mercoledì 8 luglio 2009

ONERE DELLA PROVA PER CREDITO DELLA BANCA

Da: FILO DIRITTO

- Diritto del lavoro diritto processuale civile:
CORTE D'APPELLO DI ROMA:
ONERE DELLA PROVA PER CREDITO DELLA BANCA


La sentenza in esame ci consente di riepilogare i criteri applicati dalla giurisprudenza per effettuare la determinazione degli importi relativi a rapporti di conto corrente dovuti dai correntisti agli istituti di credito.

"In tema di prova del credito che un istituto bancario è tenuto a fornire sia nel procedimento monitorio sia nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice certificante la conformità del saldaconto alle scritture contabili e la verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto di conto corrente che contiene invece la descrizione delle movimentazioni debitori e creditori e intervenute nel corso del rapporto, periodicamente inviate al correnti sta, con l'indicazione delle condizioni attive e passive applicate dalla banca. Infatti, per condiviso e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento sommario per decreto ingiuntivo e ai fini dell'emissione di questo, mentre gli estratti di conto corrente costituiscono il mezzo di prova idoneo a sostenere la pretesa del creditore nel successivo giudizio contenzioso instaurato dall'opponente, in quanto contenente la specifica descrizione delle eventuali operazioni controverse. Ne deriva pertanto che la domanda dell'opposta banca non può ritenersi provata qualora questa ometta di produrre gli estratti di conto corrente e quindi gli elementi conoscitivi in base ai quali ricostruire il controverso rapporto, generalmente in relazione alla durata intera del rapporto bancario, e il definitivo saldo preteso (cfr Cass. n. 2751/2002, n. 12233/2003, n. 11749/2006)".

Nel caso di specie, giunto all'attenzione del giudice di secondo grado, "tra gli atti del fascicolo di primo grado si rinviene un solo estratto di conto corrente alla data del 31 dicembre 1993, che risulta inutilizzabile al fine di quantificare anche parzialmente la pretesa della banca, atteso che da tale data sono riportate soltanto spese e interessi in riferimento a un asserito saldo passivo il cui importo non è in alcun modo verificabile in assenza di alcuna documentazione relativa al periodo precedente. Ne consegue il totale rigetto della domanda dell'istituto bancario per mancanza di prova".

(Corte d'appello di Roma - Seconda Sezione Civile, Sentenza 28 maggio 2009, n.2258: Onere probatorio per la prova del credito della banca).

[Sentenza cortesemente inviata da avv. Emanuele Petracca]

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