sei istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto San Paolo di Torino e Monte dei Paschi di Siena). Anche queste controllate dal Tesoro. A queste si aggiungevano banche più piccole e altri azionisti “storici” come le Assicurazioni Generali, l’Inps e la Fiat. Lo Stato e quindi il governo, attraverso il Tesoro, era il primo azionista di Via Nazionale e come tale aveva il potere di indicarne i vertici agli azionisti (tutti pubblici) che provvedevano poi alla nomina formale.


La situazione cambiò quando si iniziò a far passare le banche dalla proprietà pubblica a quella privata.

In quel periodo che sancì il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica pochi si posero il problema su quale dovesse essere la sorte delle quote azionarie possedute in Via Nazionale. Mentre quelli che potevano e dovevano aprire bocca, i ministri del Tesoro dei governi di transizione del quinquennio 1990-1994 , preferirono tacere e restare colpevolmente alla finestra.


“Casualmente” il capo del governo, aprile 93-maggio 94, fu un ex governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi e ministro del Tesoro Barucci (DC) lo stesso del precedente governo Amato.


Il Ministero del Tesoro nel 1993 vendette il Credito Italiano tramite OPV e nel 1994 la COMIT con una OPV di 2891 miliardi.


La privatizzazione continuò fino al 1997 quando il Ministero del Tesoro vendette la quota posseduta nel San Paolo, uno dei sei istituti di credito di diritto pubblico presenti nel capitale della Banca d’Italia per continuare nel 1998 con la vendita della partecipazione in BNL per 6707 miliardi. Finì così per realizzarsi un autentico scippo.


Le azioni della Banca d’Italia, inizialmente di fatto e di diritto un’istituzione pubblica, creata con il preciso fine di difendere l’interesse nazionale, quindi l’interesse di tutti, vennero infatti trasferite a società bancarie private, portate quindi a fare gli esclusivi, soggettivi interessi dei propri azionisti privati. Un cambiamento non da poco!


Un cambiamento non da poco e che accomuna l’Italia, guarda caso, alla realtà statunitense dove sono le banche private ad essere gli azionisti della Federal Reserve, l’unico soggetto autorizzato ad stampare ed emettere moneta e che fu messo in condizione di farlo grazie ad un autentico colpo di mano realizzato all’inizio del secolo scorso.


E’ appena il caso di ricordare a proposito di risparmio, la legge 262 del 28/12/05 al Titolo IV art 19.10 , che di fatto dimissionò l’ex governatore Antonio Fazio, prevedeva tra l’altro che entro il gennaio del 2009 le quote delle banche in Via Nazionale tornassero di proprietà del Tesoro o altri enti pubblici ad un prezzo di vendita stabilito dallo stesso Ministero.


Ecco l’ Art 19

……omissis …..

10.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.


Questo articolo non ha ancora trovato un governo che lo applicasse scrivendo il regolamento.

Solo la nostra ignoranza ha permesso che ciò avvenisse.


Rammento e sottolineo che è la comunità stessa che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi indebitare con altri soggetti perché è essa la creatrice del valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione.” Prof. Giacinto Auriti .

Alla domanda in merito a chi fosse il proprietario dell’euro come fattispecie giuridica, posta dal prof Auriti nei suoi scritti e dal sen Serena al Senato (all 4) , nessuno ha mai dato una risposta.


Si evidenzia la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità monetaria ed al conseguente esercizio del potere di "battere moneta"; si avverte sopratutto la stranezza di una situazione che poteva trovare una valida giustificazione in altri tempi, quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle riserve auree o argentee delle banche: allora era frequente che il re o il principe (cioè lo Stato), non avendo a propria disposizione risorse finanziarie (metallo pregiato) per sostenere, ad esempio, le spese di una guerra, ricorresse ai banchieri per ottenere i necessari prestiti.
Ma nell'attuale momento storico, in cui la moneta è costituita soltanto da supporto cartaceo, privo di qualunque copertura aurea o valutaria, non si comprende la ragione , e non se ne concepiscono di fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un apposito istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla e prive quindi di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo, con la sovranità monetaria, anche il loro valore , potere d’acquisto, potere in senso assoluto e reale e quindi anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.
Quindi il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE): lo Stato che ha necessità di denaro si indebita, per il valore facciale, e non per il solo costo di stampa, come sarebbe logico, nei confronti della banca centrale.


Questo porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.


In pratica si immetttono nel circuito monetario 100 € ma se ne addebitano 105!

Quando semmai la logica messa a debito dovrebbe essere di 5 € (cinque)!!!

E la messa a credito di 100 € !!!!!


Fatte queste premesse viene spontaneo chiedersi come mai lo Stato, massima autorità in una nazione, si sia rivolto ad alcuni “privati” e “speciali” “imprenditori” per avere il denaro necessario per esercitare le proprie funzioni, quando a rigor di logica e di diritto dovrebbe e potrebbe farlo autonomamente.


A soddisfare le richieste dello Stato per poter esercitare le sue funzioni ci pensa invece la Banca centrale BCE, creatrice del denaro, sottoscrivendo, attraverso operatori da essa designati, i Titoli di Stato alle condizioni (tasso di interesse) dettate dalla stessa e creando così altrettanto dal nulla, dimostrabile con un semplice e banale calcolo aritmetico e contabile, il Debito pubblico inestinguibile della nazione, ma non è lo Stato sovrano?


Il gioco è stato ulteriormente mistificato, “armonizzato, semplificato” in quanto, fra l’altro, è stato tolto, ….. per “semplicità” l’ acquisto diretto, anche da parte dei cittadini, estromettendo i tanti a vantaggio dei “pochi”, e soprattutto a vantaggio di quei “POCHI” che possono emettere moneta CREATA DAL NULLA a fronte di titoli di debito statali di nuova emissione nelle aste organizzate dal Ministero del Tesoro, e ciò avviene da parte dei c.d. Operatori Abilitati, ovvero, gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè SOLTANTO Banche Commerciali e d’ Affari, registrate presso la Banca d’ Italia.
Ecco l’ elenco degli Specialisti in titoli di Stato :
Ministero dell’Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE II
A decorrere dal 21 dicembre 2009, a seguito del cambio di denominazione sociale richiesto da una delle controparti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 13 maggio 1999 n. 219, l’elenco degli Specialisti in Titoli di Stato è composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori:

Banca IMI S.p.A. ; Barclays Bank PLC ; BNP Paribas ; Calyon – Corp. Inv. Bank ; Citigroup ; Global Markets Ltd. ; Commerzbank A.G. ; Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. ; Deutsche Bank A.G. ; Goldman Sachs Int. Bank ; HSBC France ; ING Bank N.V. ; JP Morgan Securities Ltd. ; Merrill Lynch Int. ; Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.; Morgan Stanley & Co. Int. PLC ; Nomura Int. PLC ; Royal Bank of Scotland PLC ; Société Générale Inv. Banking ; UBS Ltd ; UniCredit Bank A.G.
Banche queste sempre protese risolutamente ed indefaticabilmente ad indebitare lo Stato direttamente, anche alle aste, comprando titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché TUTTE le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi solo di tipo elettronico) senza spostare e prelevare fisicamente alcunché, né dal patrimonio, né dai conti correnti. NULLA DI NULLA : utilizzano immobilizzazioni e depositi SOLO come garanzia per i prestiti, non come zone di prelievo di moneta. E questi prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle semplici registrazioni contabili (moneta scritturale).

Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.

La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli di Stato con rispettive e contemporanee creazione/distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/dal sistema delle Banche Commerciali e d’Affari. In tali compravendite di titoli di Stato sono definite Operazioni di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro scadenza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc delle Banche Commerciali e d’ Affari.
Il 29 gennaio 1992 viene emanata la legge numero 35/1992 (Legge Carli - Amato) per la privatizzazione di istituti di credito ed enti pubblici.

Passano pochi giorni ed ecco un’altra data cruciale, il 7 febbraio 1992, avvengono due fatti estremamente importanti :
a) viene varata la legge 82 con cui il ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore della Banca d’Italia), attribuisce alla Banca d’Italia la “facoltà di variare il tasso ufficiale di sconto senza doverlo più concordare con il Tesoro”.
Ovv
ero dal 1992 la Banca d’Italia decide autonomamente per lo Stato italiano il costo del denaro;
Questo detto in altre e più chiare parole significa : esautorazione ufficiale della Sovranità dello Stato……. E il Parlamento dove era???
b) Giulio Andreotti come presidente del Consiglio assieme al ministro degli Esteri Gianni de Michelis e al ministro del Tesoro Guido Carli firmano il Trattato di Maastrich, con il quale vengono istituiti il Sistema europeo di Banche Centrali (SEBC) e la Banca Centrale Europea (BCE). Il SEBC è un’organizzazione, formata dalla BCE e dalle Banche Centrali nazionali dei Paesi dell’Unione Europea, che ha il compito di emettere la moneta unica (euro) e di gestire la politica monetaria comune con l’obiettivo fondamentale e dichiarato di mantenere la stabilità dei prezzi.
Infatti, per esempio, quando lo Stato Italiano si indebita per finanziare il deficit di bilancio, dal 26 novembre del 1993 a quel punto, per legge, lo fa soltanto con le Banche Commerciali e d’Affari a livello internazionale : prima di tale data invece poteva ricevere degli anticipi sul conto corrente del Ministero del Tesoro direttamente dalla Banca Centrale e prima dell’ asta di luglio del 1981 poteva anche far acquistare direttamente dalla Banca Centrale una parte dei titoli di Stato emessi, nella fattispecie quelli che rimanevano invenduti alla chiusura delle aste.

