sabato 16 ottobre 2010

Interrogazione: banche e interessi ultralegali

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA (4-08995)
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: n. 381 del 12/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Destinatari
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.

Stato iter: IN CORSO

Per sapere - premesso che:

la legge n. 154 del 1992, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 (Testo unico bancario), ha reso «...nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse...»;
di conseguenza, i contratti bancari, debbono «...indicare il tasso di interesse ed ogni prezzo e condizione praticati...»;
per effetto delle citate norme bancarie, tutte le banche, avrebbero dovuto provvedere a rinegoziare i precedenti contratti indeterminati, ancora non conclusi e, per i nuovi rapporti, a stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi, che degli altri costi applicati;
ciò avrebbe comportato la restituzione, in favore dei correntisti in rosso, dei maggiori interessi (cosiddetti «ultralegali») e di tutte le spese e commissioni, non espressamente pattuite in forma scritta, applicati fino all'entrata in vigore della legge n. 54 del 1992, corrispondenti a svariati migliaia di milioni di euro, che logicamente avrebbero gravato sui bilanci delle banche;
anche alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari, instaurati al fine del recupero dei cosiddetti «ultralegali», è un dato di fatto che la pressoché totalità degli istituti di credito non si è mai uniformata alle statuizione del Tub, che sanciscono la nullità degli interessi «uso piazza»;
ponderando i rischi ed i guadagni, la scelta delle banche, di non uniformarsi ai precetti indicati dal Tub, ha comportato, da un lato, l'incameramento in proprio favore di ingenti capitali, per migliaia di milioni di euro, dall'altro, l'instaurarsi di contenziosi civili che, qualora tempestivamente proposti, comportano un irrilevante obbligo risarcitorio in capo agli istituti stessi;
appare di elementare comprensione, a fronte di tale ragionamento, il fatto che alle banche sia convenuto non applicare la legge, e tanto hanno consapevolmente fatto, in danno soprattutto dei consumatori e delle piccole e medie imprese, con ripercussioni sull'intera economia nazionale;
in conseguenza delle violazioni al decreto legislativo n. 385 del 1993, la quasi totalità dei decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche, con le modalità dell'articolo 50 Tub, sono risultati costituiti da somme non dovute;
pertanto, è dato ritenere, ad avviso dell'interrogante, che, le attestazioni di verità e certezza del credito, rilasciate dai funzionari delle banche per ottenere i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (articolo 50 Tub), siano da ritenersi dichiarazioni false, finalizzate a conseguire arricchimenti indebiti, con altrui danno;
tale pratica ha consentito e consente alle banche di realizzare profitti smisurati, cagionando danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigianali e commercianti, ed una crescente diseconomia su scala nazionale. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge antiusura, n. 108 del 1996, tali illegittime appropriazioni hanno comportato il supero dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati;
la violazione delle leggi bancarie non poteva essere sconosciuta ai banchieri, in quanto, come detto, le mancate rinegoziazioni hanno comportato un beneficio diretto e sostanziale sui bilanci delle banche;
la violazione delle leggi bancarie da parte degli istituti di credito in danno di milioni di utenti, in maggioranza ignari del proprio diritto al rimborso di somme ingenti, ha comportato la riduzione dei medesimi in uno stato di bisogno e di insolvenza cronica;
detti comportamenti appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti
istituzionalmente delegati al credito legale, i quali avrebbero violato deliberatamente i più elementari princìpi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, per conseguire esclusivamente il massimo profitto, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti, come risultano essere quelli sopra indicati -:
se non si intendano adottare iniziative volte a rafforzare la disciplina in materia, eventualmente mediante un adeguamento del sistema sanzionatorio.
(4-08995)

1 commento:

  1. In sostanza, sembrerebbe che nessuna Banca abbia rinegoziato i contratti “uso Piazza” resi nulli dalla legge 154/92, poi trasfusa nel Testo Unico Bancario. In conseguenza di ciò, le Banche avrebbero superato i tassi soglia ed inoltre, le attestazioni di verità e certezza emesse dai Funzionari delle Banche, per ottenere i Decreti Ingiuntivi sarebbero delle vere e proprie FALSE ATTESTAZIONI certificate nella consapevolezza di dichiarare il Falso .

    Se anche i Vostri contratti sono “uso piazza”, DENUNCIATE, AMICI, DENUNCIATE .

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