martedì 2 giugno 2009
Come riaccreditarsi il signoraggio subito
Come riaccreditarsi il signoraggio subito
(Da: Moneta Nostra)
Ogni debito può essere soddisfatto da una di due cose o da entrambe: un pagamento e/o una promessa di pagamento. Ogni pagamento avviene mediante una sostanza, e ogni promessa di pagare è operata da una moneta o da una carta che è tecnicamente nota come vincolo commerciale. L'assolvimento di un debito atraverso delle sostanze, è chiamato "il pagamento del debito". L'assolvimento di un debito attraverso una promessa di pagare il debito, scritta o stampata, è chiamato "il discarico del debito". Tutti i debiti sono "pagati" mediante sostanze. Ma tutti i debiti sono solo "liberati" dalla moneta, da note in denaro, o da altri vincoli commerciali (simboli econometrici). In questo secondo caso, il completamento del pagamento avviene solo quando poi il creditore rispende a sua volta con successo il simbolo monetario ricevuto. E' come se il saldo fosse avvenuto a metà, questo si capisce bene se si riceve delle banconote che - poniamo il caso - perdono valore legale il giorno dopo e ci dimentichiamo di cambiarle. A quel punto, dopo un paio di giorni, rimaniamo con un titolo cartaceo e senza valore in mano. Un po' quello che succede - ad esempio - con dei biglietti prenotati di uno spettacolo teatrale ormai concluso. Il simbolo dell'energia, in un sistema sociale, è chiamato denaro. Il denaro è principalmente di tre tipi: moneta sostanziale, carta moneta e credito. La moneta sostanziale comprende beni immobili (terreni), metalli preziosi (oro, argento, rame, ecc), gioielli, e altre cose di valore reale e durevole. La moneta cartacea consiste di note che dichiarano un debito o un obbligo e che promettono o ordinano un pagamento. Il denaro virtuale invece è sostanzialmente una scrittura contabile che viene spesso confuso con le altre forme di moneta. Tutti questi elementi di prova di un debito (dell'emittente), o obbligazioni, sono tecnicamente conosciuti come vincoli commerciali. Queste note includono la valuta cartacea (per esempio, banconote della Banca Centrale Europea), assegni, bonifici, note di cambio (cartamoneta tra le banche) etc. Ogni forma di cartamoneta è un vincolo commerciale. Una (banco)nota della Banca Centrale Europea è (dovrebbe essere) un vincolo commerciale sulla stessa. Un assegno personale è un privilegio commerciale del portatore sul conto bancario di chi emette l'assegno. Un draft è un assegno con un accordo condizionato stampato sopra la parte della girata sul retro dell'assegno. Una nota di cambio è un vincolo tra le banche commerciali costituito da una banca che chiede il pagamento ad un'altra banca. Un assegno personale, passando tra banca e banca, è una nota di cambio. Anche uno scontrino di un registratore di cassa usato per ottenere un rimborso per merce difettosa, firmato e consegnato alla cassa come prova d'acquisto, è - e può essere usato come - mezzo di scambio/moneta dallo stesso negozio per ottenere un rimborso o dei prodotti sostitutivi dal produttore. I conti bancari sono (dovrebbero essere) coperti o da moneta metallica o dal denaro cartaceo, o da entrambi. La moneta-sostanza è chiamata garanzia collaterale. La cartamoneta può essere valuta (ad esempio, le banconote ed i biglietti di stato a corso legale), una apertura di credito da parte della banca, o degli assegni o altri fondi, come i vincoli commerciali ricevuti da altre fonti (cambiali, tratte, etc.). Un debito che è soddisfatta da moneta sostanziale viene considerato come "pagato". Un debito che è soddisfatto della carta moneta viene considerato come "liberato" (in pratica, trasferito). La maggior parte dei debiti in Europa sono soddisfatti con l'uso di cartamoneta, assegni, o altra carta che rappresenta il valore (del debito da pagare), in altre parole, sono soddisfatti in generale con dei vincoli commerciali nei confronti dell'emittente, di conseguenza, la maggior parte dei debiti europei non sono "pagati", sono solo "liberati" (scaricati o trasferiti). Giacinto Auriti diceva giustamente che: "non si può pagare un debito con un altro debito...". Una valuta di valore può essere creata attraverso una valida richiesta di debito mediante una dichiarazione giurata, in forma di un vincolo commerciale e consentendo che il vincolo maturi in tre (3) mesi (90 giorni) in crediti ricevibili a causa della mancata contestazione da parte del debitore rispetto al vincolo (e alla dichiarazione giurata) attraverso una sua