L’ eliminazione del vincolo per Banca Centrale italiana di acquistare tale parte di debito pubblico di nuova emissione rimasto invenduto venne stabilita da una semplice convenzione con scambio di lettere nel febbraio del 1981 tra il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il Governatore Carlo Azeglio Ciampi.

Lo Stato piuttosto che dichiarare la moneta di proprietà del cittadino sin dal momento dell'emissione, come accadeva per le banconote da 500 Lire firmate dal direttore del Tesoro (all 1), a differenza delle 1000 lire firmate dal governatore di Bankitalia (all 2), e far circolare tutta la valuta e il credito necessari a soddisfare la necessità di spesa del Governo per lo sviluppo del paese e il potere d'acquisto dei consumatori, abdica a favore e nell'esclusivo interesse dei banchieri centrali privati la sovranità monetaria di interesse nazionale e si limita ad occuparsi per conto dei banchieri di espropriare i cittadini del proprio reddito e patrimonio, tassandoli per pagare un "debito pubblico" fittizio ed inestinguibile che nasce dall'uso della moneta-debito, inventato ad uso e consumo dei banchieri e che serve loro a mantenere ed espandere il potere ed il controllo sull'economia, sfruttando le ricchezze produttive di una nazione, mantenendo il popolo in schiavitù, esercitando con il loro potere condizionamenti e pressioni su governi di ogni regime politico, con il dominio dell'intera economia produttiva attraverso la regolazione del credito e la monetizzazione del debito ed, in particolare, esercitando il controllo sui mezzi di informazione di massa, attraverso il denaro, al fine di evitare che gli italiani diventino consapevoli delle tecniche e dei meccanismi bancari che sono stati architettati nel corso degli anni per la confisca occulta delle ricchezze e patrimonio dei cittadini e dello Stato.


A puro titolo di memoria basta riandare alle vicende delle varie “svendite dei gioielli di Stato, dall’I.R.I. alle Banche di Stato, dal Demanio alle varie “liberalizzazioni : Autostrade S.p.A., Telecom Italia etc., etc..


La fittizia ed impossibile contrazione del debito pubblico (nel modo visto sopra), motivazione addotta per giustificare l’enorme prelievo fiscale, avviene in modo pretestuoso, attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico acquistati dalla Banca centrale, che crea moneta, con banconote ottenute al costo di stampa, senza reale corrispettivo, o, in forma elettronica, addirittura senza alcun costo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (popolo italiano) ai banchieri privati.


Dal 15 agosto 1971 quando Nixon ufficializzò la fine del Golden Exchange Standard (della convertibilità del dollaro con l’oro) la creazione di moneta risulta essere una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere del cittadino e quindi della collettività.


Molti credendo giustamente alla fine del sistema economico-monetario preesistente, auspicarono che il valore alla moneta non venisse più dato dalle banche centrali, le quali fino ad allora sostenevano che la banconota era loro perché l’oro che le copriva era loro, bensì dalla collettività che la accetta per le sue transazioni e quindi la proprietà al momento della creazione (e sempre) era ed è del cittadino produttore e di conseguenza della collettività.


A questa rivoluzione e mutazione epocale dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità monetaria non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.


Lo Stato continuò ad indebitarsi grazie ai politici definiti da Ezra Pound, in epoche insospettabili, “camerieri dei banchieri”, e le banche si trasformarono con un magistrale colpo di mano e granitica “faccia tosta” da forzieri a protezione del “tesoro” e della solvibilità dello Stato in pure e semplici tipografie, per di più senza alcuna responsabilità verso nessuno. Insomma le banche mantenendo i privilegi derivanti dagli obblighi preesistenti continuarono come se nulla fosse, con l’iperbolico vantaggio di essere spariti in un colpo solo tutti i loro obblighi. Un regalo da nababbi!!!


Lo Stato, essendo stato privato della Sovranità monetaria, ma come è potuto succedere senza che nessuno dei nostri governanti se ne sia meno che mai minimamente accorto?.... E’ oggi costretto a prendere in prestito le banconote di cui necessita dalla Banca centrale indebitandosi mediante l’emissione di Titoli di Stato. Uno Stato e governo normali, logici, sani ….onesti, invece di stampare titoli di debito potrebbe più semplicemente stampare le banconote di cui necessita.

Peraltro è bene sapere che lo Stato, oggi, per mezzo dei propri stabilimenti della Zecca, provvede alla creazione ed alla messa in circolazione di tutta la monetazione metallica, del cui ammontare (anche se di modestissimo valore rispetto a tutto il circolante cartaceo di banconote) esso non è debitore di nessuno, tanto meno della [ndt: privata] Banca d'Italia. Così come, fino a pochi anni fa, provvedeva, nello stesso modo, alla creazione ed alla messa in circolazione di carta moneta di cinquecento lire e, prima ancora, anche di mille lire [all 2], in relazione delle quali ovviamente non sorgeva in capo allo Stato alcuna obbligazione di restituzione né di pagamento di interessi, poiché di esse lo stesso Stato era padrone, possessore, Sovrano, provvedendo direttamente alla loro creazione ed alla loro immissione in circolazione, e soprattutto essendone proprietario come gli stessi cittadini detentori.

Questo dimostra, dunque, che lo Stato avrebbe i mezzi tecnici, giuridici e potestativi per esercitare in concreto il potere di emettere moneta e per riappropriarsi quella sovranità monetaria che gli permetterebbe di svolgere una politica socio-economica non limitata da influenze esterne, ma soprattutto liberandosi di ogni indebitamento senza dover richiedere più esose tasse ai suoi cittadini per rifondere un debito, secondo lo stato attuale delle “regole”, impossibile da estinguere.
Il prof. Giacinto Auriti nel suo “Il paese dell’utopia” sosteneva : < NOI SIAMO PER LA PROPRIETA' POPOLARE DELLA MONETA – RIPRENDIAMOCI LA PROPRIETA' DEI NOSTRI SOLDI>.

“La proprietà popolare della moneta, che restituisca al popolo il maltolto dei valori monetari che esso crea. L’auspicio è che siano i governi a gestire l’emissione monetaria ed a ripartire gli utili, come reddito di cittadinanza, a tutti i cittadini.” (Questo tema andrà sviluppato in altro momento).


L'on Buontempo qualche anno fa cercò di esaminare e realizzare il concetto della proprietà popolare della moneta con una proposta di legge: “Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza”, alla quale addirittura non fu permesso di passare neanche al vaglio della commissione. (all 3)


Il sistema bancario, ora in mano a finanzieri privati, ha esautorato completamente lo Stato e le istituzioni democratiche e rappresentative, e quindi i cittadini, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, creando un sistema legislativo, giudicante e di polizia teso solo a tutelare i loro interessi e sottomettendo tutti all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri.


Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati.

La Banca d’Italia è, come già visto, una classica S.p.A. a capitale privato e autocratica, il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna . Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute in modo assolutamente illiberale, sperequativo, discriminatorio, antidemocratico ed anticostituzionale, se non da:

a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.” Quindi sembrerebbe essere rimasta una parvenza di legalità.

Si imponeva perciò una maggioranza pubblica e non privata, almeno a stare al testo dello statuto.


Infatti i privati proprietari della Banca d’Italia, essendo ben consci di questo punto debole, si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il capo dello Stato hanno avuto l’oscena sfacciataggine da incalliti professionisti della illegalità di ratificare con decreto 16.12.06 e controfirmare (presidente della Repubblica Napoletano).


NUOVO ART. 3 DELLO STATUTO

“Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.”


La forma pubblica (di diritto pubblico) dello statuto è solo, un impudico, osceno mascheramento del suo adattamento privato da parte dei privati proprietari teso a scopi ed interessi privati, e anche prima di adattarlo formalmente, violavano tranquillamente l’art. 3 grazie alla compiacenza, collusione e favoreggiamento degli organi pubblici di controllo.


Quindi siamo di fronte a una vera e sostanziale, effettiva, semplice s.p.a. dissimulata …… e come tutte le SpA lavora per l’univoco ed esclusivo profitto dei suoi proprietari e non dei cittadini come dovrebbe essere per una banca nazionale di interesse e diritto pubblico….. e non di interesse privato e di “diritto pubblico”.


La privatizzazione della Banca d’Italia come detto sopra iniziò negli anni ‘90 con la privatizzazione delle tre BIN che in base al vecchio art 3 avevano quote della Banca d’Italia. Allora accadde però che il Ministro del Tesoro “dimenticò” di trattenere le quote della Banca centrale iniziando di fatto la sua definitiva privatizzazione trasferendo la maggioranza dalle mani dello Stato alle mani dei privati.


La BCE è pure autocratica ed è proprietà delle banche centrali nazionali, pure per lo più controllate da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce indipendenza politica e immunità giudiziaria rispetto agli stati nazionali e all’U.E.; inoltre le assicura la segretezza massonica assoluta delle sue procedure e discussioni interne.


