domenica 28 febbraio 2010

Usura: valanga di cause contro le banche (2)

Rispondo alle tantissime vittime di usura, estorsione e vessazioni bancarie che ci chiedono cosa possono fare nel caso che le Banche abbiano ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che, nelle more del procedimento civile di cognizione, pongono in essere attività esecutive .
Oppure, nel caso che i propri legali non abbiano saputo difendere i diritti del proprio cliente.
Leggete bene la sentenza del Tribunale di Siena che Vi ho mandato con il 2^ comunicato dell’anno .
Il Magistrato che ha nominato il CTU per eseguire i conteggi del rapporto di conto corrente, in questo caso, è un Giudice dell’Esecuzione, in quanto la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e/o la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e/o il contratto uso piazza, in quanto correlati alla violazione di norme imperative, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello o davanti al Giudice dell’esecuzione .

Vi indico di seguito un po’ di giurisprudenza :

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 21080 del 28-10-2005:
Graniti centro sud S.r.l. c/ Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila Spa;
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, qualora la parte abbia chiesto l'accertamento dell'invalidità di un atto a sé pregiudizievole, la pronuncia del giudice possa fondarsi su ragioni d'invalidità diverse da quelle enunciate dall'interessato o tardivamente indicate, ed esigono che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di trattare la questione, secondo i principi del "giusto processo". In tale giudizio, infatti, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisori del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica.

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 19882 del 13-10-2005:
Caliumi c/ Banca Roma e altro;
La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una deduzione (o di una tempestiva deduzione) del profilo di invalidità ad opera dell'interessato, la quale rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso positivo o negativo, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 c.c.).

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7539 del 12-04-2005:
Maini c/ Cassa Risp. Pistoia Pescia;
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la Corte di Cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 10599 del 19-05-2005:
Pan Electric Mediterranea Spa in amm. straord. c/ Banca Ambrosiano Veneta Spa;
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, la norma di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 del c.c. La nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione.

Cassazione Sez. I, sent. N. 1222 del 20.08.2003 : “…in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.02.1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 01.09.1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca in misura superiore a quella legale…” .
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“… Va, perciò, dichiarata la nullità del suddetto art. 7 indipendentemente dalla ritualità o meno della domanda degli appellanti a tal fine, nuova -e, perciò, inammissibile- secondo l’appellante principale . Ed in vero –come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con specifico riferimento alla nullità d’una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi – “…la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a fondamento della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio, anche per la prima volta in appello” [Cassazione SEZ. UN. sentenza 04.11.2004, n. 21095] .

Per consolidata giurisprudenza, i contratti di conto corrente, anche se stipulati prima della legge 108/96, danno luogo ad un unico rapporto giuridico : “…i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di prestazione sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, con la conseguenza che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ma determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto tra banca e cliente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09.04.1984; ex multiis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007) per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. appare insussistente il “…momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti…” trattandosi, come detto di rapporto di conto corrente, per sua natura continuativo, conclusosi con l’estinzione del conto.

Sulla “COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO” – sulla “CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI” e sulle “VALUTE” .
“…la nullità delle suddette clausole può essere rilevata anche d’ufficio in considerazione del potere dovere del Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni della domanda…” (Cass. Sez. I, 19.05.2005 n. 105899) .
Orbene, se è vero che “… il potere del Giudice di dichiarare di ufficio la nullità o la inesistenza di un contratto ex art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda con la conseguenza che la nullità può essere rilevata di ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti e quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione e la esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. UN. 04.11.2004 n. 21095), è anche vero che “… nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di una clausola di esso, la nullità dell’una e dell’altra è rilevabile di ufficio se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza…” (Cassa. Civ. 2002/11772) laddove risultino “… acquisiti agli atti gli elementi e le circostanze che determinano la nullità… e nel rispetto con …. il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato…” (Cass. Sez. I, 17.02.2003, n. 2354).

Saluti, Emidio Orsini

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