mercoledì 28 aprile 2010

L’accertamento dell’usura nelle operazioni di credito

Riepilogo dei punti più innovativi sviluppati nel saggio:

L’accertamento dell’usura nelle operazioni di credito finanziario



Rispetto al "tradizionale" approccio al fenomeno dell'usura bancaria (che per i conti correnti, attualmente, è orientato esclusivamente a verificare per quanti trimestri e di quanto, è stato superato il tasso soglia) ho sottolineato che si tratta di un reato di pericolo.
Nessuno per la verità contesta questa caratteristica del reato, ma sono le conseguenze giuridiche e pratiche, di questa classificazione che finora nessuno sembra aver mai considerato: se l'usura è un reato di pericolo significa che non è necessario che il supero del tasso soglia si realizzi effettivamente, ma è sufficiente che nel contratto si trovino le clausole che lo permettano e di conseguenza, le autorità competenti come prima cosa da fare, quando gli si chiede di verificare se il tasso di un’operazione creditizia (anche bancaria) è usurario o meno, dovrebbero guardare alle clausole del contratto di prestito che stabiliscono quali sono, in teoria, i tassi (massimi) complessivamente applicabili all'operazione.

L'esempio fatto nell'articolo credo sia incontestabile: "Il tasso soglia per mutui (a tasso variabile), nel primo trimestre del 2010, è del 4,38%, se le parti si accordano per un muto (di questo tipo) al tasso del 4,00%, sembrerebbe tutto regolare, ma nel caso in cui il tasso di mora previsto in quel contratto fosse dello 0,50% si tratterà di un mutuo usurario, anche se si pagheranno tutte le rate puntualmente e pertanto, alla fine del contratto, il contraente potrebbe farsi restituire tutti gli interessi pagati (come previsto dall'art. 1815 del c.c.) a causa della nullità delle clausole che stabiliscono i tassi".

Riporto qui un altro passo del saggio (tratto dal § 5) dove sottolineo un altro aspetto finora trascurato da giudici, procuratori della repubblica ed avvocati: " l’“arma” del delitto di usura non è il tasso elevato, ma l’accordo con cui si chiedono interessi oltre il limite o sproporzionati ed i colpevoli, in tal caso, saranno logicamente tutti quelli che approvano e utilizzano (anche in sede giudiziaria) il contratto usurario! E’ pertanto evidente che penalmente responsabili del reato di usura, sono coloro che predispongono (fasi preliminari e/o precontrattuali), concludono (stipula) e/o chiedono l’esecuzione dell’accordo usurario."

In questo contesto è chiaro che i dirigenti, cui la legge (art. 50 Tub) permette, con una loro semplice firma, di attestare il credito del conto corrente bancario, allo scopo di ottenere l’emanazione di decreti ingiuntivi, saranno responsabili, non tanto del reato di falso, ma di quello di usura !

Nelle perizie e nei processi per usura relativi ai contratti di prestito connessi ai conti correnti (apertura di credito/castelletto) finora tutti gli interessati (periti, avvocati, magistrati) si affannano a vedere se il tasso è stato superiore o meno alle soglie trimestralmente stabilite, ma tale approccio, secondo il mio parere, è assolutamente errato; sarebbe come se in un processo per detenzione di arma da guerra ci si mettessero a discutere e ad esaminare i proiettili per stabilire se sono idonei o meno ad uccidere, ma quello che la legge punisce è il mero possesso dell'arma (reato di pericolo), non se l'arma ha sparato o meno (che è un'altro reato, eventualmente).

Esaminare se il tasso massimo teoricamente applicabile ai prestiti sia superiore o meno al tasso soglia indicato dalla legge, al momento della conclusione del contratto, porta logicamente a delle perizie per l'accertamento dell'usura costruite sui contratti e non sui tassi applicati trimestralmente al conto corrente, come erroneamente fatto finora. Un ulteriore aspetto, finora taciuto e che nell’articolo si evidenza, è che l’usura è un reato che continua finché ci sono richieste di pagamento di capitale ed interessi usurai e perciò anche le esecuzioni immobiliari/fallimenti cui partecipano le banche denunciate per usura dall'esecutato/fallito (o dai fideiussori) rientrano in questa situazione, perché è evidente che con queste procedure si vuole consegnare del danaro a coloro che, secondo l’esecutato, sono autori di un reato gravissimo.

Delle due l’una: o l’esecutato è un calunniatore o la procedura va sospesa, perché altrimenti i pubblici ufficiali addetti (giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, notai) favorirebbero il compimento del reato di usura e nell'articolo faccio notare che a fronte di centinaia di denuncie per usura bancaria non c'è mai stata nemmeno una semplice querela per calunnia !

E se i giudici delle esecuzioni non capiscono questo elementare problema di ordine pubblico (chi denuncia l'usura, anche quella bancaria, ha diritto alla sospensione delle esecuzioni), gli interessati passeranno alle vie di fatto perché il reato di usura consente l’arresto in flagranza degli autori, anche da parte del privato cittadino, ai sensi dell’art. 380 c.p.p..
A mio avviso pure i soci delle banche o delle finanziarie i cui dirigenti potrebbero essere riconosciuti colpevoli di usura, essendosi avvantaggiati con la percezioni di utili (spa) o con l’aumento del valore delle quote (popolari/cooperative) potrebbero essere accusati di favoreggiamento dell'usura.
In questi casi un mezzo per evitare incriminazioni potrebbe essere la verbalizzazione, nelle assemblee societarie, di una dichiarazione con cui il socio, che non intende essere correo di usura, chiede agli amministratori, eventualmente imputati (o anche solo imputandi), di riparare o risarcire i danni mediante il “ravvedimento operoso” di cui parla l’art. 62 c.p., in modo che gli effetti del reato non ricadano sugli azionisti.
Altro punto importante dell'articolo è l'aver evidenziato che, oltre al supero del tasso soglia esiste anche la fattispecie dell'usura per sproporzione (usura “soggettiva”), la quale non richiede particolari disquisizioni sull'utilizzo o meno della formula della Banca d'Italia (non si guarda al supero del tasso soglia), ma pone l'attenzione sul tasso medio vigente all'epoca della stipula e all'approfittamento della situazione di (temporanea) difficoltà economica o finanziaria di un'impresa o di una famiglia.
Che ci sia anche quest'altro tipo di usura nessuno lo nega, ma perché magistrati, consulenti ed avvocati, finora, non hanno mai guardato a questa forma usura ? Forse perché l'applicare tassi più alti a chi è in difficoltà, con la scusa del maggior rischio, è per l'appunto la logica normale delle banche.
Perché in quindici anni nessuno ha detto o fatto qualcosa per far cessare l’usura bancaria, ma anzi hanno “legittimato” l’anatocismo, che è la principale fonte di questo tipo di usura ?

Che dipenda dalla conventio ad escludendum illustrata nel § 3 ?

Gianni Frescura

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