La cessione ai banchieri privati, per giunta stranieri (BCE), della Sovranità monetaria è incostituzionale in quanto essa non è nella disponibilità di nessun uomo di governo, art 1 Costituzione “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.


La Costituzione non prevede in alcun modo la cessione della Sovranità monetaria e men che mai a dei privati stranieri, al contrario… E IN NESSUN CASO.


La cessione avallata dai politici alla BCE con l’adesione al Trattato di Maastricht, il cui art 105° prevede che l’unico ente autorizzato a emettere moneta è la BCE, è incostituzionale, e la sentenza della Corte Costituzionale N.183 del 1973 la quale stabilisce che tutti gli atti normativi comunitari hanno effetto diretto e possono essere accompagnati da provvedimenti nazionali solo a scopo integrativo o finanziario non ha consentito nessuna consultazione parlamentare permettendo così al governo dell'epoca di cedere illegalmente all'estero la Sovranità monetaria dell'Italia.


Ma ciò è altrettanto illegittimo, irrituale, incostituzionale, in quanto nessuno, neanche la Corte Costituzionale può sottrarre ed annullare Diritti Naturali e Sovranità ai cittadini, se non nei modi rituali, che qui sono stati anch’essi tutti stravolti, elusi, annichiliti, eversi.


La sottrazione definitiva della Sovranità monetaria ai cittadini si è avuta quando il 12/12/2006 è stato approvato per Decreto ( all 5), dal Presidente del Consiglio Romano Prodi (consulente Goldman Sachs), dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal min dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa (membro dell’Aspen institute membro della Commissione trilaterale e membro del Bilderberg), con la modifica all’art 3 dello statuto della Banca d’Italia il quale così riportava:

“In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.”


Avallando la modifica allo Statuto della Banca d’Italia il governo ha definitivamente trasferito la Sovranità monetaria nelle mani della Banca d’Italia che è una banca al 95% privata, e al 5% controllata dall’INPS.


Da questa lunga premessa si deduce che lo Stato italiano è ora privo della Sovranità monetaria, potere di emissione della moneta, con la conseguenza che dietro il prelievo fiscale non c'è una effettiva, sequenziale e contestuale motivazione dello Stato di chiedere denaro ai cittadini per adempiere ai suoi compiti istituzionali Statali :


a) né per la parte che concerne gli interessi sui debiti pregressi,


b) né altrettanto in relazione alle nuove immissioni di denaro “prestato” dalle banche. in particolare a partire dal 29 gennaio 1992.


Questa imposizione fiscale attuale in vigore dalla data sopraccitata altro non è che un semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri, insomma l’autorità dello Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo come strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria internazionale estortiva e di rapina, ed assoluta ed estrema gravità e rilevanza penale.


Dal che ne consegue che gli atti ad essa azione collegati perdono il fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non trova giustificazione la potestà impositiva dello Stato e quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica. “Il Debito pubblico è primariamente e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale cessione della Sovranità monetaria.”


Da non trascurare di considerare che l’euro, creato da privati, è privo di numero di serie. Infatti il numero che compare sulle banconote non è il numero di serie della banconota ma solo un numero che serve a individuare il paese di provenienza secondo un algoritmo. Quindi per sapere la quantità di banconote in circolazione ci dobbiamo “affidare” al bilancio della BCE, e “fidarci” di una banca privata il cui bilancio non è soggetto a revisione contabile e che non è sottoposta al controllo di nessun potere politico, né statale, né europeo, né internazionale, né democratico……..!!!!!


Il Trattato di Maastricht è un Trattato voluto da banchieri e politici e si evidenzia questa sua natura dalla bocciatura avuta dallo stesso in Danimarca e Irlanda, la dove il popolo è stato interpellato.


Il Signoraggio era il diritto del signore a trattenere una parte di oro per sè al momento dell’emissione della moneta. Ora è il diritto dei banchieri a trattenere per sè la differenza fra il costo di stampa di una banconota e il prezzo a cui viene ceduta allo Stato (valore facciale), più spese, oneri, competenze ed interessi.

Invece questo Diritto dovrebbe essere dello Stato per destinarne i proventi a favore della collettività.


Ecco la ragione di fondo perché questa è una indebita, abusiva pretesa di richiedere una nuova tassazione.


Già la differenza fra il costo della stampa e la messa a postazione in passivo nella contabilità è essa stessa una enorme immensa doppia tassazione e truffa.


Quelle cifre andrebbero a rigor di logica e di diritto postate nella contabilità all’attivo, perchè quella quantità di moneta rappresenta l’incremento di valore della ricchezza nazionale.


Viceversa secondo lo schema attuale è come se lo Stato pretendesse di pagare con un debito un altro debito. Insomma è costretto a pagare un debito non dovuto, che dovrebbe invece essere un credito, con il proprio capitale ed il reddito del lavoro dei cittadini.


Pertanto la Sovranità Monetaria dei circa 60 milioni di Italiani e dei circa 455 milioni di cittadini dell’Unione Europea è nelle mani di pochissime persone del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte e dei veri controllori ai quali appartiene, che gestiscono e controllano tutta l’emissione delle banconote in Europa, e cioè :


Il presidente Jean Claude Trichet membro del Club di Parigi, della Banca per i Regolamenti internazionali, membro dell’Ordine nazionale della Legione d’Oro, già Governatore della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ecc.;

Il vicepresidente Lucas D. Papademos membro della commissione trilaterale e del Fondo monetario;

Tommaso Padoa Schioppa membro dell’Aspen institute membro della Commissione trilaterale e membro del Bilderberg, che come abbiamo visto detengono il controllo azionario delle banche private commerciali, che a loro volta controllano le banche centrali nazionali di emissione, che controllano a loro volta la B.C.E.


Ecco gli apparenti “proprietari” della BCE :

Banca del Belgio (2,83%) ; Banca centrale del Lussemburgo (0,17%) ; Banca d'Italia (14,57%) ;

Banca Nazionale della Danimarca (1,72%) ; Banca d’Olanda (4,43%) ; Banca del Portogallo (2,01%) ;

Banca di Germania (23,40%) ; Banca Nazionale d'Austria (2,30%) ; Banca di Francia (16,52%) ;

Banca di Grecia (2,16%) ; Banca di Finlandia (1,43%) ; Banca Centrale di Svezia (2,66%) ;

Banca di Spagna (8,78%) ; Banca d’Inghilterra (15,98%) ; Banca Centrale d’Irlanda (1,03%) ;


Da rilevare due altri fatti per la loro “stranezza” ….. che fra i proprietari della BCE ci sono anche la Banca d’Inghilterra e la Banca Nazionale della Danimarca che non hanno adottato l’euro ma percepiscono il reddito da Signoraggio, e che la nostra Bankitalia, sembrerebbe essere una società privata con sede alle Cayman.


La logica conseguenza è che la BCE, e la Banca d’Italia, sovvertendo il dettato costituzionale, e Bankitalia eludendo pure il suo statuto, sono banche private di imprenditori stranieri!

Dunque…. la Sovranità Monetaria in Europa è oggi nelle mani di un manipolo di banche private.

Ecco sotto riportati gli articoli del Trattato mediante i quali la Sovranità monetaria viene concessa alla “Banca d’Italia”, nome che lascia credere ad un organismo statale, ed a cui è stato dato lo status di istituto di diritto pubblico pur di più di fatto non essendolo, e che è stata, attraverso tutta una serie di passaggi intermedi, di escamotages, e di leggi “ad hoc”, trasferita a privati stranieri pure mistificando, travisando od eludendo la Costituzione con una interpretazione profondamente viziata nella forma, nei concetti e nel contenuto ed incostituzionale in quanto contravviene il dettato degli artt. 1 e 2, perché non si è seguito l’iter previsto, necessario ed inderogabile per le modifiche apportate negli anni alla stessa.


7 Febbraio 1992

Giulio Andreotti come Presidente del Consiglio assieme al Ministro degli Esteri Gianni de Michelis (Membro dell’Aspen Institute) e il Ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore di Bankitalia) firmano il Trattato di Maastricht, il 7 febbraio 1992, per l’entrata nell’Unione europea che avverrà il 1 novembre 1993, rinunciando con ciò, in totale carenza di mandato, di fatto e di diritto, alla sovranità monetaria nazionale per trasferirla con l’articolo 105 alla Banca Centrale Europea (BCE).


(All 1)


Articolo 105A del Trattato di Maastricht

1.La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2.Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio.

Così facendo, l’autonomia delle banche centrale stava entrando in tutti gli ordinamenti giuridici dell’Unione Europea per effetto del Trattato (articolo 107). Inoltre concedono a questa banca privata un enorme potere rendendola autocratica.


(All 2)


Articolo 107 del Trattato di Maastricht

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.


La palese illegittimità tributaria deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con l’adesione al Trattato di Maastricht.


