martedì 9 novembre 2010

Non c'è usura bancaria? Il G.I.P. nega l'archiviazione

Non c'è usura bancaria? Il G.I.P. nega la richiesta di archiviazione e ordina più approfondite indagini

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Chi si oppone alle pretese avanzate da banche e, spesso, relative al saldo di conto corrente determinatosi nel corso degli anni con l'addebito di somme riconosciute non dovute dalla legge e dalla giurisprudenza (ad esempio, per anatocismo, commissioni di massimo scoperto, ecc.) sa bene quanto ardua sia la battaglia trovandosi, il più delle volte, a dover affrontare, innanzitutto, la durata non breve del processo civile a fronte, magari, dell'eccessiva velocità delle procedure esecutive pur quando fondate su titoli illegittimi; in secondo luogo, dovendo subire le conseguenze delle arbitrarie segnalazioni a sofferenza presso le centrali rischi.

Chi “osa”, poi, interessare anche il magistrato penale sostenendo l'usurarietà degli interessi, invece che ricevere tutela, talvolta riceve la richiesta di archiviazione, ossia, la richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento penale.

Ho sempre avuto la sensazione che, a fronte del medesimo importo di capitale goduto, dei giorni di disponibilità del denaro e della pretesa restitutoria, diverso sia l'esito del procedimento penale se ad avanzare la richiesta sia una banca o un usuraio. Se è quest'ultimo a insistere, di fronte alla denuncia della persona offesa o in seguito ad apertura del procedimento d'ufficio, sono certo che, in poche ore, verrebbe giustamente arrestato e, in seguito, condannato.

Maggiori dubbi, invece, se ad avanzare identica pretesa è la banca. Le commissioni di massimo scoperto rientrano nel tasso effettivo? “No, non rientrano e il tasso effettivo globale non supera il tasso soglia” è, in sostanza, il ragionamento di alcuni P.M. oltre che della difesa delle banche; “Si, rientrano e, dunque, il tasso effettivo è usurario”, secondo quanto sostenuto correttamente da altri P.M. e dalla Suprema Corte di Cassazione. Allora, a questo punto, continuano a sorgere altri dubbi: c'è stata usura ma il povero direttore o il rappresentante del colosso bancario non lo sapevano. Quest'ultimo, d'altronde, avrà stipendi o buonuscite di milioni di euro ma non può, di certo, sprecare tempo a studiare; deve pensare, forse, ai numeri, agli utili e non, di certo, a chi e cosa c'è dietro a quelle pretese, ossia, alle famiglie, alle loro case, alle imprese e ai lavoratori.

Per fortuna esistono anche magistrati seri, preparati e coraggiosi che non hanno paura di ascoltare la debole persona offesa di fronte al colosso bancario: a costo di apparire “controcorrente”. Rappresenta un ulteriore esempio di correttezza, severità e imparzialità il provvedimento di un G.I.P. di un tribunale pur del “profondo Sud”. Per ovvie ragioni -ed essendo, tra l'altro, irrilevante il nome del magistrato, della persona offesa e della banca- li ometto anche per non rischiare di favorire in alcun modo quest'ultima.

Un commerciante denuncia una potente banca sostenendo l'usurarietà degli interessi applicati su due rapporti di conto corrente per oltre dieci anni. La sua tesi viene confermata dal proprio consulente di parte che rileva l'usura in vari trimestri; più volte, presa carta e penna, il povero commerciante-persona offesa, scrivendo a mano ma con perfetta conoscenza della lingua italiana, redige e deposita “memorie”. Il P.M. affida le indagini alla Guardia di Finanza che, piuttosto che analizzare gli interi rapporti, dopo qualche mese, deposita un foglio attestando di avere analizzato quattro trimestri e, al contrario di quanto sostenuto dal consulente di parte, smentendo la possibilità che il rapporto fosse usurario. Il giorno dopo il deposito della “consulenza” di un foglio delle Fiamme gialle, il P.M. presenta richiesta di archiviazione.