contro-dichiarazione giurata. Un vincolo deve contenere (1) i nomi delle parti, dei ricorrenti e dei debitori, (2) una dichiarazione attestante gli eventi che hanno creato l'obbligo, (3) una scrittura che mostra la rispondenza univoca tra gli eventi ed il loro valore (ad esempio, una fattura), (4) un elenco delle proprietà vincolate o richieste per assicurare il pagamento di tale obbligo, e (5) qualsiasi elemento di prova o dimostrazione a sostegno delle affermazioni fatte nei confronti del debitore. Il metodo principale per creare un "vincolo commerciale monetario" o "titolo monetario cartaceo" è di combinare (1) una promessa di eseguire qualcosa (un contratto o un ordine), (2) una rivendicazione di una violazione di tale promessa, e (3) un periodo di tre mesi (90 giorni) di mancanza di contestazione o di una confutazione della pretesa violazione del contratto. Il vincolo commerciale valutario può assumere la forma di un assegno bancario, un draft, o qualche altro tipo di assegnazione di vincolo commerciale. Senza ricorrere allo strumento del decreto ingiuntivo [1], come era avvenuto nel caso della rivendicazione in Tribunale del signoraggio, sarebbe possibile creare degli strumenti monetari attraverso il vincolo commerciale. Cioè, sarebbe possibile utilizzare come "moneta" dei vincoli commerciali al portatore [2] che trovano copertura nella quota procapite di rendita monetaria sottratta dal sistema bancario ad ogni singolo emettitore. Mi spiego meglio: supponiamo che la rendita monetaria procapite sottratta venga calcolata ad oggi in 1,3 milioni di euro [3], si apre un conto nominativo presso una cassa di deposito creata allo scopo (potrebbe essere una Società di Mutuo Soccorso) dove ogni cittadino interessato versa - tramite il deposito del vincolo commerciale cartaceo personale (una autocertificazione scritta collegata al proprio codice fiscale) - la cifra di 1,3 milioni di euro [4].
I debitori in solido del vincolo - ognuno disgiuntamente fino alla corrispondenza dell'intera somma, seguendo la dottrina delle fidejussioni - sono i partecipanti alla Banca d'Italia [5] che non hanno ufficialmente nessuna intenzione di rimborsare altrimenti il signoraggio [6]. Per attingere al conto, non sarà necessario attendere che il signoraggio venga rimborsato, poiché la cifra corrispondente può circolare indefinitamente fino al "redde rationem", cioè fino a quando - anche mai - le banche non la restituiranno. Quindi, da questo conto nominativo di 1,3 milioni di euro, il cittadino potrebbe movimentare dei sottoimporti (fino ad esaurimento della cifra) o attraverso bonifici telematici o attraverso la stampa di tagliandi per frazioni dell'importo (ad esempio, 130mila tagliandi nominativi ognuno equivalente a 10 euro, al portatore). Nei due modi, comunque, c'è la tracciabilità dell'emittente e la copertura teorica della cifra a rivalersi sul sistema bancario italiano. Per il successo dell'iniziativa non ha importanza, in questo caso, che ci sia un "permesso" da parte dei debitori o un decreto del giudice, visto tra l'altro che la magistratura si è dichiarata in vizio assoluto di giurisdizione [7], cosa comunque improbabile, ma è sufficente che tutti i membri del circuito accettino la modalità dell'emissione che, tra l'altro, avviene su base equitaria (ognuno si trova la stessa cifra a disposizione, avendo calcolato la rendita monetaria su base demografica).
Poiché alcuni non sono d'accordo - o meglio, non capiscono - tutta questa vicenda della rendita monetaria, questi saranno liberissimi di non aderire al circuito, lasciando però liberi gli altri di scegliere come meglio credono. Ritengo tuttavia che dopo un breve periodo di rodaggio, il sistema si diffonderà a macchia d'olio [8]. La posizione dello Stato dovrebbe essere neutrale, poiché ha già dimostrato negli ultimi decenni (da quando ha smesso di emettere biglietti di stato a corso legale) di non essere granché interessato alla rendita monetaria, a parte quella delle monetine fino a due euro. Ma se noi limitiamo l'emissione dei certificati di signoraggio ad un taglio minimo di 5 euro, non entriamo in conflitto col misero signoraggio del conio metallico, con buona pace di tutti. La Banca Centrale Europea, d'altra parte, non è competente, in quanto il signoraggio sull'euro rimane una funzione attinente le rispettive banche centrali. Occorre sottolineare che la nuova liquidità emessa dagli aderenti al circuito, potrebbe far uscire l'Italia dalla crisi in tempi brevissimi. Quando cominciamo?