Non trova alcuna giustificazione, in quanto non dovuto alle banche, e al contrario dovuto dalle banche allo Stato e ai cittadini tutti, il prelievo fiscale attuato sinora dallo Stato e fondato, da una parte, su un di trattato internazionale incompatibile con la Costituzione (articolo 105A del Trattato di Maastricht), su una estorsione e sottrazione delinquenziale di diritti inalienabili dei cittadini, sulla falsificazione di bilanci di società private e di Enti pubblici, ed altro ancora…….. e dall’altra su un sistema normativo fiscale presupponente ancora la proprietà della moneta da parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, al nuovo in modo di raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino, in veste, a seconda delle situazioni e delle preferenze di : capro espiatorio; vacca da mungere o pollo da spennare, bue sacrificale. Scegliete voi!!


In definitiva, ripeto, a costo di sembrare pedante, il sistema appare forzatamente, coercitivamente, impropriamente ed incoerentemente, ma intenzionalmente, basato sulla incostituzionale sottrazione della Sovranità monetaria allo Stato e volto solamente a trasferire e drenare, trasferire, ricchezza dal popolo verso i banchieri privati stranieri, e non per la finalità inizialmente ideata dai padri per contribuire alle spese della collettività.


Questa azione di tassazione illegittima ed illegale si esplica contro i diritti dei cittadini, e del Diritto in assoluto, principalmente secondo tre direttrici di richieste di pagamento:


a) per coprire le spese di gestione di tutti i servizi ed il funzionamento dello Stato;

b) per pagare il fittizio “debito pubblico” e gli interessi annuali maturati;

c) per risarcire il costo di emissione monetario necessario al sistema economico ed illegalmente ed incostituzionalmente devoluto alle banche che artefattamente hanno corrotto e “perfezionato” il sistema plasmandolo a loro favore ed esclusivo interesse.


Tutti ottenuti attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla, aspetti immotivati, non dovuti, deviati di una stessa immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.


Tutto ciò ottenuto tramite la emissione a vuoto di valuta falsa, messa impropriamente a debito e fatta “pagare” almeno tre volte ai cittadini mediante la schiavizzazione del sistema sociale, culturale, politico.


Di cui le banche però pretendono il pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura, caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo forzoso, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, dello Stato.

Azioni che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche, legali e procedurali, volutamente inefficienti, incongrue, inette, tutti strategicamente voluti, intenzionali, programmati.


Voglia pertanto questa Procura della Repubblica verificare se sussistano i fatti ed i reati denunciati e proceda alla condanna degli eventuali esecutori.


Voglia inoltre procedere a sollevare la questione di costituzionalità dell'art 105 del Trattato di Maastricht.


Ricordo che il perpetuarsi di un reato per abitudinarietà non ne fa venir meno la disdicevolezza e la disonorabilità, nonché la offensività, e la dannosità, e non costituisce situazione esimente dal perseguirlo, soprattutto se ancora in flagranza.


CHIEDO

a) assicurare la prova dei reati;

b) impedirne la soppressione e l’inquinamento;

c) impedire la continuazione dei reati;

d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.

e) Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

f) la punizione, censura, e condanna di quanti hanno violato i diritti dei cittadini.


Mi riservo inoltre di costituirmi parte civile nell’instaurando procedimento penale; e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiedo di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

Distinti Saluti.

Orazio Fergnani.



All 1 copia delle vecchie 500 lire con in evidenza le firme

All 2 copia delle vecchie 1000 lire

All 3 Disegno di legge Buontempo

All 4 Interrogazione sen Serena

All 5 Stralcio DPR 12 dicembre 2006 Gazzetta ufficiale del GU C 191 del 29.7.199

All 3
Proposta di legge Buontempo


Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 6108
CAMERA DEI DEPUTATI—
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BUONTEMPO

Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza

Presentata il 3 ottobre 2005
ONOREVOLI COLLEGHI!— Nel momento in cui si presenta questa proposta di legge la Banca d’Italia e‘ al centro di forti critiche focalizzate sulla sua figura piu‘ importante e autorevole, ovvero il suo Governatore.


Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine di un lungo periodo in cui la Banca d’Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e proprietà dell’ente sono stati sottoposti a forti e argomentate contestazioni; nessuno e‘ riuscito a fugare le ombre che sono state gettate sulla proprietà della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla regolarità delle funzioni di controllo sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca d’Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico. In particolare i meccanismi che regolano l’emissione della moneta sono stati oggetto di studi approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno dato avvio a un movimento che con fondate argomentazioni denuncia l’esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti del «signoraggio» e, in definitiva, l’arricchimento di privati nei meccanismi piu‘ profondi della finanza pubblica. Si ricorda che il«signoraggio» consisteva in quello che lo Stato ricavava dando alle monete messe in circolazione un valore d’acquisto superiore al valore del metallo in esse contenuto. Attualmente, poichè le principali monete non contengono metalli preziosi, ne´ sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il«signoraggio» e‘ rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti.


Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all’emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d’Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d’Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito che si svolgono tra Stato e Banca d’Italia nelle operazioni di produzione della moneta, l’introduzione dei conti di cittadinanza permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo nelle mani dei cittadini; inoltre l’esistenza dei conti di cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti, come il reddito di cittadinanza.
La gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne tecnologie, e alla prescrizione che siano dei conti su cui non si effettuino operazioni quotidiane, e‘ facilmente possibile, anche se riguardante diversi milioni di conti. Nella proposta di legge si prescrive che il conto di cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla nascita (o dall’acquisto della cittadinanza) ma che il conto non possa venire utilizzato dalla persona fino


Alla maggiore età, questo per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per garantire all’insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia stabilità al sistema. Al contempo la prescrizione che, raggiunta una certa consistenza del valore del conto di cittadinanza, il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce continuamente al popolo i frutti del signoraggio e dell’esercizio della Banca d’Italia, rifornendo al contempo il sistema bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo meccanismo la Banca d’Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione pubblica della creazione di ricchezza legata all’emissione di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a favore di tutti i cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1. (Principi).
1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della Costituzione.

ART. 2. (Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d’Italia appartengono al popolo italiano.
2. Presso la Banca d’Italia e‘ attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «conto di cittadinanza».
3. L’accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del
cittadino, dall’acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne,o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso
un’istituzione bancaria.

ART. 3. (Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d’Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell’emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d’Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d’Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d’Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all’articolo4, il valore del credito accumulato su conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul
conto personale di cui all’articolo 2, comma5.

ART. 4. (Disposizioni di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta,con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d’Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d’Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

14/10/2005

All 4
Agenparl (17-10-05). SERENA (Gruppo misto): MA L’EURO A CHI APPARTIENE?

SERENA: MA L’EURO A CHI APPARTIENE?

ROMA, 17 ottobre 2005 - AgenParl - L’on.Antonio Serena (Gruppo misto), ha presentato un’ interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia Giulio Tremonti chiedendo di chi sia realmente la proprietà dell’ euro al momento dell’emissione.


Il quesito si basa sul presupposto dell’interrogante secondo il quale “il valore della moneta è causato non dall’ organo di emissione, ma dall’accettazione da parte della collettività”.
Ed aggiunge: “Il trattato di Maastricht si limita a considerare solo la prima fase, quella dell’ emissione, e non è presente alcun riferimento al diritto di proprietà sull’ euro e come questo debba essere attribuito. Se è dimostrato dunque che crea il valore della moneta non chi la emette ma chi l’ accetta, prestare denaro all’ atto dell’emissione significa imporre un costo del denaro del 200 per cento, con conseguente indebitamento degli europei verso la BCE pari a tutto l’ euro in circolazione”.

17/10/2005

ALL. 5
STRALCIO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

(G.U. n. 291 del 15-12-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia;
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;
Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.
Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 369

Allegato

Statuto della BANCA D'ITALIA

Titolo I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
omissis
Art. 3.

Il capitale della Banca d'Italia e' di 156.000 euro ed e' suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
QUOTE PROPRIETA' BANCA D'ITALIA


dal sito Banca d'Italia 13/3/2010

http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/partecipanti




Intesa Sanpaolo S.p.A. 91.035 50

UniCredit S.p.A. 66.342 50

Assicurazioni Generali S.p.A. 19.000 42

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. 18.602 41

INPS 15.000 34

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risp di Genova e Imperia 11.869 27

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 8.500 21

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.500 19

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 6.300 16

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. 6.094 16

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. 5.656 15

Fondiaria - SAI S.p.A. 4.000 12

Allianz Società per Azioni 4.000 12

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 3.668 11

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. 3.610 11

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 2.800 9

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. 2.626 9

Banca delle Marche S.p.A. 2.459 8

INAIL 2.000 8

Milano Assicurazioni 2.000 8

Cassa di Risp del Friuli Ven G S.p.A. (CARIFVG S.P.A.) 1.869 7

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. 1.126 6

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 949 5

Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. 873 5

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 769 5

Banca Regionale Europea S.p.A. 759 5

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 750 5

Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. 687 5

Unibanca S.p.A. 675 5

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. 653 5

Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A. 652 5

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. 605 5

Banca Carime S.p.A. 500 5

Società Reale Mutua Assicurazioni 500 5

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. 480




Ed infine questo :





ROMA, 06/03/2011


Al Comando stazione dei Carabinieri

SEDE


Alla Procura Della Repubblica Competente


E, p.c. Ad Altri



QUERELA/DENUNCIA CONTRO :


14) Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno;

15) Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;

16) Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche commerciali private operanti sul

17) territorio italiano a partire dall’anno 1992;

18) Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;

19) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;

20) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;

21) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;

22) Tutti i ragionieri generali dello Stato a partire dall’anno 1992;

23) Tutti i consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;

24) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della Equitalia S.p.A.;

25) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari delle agenzie di recupero crediti qui non citate;

26) ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.


Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:


63) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

64) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);

65) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);

66) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);

67) Devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);

68) Peculato (art.314 c.p.);

69) Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);

70) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);

71) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);

72) Abuso d’uffico (art.323 c.p.);

73) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);

74) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);

75) Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);

76) Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);

77) Associazione a delinquere (art.416 bis);

78) Devastazione e saccheggio )art.419 c.p.);

79) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete

falsificate (art.453 c.p.);

80) Alterazione di monete (art.454 c.p.);

81) Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);

82) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);

83) Parificazione delle carte di pubblico credito delle monete (art.458 c.p.);

84) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);

85) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);

86) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);


87) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);

88) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);

89) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);

90) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);

91) Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);

92) Uso di atto falso (art.489 c.p.);

93) Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);

94) Documenti informatici (art.491 bis c.p.);

95) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);

96) Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

(art.499 c.p.);

97) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

(art.501 c.p.);

98) Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);

99) Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);

100) Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.);

101) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);

102) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);

103) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);

104) Furto (art.624 c.p.);

105) Rapina (art.628 c.p.);

106) Estorsione (art.629 c.p.);

107) Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634 c.p.);

108) Truffa (art.640 c.p.);

109) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.);

110) Frode informatica (art.640 ter c.p.);

111) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);

112) Usura (art.644 c.p.);

113) Appropriazione indebita (art.646 c.p.);

114) Impiego di denaro di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);

115) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);

116) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale


TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.


Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani


Questo è il terzo ed ultimo capitolo da me esaminato in relazione alla mega truffa assoluta ed inarrivabile messa in atto dal mondo bancario ed affini a danno dello Stato e dei cittadini.


La Bestia….(il male allo stato assoluto)…….ovvero…..


Il Signoraggio Secondario


Per dimostrare la pacchiana e palese malafede delle banche commerciali utilizzerò il grande lavoro di Francesco Fata


La Riserva frazionaria


PRIMA LA DEFINIZIONE ERA QUESTA:


La riserva frazionaria è la percentuale dei depositi bancari che per legge la banca è tenuta a detenere sotto forma di contanti o di attività facilmente liquidabili.

Tale riserva è l'insieme delle poste contabili che, in percentuale rispetto ai depositi, un istituto di credito non può erogare.

In Europa non è prevista riserva frazionaria per:


* depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
* depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
* pronti contro termine;
* titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

È invece al 2% per ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva come stabilito dall'articolo 4 del regolamento 1745/2003 della BCE. Quindi la banca deve possedere una contropartita


in contante di ogni passività, per un valore che oggi è compreso tra 0 e 2 (punti percentuali). Il regolamento di Basilea 1, stabilito nel 1988 presso la Bank of International Settlements (BIS), portò la riserva frazionaria al 2%.


La riserva frazionaria è un moltiplicatore che consente l'espansione del credito. In un sistema a riserva frazionaria diversa dal 100% la banca può accreditare del denaro in quantità superiori ai depositi che ha.
Se la riserva è pari al 2% ciò significa che la banca per 100 euro depositati, dovrà tenerne 2 e potrà prestare gli altri 98. A seguire di 98 depositati dovra' tenerne 1,96 e potrà prestare gli altri 96,04 e così a seguire con il sistema della riserva frazionaria si genera una massa monetaria "virtuale" di circa 50 volte il capitale iniziale.
Questa ricchezza generata con il sistema della riserva frazionaria prende il nome di "signoraggio secondario".

Download regolamento 1745/2003 della BCE


In realtà la situazione è questa!


Ultimamente ho dedicato tempo e studio a cercare di capire come operano le banche relativamente alla raccolta di denaro e ai prestiti che erogano. Qual è, cioè, la relazione esistente tra questi due fatti finanziari. Ma soprattutto, cosa prestano le banche, denaro che hanno o denaro che non hanno?


La risposta sembra ovvia a chi tenta di opporsi al signoraggio delle banche private.


Le banche prestano indubbiamente denaro che non hanno.


A molti questa affermazione sembrerà un’eresia. Ma è anche un’affermazione che sia i banchieri, sia gli economisti accademici e i giornalisti economici si lasciano scivolare addosso come un’ovvietà che ci giunge dalla semplice matematica, dato che, quando si parla del “moltiplicatore dei depositi” e dell’effetto leva che produce, lo si fa sempre riferendosi all’intero sistema bancario. In termini semplici: costoro ribattono all’accusa che il sistema bancario riesce a prestare fino a 50 volte un deposito che riceve chiamando in causa la matematica, la quale chiaramente gli va in soccorso perché è vero che se Tizio versa 1.000 euro nella sua banca, la sua banca (grazie ad un coefficiente di riserva del 2% di quel deposito) tratterrà 20 euro in riserva e presterà 980 euro a Caio. Caio verserà 980 euro in un’altra banca e questa, dopo aver trattenuto 19,60 euro, presterà a Sempronio 961,40 euro. Proseguendo così, si giungerà a prestare 50.000 euro dal deposito di 1.000. Questo meccanismo, per i neofiti dell’argomento, si chiama moltiplicatore dei depositi. Ma sono cose già dette e ridette tra chi si occupa di questi argomenti.


Ma qual è ora l’agghiacciante novità di questa trattazione?


Eccola: la singola banca presta indipendentemente da quanto contante raccoglie dalla clientela, crea denaro dal nulla semplicemente prestandolo e il coefficiente di riserva serve solo a trattenere da un deposito di contanti quella piccola quantità di denaro che dovrebbe servire a garantire una liquidità per eventuali rimborsi dei depositanti e nulla più, ma non ha alcuna attinenza con i prestiti che effettua.





Voglio rimarcare bene questo fatto: la singola banca non funge da vero intermediario finanziario, mettendo in comunicazione chi ha il denaro e chi non ce l’ha, la singola banca non raccoglie denaro per poi prestarlo ma presta e basta, senza il bisogno di raccogliere alcunché.


Presta, cioè, creando denaro elettronico, a chi ne fa richiesta, con una semplice digitazione di cifre su un conto di un computer, perché, comunque vada, la singola banca non pagherà mai tramite fondi propri, il prestito erogato .


Tutti i soggetti in qualche modo legati ai banchieri o che comunque hanno avuto a che fare col mondo accademico, tenterebbero di ridicolizzare questa tesi, ma quella che segue è una dimostrazione difficilmente confutabile di quello che ho appena affermato.


Cominciamo dal principio.


I 4 elementi essenziali per capire i meccanismi di erogazione dei prestiti sono i seguenti e li elenco in ordine di importanza, dal meno al più importante:

1) La riserva obbligatoria
2) Il patrimonio di vigilanza
3) Le stanze di compensazione
4) Le garanzie

1) LA RISERVA OBBLIGATORIA

Essa viene erroneamente messa in relazione con il meccanismo della riserva frazionaria o moltiplicatore dei depositi.


Questa riserva consiste essenzialmente nel mantenere una piccola quota di contante (2%) dai versamenti di liquidità effettuati dalla clientela, allo scopo di pagare eventuali richieste di contanti da parte degli stessi depositanti.


L’errata relazione di questa riserva con il meccanismo del moltiplicatore dei depositi, deriva dal fatto che gli "esperti" del settore, sia pro che contro il signoraggio privato sull’emissione monetaria, sono convinti che il concetto riguardi l’intero sistema bancario, che riesce a prestare, con il sistema descritto all’inizio di questo documento, fino a 50 volte il contante raccolto.


Per cui, chi è contro il signoraggio è scandalizzato dal solo fatto che questa sia una reale possibilità, indipendentemente dal fatto che poi il sistema bancario ci riesca effettivamente e in che misura lo riesca a fare. Di contro, chi è pro signoraggio, sminuisce la questione in quanto la ritiene una normalità matematica.


In realtà questo meccanismo è solo teorico in quanto nella pratica bancaria non esiste. La singola banca non si sognerebbe mai di prestare il 98% di un deposito in contanti, trattenendo come riserva il 2%. Un direttore di banca non accenderebbe mai un mutuo, un prestito personale o un fido, aprendo la cassa e dando contanti brevi mano ad un cliente. I contanti depositati dai clienti vengono sistematicamente depositati per intero o quasi, presso la banca d’Italia a titolo di riserva obbligatoria, tenendo in filiale solo lo stretto necessario per le esigenze previste per il giorno dopo.


Quindi la teoria del moltiplicatore dei depositi si ferma subito, già al primo deposito di contante.
In realtà la teoria del moltiplicatore dei depositi fa molto comodo ai banchieri e a chi li sostiene, in quanto è una ovvietà matematica che sminuisce ciò che sostengono gli anti-signoraggisti relativamente alla loro capacità di prestare molto più di quanto raccolgono. Di fatto è una teoria che distoglie l’attenzione su quello che in realtà i banchieri fanno, che è molto più grave e che capirete nel prosieguo.

2) PATRIMONIO DI VIGILANZA


Questo, in realtà, è l’unico teorico limite alla capacità di prestare da parte delle banche, non certo la riserva obbligatoria.


