giovedì 25 marzo 2010

Interrogazione sul caso Dell'Arte

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06572

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 301 del 18/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/03/2010

Destinatari
Ministero destinatario: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06572
presentata da
ANTONIO BORGHESI
giovedì 18 marzo 2010, seduta n.301
BORGHESI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

- il sistema bancario è avvantaggiato da numerosi ed ad avviso dell'interrogante ingiustificati privilegi che consentono alle banche di imporre le proprie decisioni verso i clienti;
- tra di essi, emergono con tutta la loro negativa pervasività, quelli inerenti l'articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che rende estremamente semplice e celere il rilascio di decreti ingiuntivi e quelli connessi alla segnalazione alla Centrale Rischi; infatti, in base alla riferita norma del T.U.B. è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il giudice adito conceda decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi;
perciò, qualora i presunti crediti vantati dalle banche, fossero effettivamente non esatti, ad esempio per la mancata scrematura degli interessi anatocistici o fossero addirittura il frutto di interessi d'usura, oppure se fossero fatti lievitare dai prodotti cosiddetti «derivati» o ancora, da investimenti spazzatura, il presunto debitore sarebbe costretto ad incardinare un lunghissimo ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le proprie ragioni;
nelle more del procedimento le banche possono agevolmente aggredire e mettere all'asta l'intero patrimonio della vittima;

è necessario ricordare, sul punto, che la provvisoria esecuzione ai decreti ingiuntivi, ex articolo 648 codice di procedura civile, è di fatto ed in diritto inamovibile fino a sentenza di merito, mentre le trascrizioni pregiudizievoli poste sui beni delle Aziende e dei fideiussori, non sono suscettibili di essere cancellate fino a sentenza di merito passata in giudicato. (Per i giudici dei tribunali civili gli estratti conto bancari [molto spesso i soli salda-conto], anche se illegittimi già solo per la presenza degli interessi anatocistici, sono ritenuti titoli validi e credibili, liquidi ed esigibili, quindi, le provvisorie esecuzioni vengono sempre puntualmente assentite);
quanto esposto, consente di comprendere la posizione di ingiustificato vantaggio che si concede alle banche, rispetto all'interlocutore più debole e, già solo per tale ragione, più meritevole di tutele.
Oltretutto, la richiamata norma dell'articolo 50 T.U.B. potrebbe generare dubbi sulla legittimità costituzionale. Infatti, è vero che la normativa in questione si ha per salvaguardare le esigenze di stabilità del sistema bancario, ma, come afferma il Minervini, «non appare sufficiente giustificazione della specialità della norma l'asserita maggiore garanzia di una corretta amministrazione contabile, che offrirebbero le banche; questo assunto, se collegato alla soggezione a vigilanza, giustificherebbe se mai la previsione dell'agevolazione a pro di tutte le imprese soggette a pubblico controllo. Allo stato, è una norma di favore» (G. Minervini, dal decreto 481 del 1992 al testo unico in materia bancaria e creditizia, in Giur. Comm., 1993, I, 838), dunque, si potrebbe configurare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione alla disparità tra le banche e le imprese soggette a pubblico controllo -:
- se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;
- se non ritenga ristudiare il sistema della segnalazione alle centrali rischi;
- se non intenda promuovere la modifica e/o l'interrogazione dell'articolo 50 del testo unico bancario (del decreto legislativo n. 385 del 1993), nel senso di rimuovere la possibilità per le Banche di chiedere il decreto ingiuntivo mediante semplice dichiarazione di un proprio funzionario;
- se non ritenga di approntare iniziative, anche normative, d'urgenza, attraverso le quali le banche vengano obbligate ad un pronto rimborso delle somme indebitamente ritenute ed a riconoscere adeguati risarcimenti.
(4-06572)

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