Chiaro il significato: non c'è usura, non c'è estorsione, insomma niente.

Il commerciante, però, potrà non avere ricchezza (forse anche per colpa di qualche banca) ma ha ancora inchiostro e, soprattutto, forza e costanza. Prende foglio e penna e, scrivendo in corsivo, si oppone alla richiesta di archiviazione del P.M. Il G.I.P. fissa l'udienza in camera di consiglio e, quasi alla vigilia, la persona offesa mi conferisce mandato di difenderlo. Con memoria integrativa e in udienza ho illustrato, oltre agli altri reati commessi, la lacunosità, per non dire assenza, delle indagini ed evidenziato come sarebbe stato necessario l'esame degli interi rapporti bancari e non di quattro trimestri (peraltro, nemmeno consecutivi) come , invece, fatto dalla Guardia di Finanza. Ho, inoltre, evidenziato come nemmeno fosse stata indicata la metodologia seguita nei calcoli e come nessuna indagine fosse stata espletata al fine di verificare, a prescindere dal superamento del tasso soglia, la situazione di difficoltà economiche della persona offesa e gli oneri sproporzionati.

Ero già al corrente e avevo già letto del coraggio e della preparazione del giovane G.I.P. che, alla fine dell' udienza, si è riservato di decidere. Dopo qualche giorno la decisione. Il G.I.P. non ha accolto la richiesta avanzata dal P.M. e ha ordinato ulteriori indagini proprio perché, come da noi sostenuto, “la Guardia di Finanza si è limitata ad esaminare soltanto uno dei due rapporti bancari intrattenuti (…) e, nell'ambito di quel rapporto (…) ha preso in considerazione soltanto alcuni (per l'esattezza quattro) e non tutti i trimestri del rapporto stesso”.

Particolarmente importante l'ordinanza, poi, laddove il giudice ritiene la necessità di verificare, relativamente ad entrambi i rapporti intrattenuti, l'usurarietà degli oneri addebitati dalla potente banca avendo riguardo a tutti i trimestri e, in ogni caso, accertando l'eventuale usurarietà anche a prescindere dal superamento del tasso soglia, cioè, secondo quanto previsto dall'art. 644, terzo comma, cod. pen., ossia, come da noi sostenuto, accertando lo stato di difficoltà economica della vittima (cliccare qui e qui per leggere le due pagine del provvedimento).

Ma non solo. Il coraggioso G.I.P. è stato ulteriormente preciso disponendo che, al fine di valutare l'eventuale carattere usurario del T.E.G., si tenga conto delle memoria difensiva con particolare riguardo ai quesiti in essa indicati nonché ordinando ogni altra attività contabile ritenuta utile al fine di meglio precisare le condotte illecite ipotizzate “ovvero accertarne ulteriori e diverse”.

E poi dicono che l'usura bancaria non esiste o è un'invenzione di qualche disperato! Forse esiste, piuttosto, un diverso modo di effettuare le indagini o una diversa “sensibilità” di fronte al gravissimo problema. Certo è che, quando si teme che alcuni processi più “interessanti” e seguiti dai media possano essere ostacolati da progetti di legge, allora con la Costituzione in mano si cerca di apparire difensori assoluti del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Perché, allora, troppe volte si assiste ad indagini superficiali quando gli accusati sono i responsabili di banche? Come si spiega il tanto difeso principio dell'obbligatorietà dell'azione penale con richieste di archiviazione così frettolose pur quando il comune cittadino o imprenditore denuncia il pericolo di perdita della casa, la distruzione dell'impresa o la perdita del patrimonio? Sono reati meno interessanti? di minore pericolo sociale? È più importante tutelare lo stipendio milionario di sedicenti manager evitando di sbatterli in galera rispetto all'economia italiana e alla vita di tanti imprenditori o cittadini onesti? Forse non si hanno presenti i danni alla persona oltre che al patrimonio. Alla faccia del diritto, della legge e dell'azione penale.

Roberto Di Napoli

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