Esso rappresenta la capacità di far fronte ai rischi di perdita sui finanziamenti fatti ai clienti.
Ogni tipo di prestito viene valutato secondo i criteri stabiliti dagli accordi di "Basilea 2" e per ogni prestito viene stabilita una percentuale di patrimonio che la banca deve avere per essere considerata "coperta" da rischi. Ad esempio, per un mutuo edilizio da erogarsi a Stati di Avanzamento Lavori, occorre che la banca abbia un patrimonio all'incirca dell'8-10% del mutuo erogato (la percentuale può variare un po' a seconda del rating del debitore).

3) LA STANZA DI COMPENSAZIONE


Presso la Banca d’Italia è istituita la stanza di compensazione, un luogo virtuale in cui si compensano le posizioni di credito e debito tra le banche partecipanti. Vediamo come funziona.


Quando la Banca A presta a Tizio 100.000 €uro e Tizio emette un assegno di 100.00 €uro in favore di Caio, nel momento in cui Caio versa l’assegno presso la sua Banca B, sorgerà un debito della Banca A nei confronti della Banca B all’interno della stanza di compensazione.


Quasi tutti pensano che la Banca A alla fine della giornata provvederà a pagare questo debito con il proprio patrimonio o al limite con i soldi provenienti dalla raccolta presso i clienti. In realtà non è così. La Banca A nella pratica, non paga proprio niente. Mai.


Ma allora, se non paga niente, come fa la Banca B ad essere pagata?


Occorre distinguere due tipologie di casi: il primo caso è relativo alla possibilità che la Banca A non paghi nulla alla banca B in quanto possiede dei crediti nei suoi confronti derivanti da denaro bancario (assegni o altro) emessi dalla banca B e versati sulla Banca A dai propri clienti. Il secondo caso riguarda invece la possibilità che non paghi nulla in concreto, perché ricorre ad un rifinanziamento presso la Banca d’Italia, un rifinanziamento che si basa sulle garanzie del cliente.

4) LE GARANZIE


Questo è il vero fattore che permetterà alla Banca A di pagare la Banca B e ce lo dice proprio il testo del Sistema di Regolamento Lordo denominato BIREL che trovate all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/sispaga_teso ... _SEZ_I.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI)

Ma cosa fa la banca A per pagare la Banca B con la garanzia ricevuta dal cliente? Cede la garanzia alla Banca B? Certamente no.


Leggiamo a pag. 12 capitolo 2.1 del suddetto regolamento: "Anticipazione infragiornaliera in conto corrente e utilizzo delle garanzie" – Le garanzie. Ai sensi dell’art.18.1 del SEBC tutte le operazioni di rifinanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovvero sotto forma di pegno.


Nelle operazioni di politica monetaria e di finanziamento infragiornaliero le controparti possono offrire a garanzia le attività idonee il cui elenco è disponibile sul sito web della BCE – http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008it.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI)

Se andiamo sul sito della BCE, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008it.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI) a pag.40, al sottocapitolo "Strumenti di debito non negoziabili* garantiti da mutui residenziali" si legge:" Tipo di attività.- Deve essere uno strumento di debito (cambiale o pagherò cambiario) garantito da un insieme di mutui ipotecari su immobili


residenziali….". Ecco quì, il gioco è fatto: ad esempio, un mutuo ipotecario permette alla Banca A di emettere una cambiale in favore della Banca Centrale con la quale si ha diritto ad avere un credito nella


stanza di compensazione, di avere, cioè, denaro scritturale (per inciso, creato dal nulla) che permette alla Banca A di pagare (compensare) il debito verso la Banca B creatosi all’emissione dell’assegno da parte di Tizio in favore di Caio.


Ciò si evince meglio al Cap.B.1 a pag.15 del sempre citato regolamento, alla voce "Prestiti bancari governati dalla legge italiana". Al comma 2 si legge:"Al momento della costituzione in garanzia, i prestiti bancari sono registrati in un’apposita procedura gestita dalla Banca d’Italia (ABACO); il valore del prestito è automaticamente contabilizzato nel conto di anticipazione infragiornaliera della controparte e determina un corrispondente aumento del credito in BIREL."


Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che le garanzie servono non già per assicurare la banca da perdite su prestiti effettuati con denaro proprio o dei clienti, bensì per permettere ad una banca di pagare a un’altra banca (tramite l’invenzione di uno strumento cartaceo, la cambiale), un prestito fatto con denaro mai posseduto, ne in proprio ne per conto di clienti.


In definitiva, la banca centrale, crea dal nulla il denaro scritturale necessario per pagare il prestito, denaro che viene ceduto alla Banca A (dietro cessione della cambiale garantita) che potrà pagare la Banca B.


La cruda realtà è che il cliente si auto-presta il denaro tramite la cessione del proprio immobile in cambio di cifre elettroniche che non si potrà mai creare da solo col suo computer perché i politici e le loro leggi non glielo permettono ma lo permettono solo ai banchieri.

* N.B. La definizione “non negoziabili” vuol dire che, una volta emessi dalla banca commerciale e ceduti alla Banca Centrale (primo passaggio) i titoli garantiti resteranno nella cassaforte della B.C. senza che questa li possa ri-negoziare ad altri soggetti, ma verranno restituiti alla banca commerciale con il rimborso del rifinanziamento.


Questo lo dico perché qualcuno ha messo in dubbio che vengano emessi proprio perché chiamandoli “non negoziabili” non potrebbero essere appunto “negoziati”. La definizione “non negoziabili” è relativa quindi agli eventuali passaggi dopo il primo.

UN’ULTIMA CONSIDERAZIONE


Vi siete mai chiesti perché le banche chiedono sempre una garanzia almeno doppia rispetto al prestito che erogano?


La risposta è da ricercarsi in una motivazione tecnico-contabile che cercherò di spiegare in modo comprensibile.


Ottenendo una garanzia doppia rispetto al prestito, la banca riesce a crearsi un "doppio asset" (un doppio attivo); per essere più chiari, un doppio credito, uno da utilizzare nei confronti del cliente e uno nei confronti della banca centrale che utilizzerà per pagare il debito nei confronti della banca B all’interno della stanza di compensazione.


Questo doppio asset, fu descritto anche da Pierre Parisien nel suo ormai famoso "Riflusso bancario per i non iniziati" all’indirizzo http://www.signoraggio.com/signoraggio_ ... cario.html errando però, a mio avviso, nel dire che trattasi di un asset doppio perché creato una volta in favore del cliente (quindi una passività da pagare) e una volta in proprio favore (credito da riscuotere). Inoltre espone le sue intuizioni in modo poco chiaro, facendo intendere, a parer mio, che il credito viene creato quasi per magia, con un artificio dall’odore di illegalità.


Ritengo invece che, innanzitutto l’asset apposto nell’attivo sia doppio e che vada a bilanciare lo stesso

valore apposto nel passivo come debiti da pagare (metà come Debito v/clientela e metà come Titoli garantiti emessi in favore della Banca centrale) ma, soprattutto, che il doppio asset dell’attivo sia apposto per la presenza di una garanzia data dal cliente (pegno, ipoteca o altro) che viene richiesta con

valore doppio.

Contabilmente ecco le scritture relative all’intero iter di un prestito chiesto, ottenuto e ripagato alla scadenza.

1) All’ottenimento della garanzia e alla contestuale firma del contratto di finanziamento, ad esempio di 100.000 €uro, la Banca A registra il doppio asset (attivo) e la doppia Liability (passività da pagare) nel modo seguente:

Crediti v/clientela (Attivo)100 a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000
Crediti verso B.C.(garanzia) (Attivo)100 a Titoli garantiti (passivo) € 100.000

Questo perché il regolamento della stanza di compensazione dice che all’ottenimento della garanzia il valore nominale del prestito costituisce un credito all’interno della stanza di compensazione.

2) All’emissione dell’assegno per 100.000 €uro da parte di Tizio in favore di Caio, quando quest’ultimo lo


verserà sulla Banca B e rientrerà presso la Banca A, si creerà il debito della Banca A nei confronti della banca B presso la stanza di compensazione, registrato come segue:

Debiti verso clientela (attivo) a debiti v/B.C.(banca B) (passivo) € 100.000

3) Il credito verso la banca centrale che si è creato con la cessione delle cambiali garantite, servirà a pagare il debito verso la banca B per l’assegno emesso da Tizio verso Caio. La registrazione sarà la seguente:

Debiti v/B.C.(banca B) (ATTIVO) a Crediti v/B.C.(garanzia) (Passivo) € 100.000

4) A questo punto al rientro del prestito alla scadenza la banca provvederà a registrare il versamento che il cliente effettuerà sul suo c/c nel modo seguente:

Crediti v/B.C.(banca C) (Attivo) a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000(in caso ad esempio, di versamento di un assegno di una banca C)

Oppure:

Cassa (Attivo) 100.000 a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000
(in caso ad esempio (molto raro) di versamento contanti)

5) Il cliente chiede di chiudere il finanziamento addebitando la cifra sul suo c/c

Debiti v/clientela (Attivo) € 100.000 a Crediti v/clientela (passivo) 100.000
6) La banca commerciale utilizzerà la cassa oppure il credito verso la banca centrale di cui al punto 4) per ripagare i titoli garantiti da ipoteca (o altro) che all’inizio aveva emesso. Questa è la registrazione contabile:

Titoli garantiti (Attivo) € 100.000 a Cassa (o cred.v/B.C.) (passivo) 100.000

Quindi si evince che non resterà con denaro in surplus che non ha una collocazione contabile.
Se provate, infatti a depennare tutte le partite che hanno lo stesso nome e importo sia in attivo che in passivo, vedrete che non resterà più nulla in sospeso.