Note:
[1] Nel caso di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice, al debitore è data facoltà di fare opposizione al decreto, entro 40 giorni (di norma) dalla ricezione di esso. Con l’opposizione chi è stato erroneamente ritenuto debitore potrà contestare le affermazioni del presunto creditore, spiegando perché ritiene di non essere obbligato nei suoi confronti. L’opposizione va fatta con atto di citazione a comparire avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza), indicando le ragioni per cui si ritiene che il Decreto Ingiuntivo non sia stato validamente emesso, ovvero la somma non sia dovuta a chi erroneamente si afferma creditore. Segue un procedimento ordinario ed i tempi saranno più lunghi. Si precisa però che in alcuni casi sia all’inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, al ricorrere di determinati presupposti, previsti dalla legge, sarà possibile ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. Provvisoria esecutività significa che il decreto, ancorché opposto ovvero ancorché non siano decorsi i 40 giorni per l’opposizione, costituirà valido titolo per iniziare l’esecuzione forzata.
[2] Si potrebbero chiamare: "Buoni di Redenzione del Signoraggio".
[3] Ho usato il seguente metodo di calcolo, che avevo determinato a suo tempo dopo averlo sottoposto allo scomparso Prof. Giacinto Auriti: (totale del debito pubblico, 1,8 trilioni di euro) - moltiplicato - (coefficente inverso di riserva frazionaria, 50) - diviso - (numero degli abitanti in Italia, 57 milioni) Ho scritto una bella email in proposito, l'ho inviata al Prof. Guido Tabellini, il rettore della Bocconi. Non ha risposto: l'ho interpretato - libertariamente - come silenzio-assenso e validazione accademica. In seguito, il prof. Tabellini ha declinato gentilmente l'invito a partecipare ad un documentario-dibattito televisivo sulla questione del signoraggio (su OdeonTv, il 27 aprile 2009), dandoci motivo di credere che Egli ritenesse adeguatamente preparati gli invitati che hanno effettivamente presenziato alla trasmissione, tra cui il sottoscritto. Questa cifra ottenuta potrebbe essere utilizzata, "ceteris paribus", per avere una stima di massima del valore di ogni singolo cittadino. Ad esempio, per la stima assicurativa del caso morte, oppure come cifra del credito individuale di base. Quest'ultima ipotesi permetterebbe di rimettere "in bonis" tutti quelli che sono risultati insolbenti - o falliti - per cifre inferiori. Cancellandoli così dal bollettino protesti e dalla centrale rischi, ma anche accreditando loro la differenza. Gli interessati sarebbero milioni.
[4] La cifra non è fissa: finché il sistema bancario continua a creare "euro", non corrispondendo la relativa rendita al popolo sovrano, tenderà ad aumentare di conseguenza, sempre secondo la modalità di calcolo suindicata. I clienti/correntisti della Società di Mutuo Soccorso si vedranno così periodicamente accreditata la cifra della quota-parte corrispondente.
[5] I partecipanti sono indicati nel sito Bankitalia:
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/partecipanti/Partecipanti.pdf
[6] Davvero, non hanno proprio nessuna intenzione di restituirlo:
Comunicazione della Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/bancomonete/signoraggio/signoraggio_ss_uu_comunicazione.pdf
[7] Sentenza Cassazione:
http://www.bancaditalia.it/bancomonete/signoraggio/cass_SS_UU_16751_06.pdf
[8] Altrimenti sarebbe possibile un interessante business: comprare da ognuno degli scettici ad oltranza, per pochi euro, la cessione del loro credito da signoraggio e metterlo a capitale della Società di Mutuo Soccorso. Con questa ulteriore disponibilità, sarebbe possibile offrire mutui e prestiti senza interessi.
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Molto interessante questo articolo.
RispondiEliminadesiderei sapere come poter realizzare in pratica la cosa, comprese le basi giuridiche su cui si poggia.
Buona giornata!
Giovanni