Resta ora da capire, cosa accade a questo denaro (cartaceo o elettronico) nel momento in cui arriva alla banca centrale (viene imboscato o distrutto?).

Per semplificare chiamerò il denaro elettronico creato (per rifinanziare la banca commerciale) col nome di “debiti v/banche comm.” In quanto esso ha la natura di debito a fronte di un’attivo costituito dai titoli garantiti che la banca commerciale cede in cambio di questo denaro.

La registrazione contabile della creazione tramite il rifinanziamento è questa:

Titoli garantiti 100.000 (Attivo) a Debiti v/banche comm.(Passivo) 100.000

Alla restituzione del rifinanziamento, la banca centrale incassa denaro che (per semplificare) ipotizziamo sia contante e restituisce i titoli avuti all’inizio:

Cassa (attivo) 100.000 a Titoli garantiti (Passivo) 100.000

Come vedete, il conto cassa resta aperto in attivo, ma resta anche aperto un conto di passivo per il denaro emesso all’inizio, quindi non esiste nella realtà una partita scoperta che viene occultata in conti cifrati. La banca centrale con questa registrazione:

Debiti v/banche comm. (Attivo) 100.000 a Cassa (Passivo) 100.000


Di fatto distrugge contabilmente il denaro creato a suo tempo.


Ora, nulla vieta a chiunque, di pensare che il “sacco” di denaro rientrato sia distrutto “contabilmente” ma non “fisicamente” e che, quindi, la Banca centrale, faccia partire un camion di contanti che porti quei soldi a migliaia di Km per depositarli in un conto cifrato, ma una riflessione seria non può non portare a pensare che tutto questo sia assurdo e che la banca centrale avrebbe fatto prima a stamparli direttamente e andarli a depositare.


In realtà la contabilità che vi ho esposto prima rende più che mai evidente ciò che ho sintetizzato nella mia frase “Il signoraggio è l'unico meccanismo in cui le opposte partite non sono a somma zero.
Se da una parte, un soggetto (sistema bancario) guadagna solo l'interesse, dall'altra (il popolo) perde sia capitale che interesse.”

CHI HA INCASSATO IL SIGNORAGGIO?


Per capire ancora meglio il funzionamento, occorrerà che tutti voi pensiate in modo "semplice" riducendo tutta la macroeconomia e politica monetaria all’osso, con esempi esplicativi semplici come questo che segue.


Fate conto per assurdo che l’intero sistema bancario sia formato da due banche, la banca A e la banca B e che tutti i possessori di denaro esistenti siano due, Tizio cliente della banca A e Caio cliente della Banca B.


Ora, sempre per assurdo, consideriamo che sia Tizio che Caio nello stesso giorno chiedano un prestito di 100.000 €uro ciascuno alla propria banca dando a garanzia la propria casa.


Tizio emette un assegno di 100.000 €uro nei confronti di Caio per l’acquisto di un terreno ma contemporaneamente Caio emette un assegno di 100.000 nei confronti di Tizio per l’acquisto di un immobile.


Quando Tizio verserà l’assegno di Caio sulla sua banca A sorgerà un credito della banca A nei confronti della banca B presso la stanza di compensazione.



Viceversa, sorgerà un debito della banca A verso la banca B quando Caio verserà l’assegno di Tizio sulla sua banca B.


A seguito di tutto ciò la Banca A e la banca B compenseranno i rispettivi crediti, nessuna banca pagherà nulla per i prestiti contratti, ma sia Tizio che Caio avranno 100.000 €uro in più di debiti sul groppone.


Di contro, la procedura del rifinanziamento descritta nei passaggi precedenti, viene attuata solo quando esiste un saldo a debito di una banca che non può essere da questa pagato dopo tutte le

compensazioni, ma nessuna banca pagherà comunque mai niente con denaro proprio, ma pagherà tramite le garanzie dei clienti.


Il signoraggio incassato, quindi, dal sistema bancario (le due banche A e B), sarà costituito solo dagli interessi.


Ma sia Tizio che Caio, nel nostro esempio, pagando anche soltanto l’interesse, dopo il primo periodo non avranno più in tasca i 100.000 € da cui sono partiti facendo i relativi prestiti, avranno soldi in meno ……e sempre un debito di 100.000 € da dover ripagare ……che non possono più ripagare già da subito, rimanendo intrappolati nel fallimento.


Questo sistema crollerebbe immediatamente se la collettività fosse composta da solo 2 persone (si accorgerebbero subito dell’inghippo raccontandosi l’un l’altro del proprio fallimento e dei motivi per cui è successo). Essendo però la popolazione dei clienti delle banche composta da miliardi di persone, i fallimenti sono una percentuale più o meno piccola e non c’è la possibilità di raccontarcelo tutti


insieme capendo immediatamente il vero motivo.

LE UNIVERSITA’ (LA GIUSTIFICAZIONE)


Un esempio eclatante di come il mondo accademico, invece di esaminare criticamente l’attività bancaria e dare input su come dovrebbe essere riportata contabilmente, cerca di trovarne spudoratamente una giustificazione ci viene da un testo universitario come quello sulla "Moneta, credito e produzione" dell’università degli Studi di Bergamo al sito http://www.unibg.it/dati/bacheca/654/7141.pdf.

Al punto 2.2 "Intermediazione finanziaria delle banche " si dice che essa consiste nella erogazione di crediti attraverso la raccolta di depositi bancari. Le banche cioè finanziano prestiti concessi al pubblico sulla base dei depositi del pubblico. Il testo continua dicendo che nella fattispecie la banca A presta a Tizio il deposito di x unità di moneta di cui e titolare Caio (perchè viene pagato) affinché Tizio possa realmente pagare Caio. Infatti sebbene il deposito di Caio sia il risultato dell’avvenuto pagamento di Tizio, l’interpretazione della registrazione in partita doppia della tavola 2 (Crediti verso Tizio a Debiti verso Caio) ci permette di giungere alla conclusione che è lo stesso deposito a finanziare tale pagamento.


Avete capito come si fa? Tizio paga prima Caio, ma è come se Caio avesse finanziato Tizio per farsi pagare (tramite il proprio versamento sulla sua banca). In altre parole, attraverso la banca Caio presta a Tizio il reddito che serve per essere pagato.
Ma soprattutto:


L’università (luogo basilare da cui usciranno futuri imprenditori, economisti, giornalisti, professori e pure

banchieri) liquida questa procedura con una supercazzola degna del miglior film "Amici miei" dicendo che uno finanzia l’altro invece di dire la cosa più importante che è questa:


Caio non finanzia Tizio tramite la banca giustificando la registrazione contabile "crediti verso Tizio a debiti verso Caio" ….. bensì è Tizio che si auto-presta il denaro cedendo in garanzia la propria casa (e la


registrazione contabile sarà : <"crediti verso Tizio a debiti verso Tizio"> ….. e non verso Caio). Ma se si auto-creasse il denaro (garantito dalla sua casa) non avrebbe nessun debito.


Ma grazie al giochino delle tre carte messo in piedi con la connivenza dei politici e delle loro leggi opportunamente stilate, Tizio se non ripaga il debito (che in realtà non è mai esistito), perderà la sua casa.

CONCLUSIONI IN PILLOLE


1) La celebre frase di Einaudi "alla rarità dell’oro si è sostituita la saggezza del governatore della banca

centrale" (riferendosi alla cessazione del Gold Standard e della convertibilità della moneta in oro), si può tranquillamente trasformare in "alla rarità dell’oro si è sostituito il valore del lavoro e dei beni di proprietà del popolo".

2) La frase di cui la punto 1) si spiega col fatto che tutta la politica monetaria fatta dalle banche centrali e commerciali rigorosamente PRIVATE si basa sui beni e servizi prodotti dal popolo.


Quindi un PRIVATO (le banche) presta denaro, (non più convertibile in oro di proprietà delle banche) creato da nulla all’intera cittadinanza.


Denaro che acquista valore non solo grazie all’accettazione di quest’ultimo negli scambi, ma anche grazie al lavoro ed ai beni di proprietà del popolo che lo garantiscono.

3) Alla luce di quanto sopra, tutto il denaro in circolazione e tutto il credito dovrebbe essere auto-emesso e auto-creato dal popolo (Stato) (CAMBIALE SOCIALE) ……. proprio perché è solo il popolo a dargli valore (sia attivo che passivo ovvero sia in emissione che in accettazione).

4) La politica monetaria è stata delegata dai politici (a cui avevamo incaricato la gestione) alle banche private con la scusa che altrimenti si genererebbe inflazione.


Affermazione del tutto falsa in quanto l’inflazione è esclusivamente derivante dall’interesse che il sistema bancario applica a tutto il denaro cartaceo e bancario (elettronico) circolante. Infatti, assumendo tutto il denaro circolante come misura del valore di tutta la produzione di beni e servizi esistente e soggetto ad un interesse del 3% annuale (sulla massa monetaria) per opera della banca centrale, diventa automatico che questo costo vada a gravare sul costo dell’intera produzione di una nazione e quindi sul costo di tutti i beni e servizi che aumenteranno di prezzo. E’ per questo motivo che gli accademici ritengono normale e fisiologica l’inflazione ufficiale più o meno al 3%. L’inflazione reale, concreta, è dovuta oltre che a fattori speculativi soprattutto alla parte di denaro bancario circolante sotto forma di credito erogato dalle banche commerciali, sottoposto ad un interesse molto superiore al 3%., che coma sappiamo rasenta i limiti dell’usura e a volte li supera, come sempre più spesso viene riconosciuto dai giudici.

Per tutto quanto fin qui esposto
CHIEDO

Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente, richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di:


a) assicurare la prova dei reati;


b) impedirne la soppressione e l’inquinamento;


c) impedire la continuazione dei reati;


d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito interamente l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.


Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.


È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede.


Questo però non può valere per i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i finanzieri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri.


Costoro non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002


Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Distinti Saluti
Orazio Fergnani.
Allegati :
Di Pietro - Interpellanza sul signoraggio bancario - SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2011

pubblicata da Informarsi Informando il giorno mercoledì 1 giugno 2011 alle ore 10.18

Atti Parlamentari — 22106 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2011



DI PIETRO. — Interpellanza al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: l’emissione della moneta è obbligatoriamente collegata alla generazione del signoraggio che è rappresentato dal guadagno e dal potere in mano al soggetto predisposto alla creazione della moneta. Il signoraggio, dunque, è l’insieme dei redditi derivanti dall’emissione di moneta.


Il premio Nobel Paul R. Krugman, nel testo di economia internazionale scritto con Maurice Obstfeld, lo definisce come il flusso di « risorse reali che un governo guadagna quando stampa moneta che spende in beni e servizi»; storicamente, il signoraggio era il termine col quale si indicava il compenso richiesto dagli antichi sovrani per garantire, attraverso la propria effigie impressa sulla moneta, la purezza e il peso dell’oro e dell’argento; oggi, invece, alcuni studiosi di economia imputano al moderno signoraggio una dimensione che va ben al di là di una semplice tassa, in quanto il reddito monetario di una banca di emissione è dato solo apparentemente dalla differenza tra la somma degli interessi percepiti sulla cartamoneta emessa e prestata allo Stato e alle banche minori e il costo infinitesimale di carta, inchiostro e stampa sostenuto per produrre denaro.


Apparentemente, in quanto, de facto, il signoraggio moderno è eclissato nella contabilità dall’azione di dubbia legittimità della banca emittente che pone al passivo il valore nominale della banconota. In buona sostanza, la banca dichiara di sostenere per la produzione della carta moneta un costo pari al suo valore facciale (euro 100 per una banconota del taglio di 100 euro); le Banche centrali sono le istituzioni che raccolgono sia la ricchezza, sia il profitto da signoraggio che dovrebbero essere trasferiti, una volta coperti i costi di coniatura, alla collettività rappresentata nello Stato; tale signoraggio è il cosiddetto signoraggio primario poiché deriva dall’abilità che possiede la Banca centrale di emettere moneta stampandola e immettendola nel mercato. Si tratta del signoraggio che sta a monte di tutto il sistema monetario, poiché si colloca nel momento di emissione della moneta; questo processo non è però l’unico che permette l’aumento della massa monetaria in circolazione nel circuito economico.


Esiste, infatti, un secondo meccanismo attraverso il quale cresce la base monetaria in circolazione, il cosiddetto signoraggio secondario o credit creation; il signoraggio secondario è il guadagno che le banche commerciali ricavano dal loro potere di aumentare l’offerta di moneta estendendo i loro prestiti sui quali ricevono interessi e, negli ultimi decenni, con l’introduzione di nuovi strumenti finanziari quali, ad esempio, i derivati; con riferimento al sistema monetario attuale, da anni si discute sia in ambito accademico sia in ambito sociale sulle incongruenze relative alla proprietà del valore della moneta al momento della sua emissione: un valore che, in buona sostanza, non verrebbe riconosciuto in capo al suo creatore, ovvero la collettività, il popolo, ma che piuttosto le verrebbe sottratto; principio fermo di ogni democrazia è che la « sovranità » appartiene al popolo e la nostra Carta costituzionale sancisce chiaramente questo principio all’articolo 1; ne consegue che derivazione diretta di tale sovranità è anche la sovranità monetaria, che determina il potere di chi detiene il controllo della moneta e del credito; essendo il popolo a produrre, consumare e lavorare, la moneta, sin dal momento in cui viene emessa da una qualsiasi Banca centrale dovrebbe, in linea di principio, come affermato da molti studiosi, diventare proprietà di tutti i cittadini che costituiscono lo Stato, il quale però non detiene il potere di emettere moneta; la distorsione alla base della sovranità monetaria è stata oggetto di uno studio da parte del procuratore generale della Repubblica Bruno Tarquini che sul punto ha scritto il libro La banca, la moneta e l’usura, edizione Controcorrente, Napoli, 2001.


Secondo il procuratore generale Bruno Tarquini, lo Stato avrebbe avuto i mezzi tecnici per esercitare in concreto il potere di emettere moneta e per riappropriarsi di quella sovranità monetaria che avrebbe permesso di svolgere una politica socio-economica non limitata da influenze esterne, ma soprattutto liberandosi di ogni indebitamento; anche il professor Giacinto Auriti, docente fondatore della facoltà di giurisprudenza di Teramo, ha compiuto numerosi studi sulla sovranità monetaria e sul fenomeno del signoraggio; in particolare, il professor Giacinto Auriti ha sostenuto che l’emissione di moneta senza riserve e titoli di Stato a garanzia per la realizzazione di opere pubbliche non creerebbe inflazione in quanto corrisposto da un eguale aumento della ricchezza reale, e che le Banche centrali ricaverebbero profitti indebiti dal signoraggio sulla cartamoneta, dando origine in tal modo al debito pubblico; altra denuncia compiuta dal professor Giacinto Auriti è quella relativa alla totale assenza al livello giuridico di una norma che stabilisca in maniera univoca di chi sia la proprietà dell’euro all’atto della sua emissione. Per tali ragioni, ad avviso del professor Auriti, risulterebbe impossibile individuare chi sia creditore e chi debitore nella fase della circolazione della moneta e i popoli europei non sapranno mai se siano « creditori » (in quanto proprietari) o « debitori » (in quanto non proprietari) per un valore pari a tutto l’euro che viene messo in circolazione –: se alla luce di quanto descritto in premessa il Governo non intenda intervenire, anche nelle competenti sedi europee, per verificare la compatibilità delle teorie elaborate dal procuratore generale della Repubblica Bruno Tarquini e dal professor Giacinto Auriti con i Trattati dell’Unione europea e il principio costituzionale della sovranità monetaria, anche al fine chiarire di chi sia la proprietà dell’euro al momento della sua emissione, quale sia la natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali e, infine, quale sia la reale efficacia degli strumenti di controllo a disposizione della Banca centrale sulla massa monetaria messa in circolazione dalle banche commerciali.

(4-12113)


http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed479/pdfbt33.pdf


ed anche


On. Mario BORGHEZIO

COMUNICATO STAMPA

SIGNORAGGIO


BORGHEZIO A COMMISSIONE E BCE : CHIARITE LA NATURA GIURIDICA DELLA PROPRIETA' DELL'EURO


Con due interrogazioni alla Commissione Europea e alla BCE, l'On. Borghezio pone in sede UE la questione del signoraggio in riferimento alla proprietà dell'euro.

L'On. Borghezio sottolinea che "alla luce della discussione scientifica in atto a livello internazionale sul signoraggio della moneta e premesso che detto signoraggio sta a monte di tutto il sistema monetario, poichè si colloca nel momento di emissione della moneta" e aggiunge inoltre che, "allo stato attuale, non è dato individuare chi sia creditore e chi debitore nella fase della circolazione dell'euro, mentre i popoli europei hanno pieno diritto di conoscere se siano "creditori" - in quanto proprietari o "debitori" in quanto non proprietari - per un valore pari a tutta la massa monetaria di euro posta in circolazione".

Infine Borghezio chiede alla Commissione europea e alla BCE di precisare, "in maniera chiara e definitiva, a chi appartenga giuridicamente la proprietà dell'Euro al momento della sua emissione".


Questi quesiti sono analoghi a quelli posti sul tema del signoraggio, con una recente interrogazione al Ministro delle Finanze, dall'On. Di Pietro, "che richiama opportunamente - conclude Borghezio - l'insegnamento del Prof. Giacinto Auriti e del Procuratore Generale Bruno Tarquini, che hanno sollevato fondati dubbi sulla compatibilità dell'euro con il principio costituzionale della sovranità monetaria, che attribuisce al popolo (e solo al popolo) la sovranità".


On. Mario Borghezio

Delegazione Lega Nord al P.E.

Bruxelles, 15.06.2011


E.mail: mario.borghezio@europarl.europa.eu Ècell. 348 8966537



Grazie per quello che vorrete fare.

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