lunedì 11 maggio 2009

Il segreto bancario in Svizzera, Germania ed Austria

FILODIRITTO, 29.04.09
Il segreto bancario in Svizzera, Germania ed Austria – brevi note

Dott. Armin Kapeller

Premessa

Il segreto bancario è stato definito quale obbligo dell’istituto di credito di mantenere la riservatezza su fatti appresi dalla banca in occasione o in relazione ai rapporti economici col cliente e che questi desidera siano mantenuti segreti.

Svizzera

La legislazione Svizzera non usa il termine segreto bancario, ma quello di “Bankkundengeheimnis” (traduzione letterale: segreto dei clienti della banca) in quanto l’interesse al segreto riguarda il cliente e non la banca. La funzione essenziale di tale segreto è quella di tutelare la sfera privata della persona in conformità a quanto previsto dall’art. 13 della costituzione elvetica (“Anspruch auf Achtung des Privatlebens” = diritto alla riservatezza della vita privata). In base a tale articolo si reputano degne di riservatezza nei confronti di terzi anche le condizioni economico-patrimoniali di una persona.

Del segreto bancario non può avvalersi chi si è reso colpevole di un delitto; in tal caso la banca è obbligata a fornire informazioni non solo alle autorità interne, ma anche estere (come per esempio in caso di riciclaggio di denaro o di insider trading).E’ previsto che in futuro la Svizzera rispetterà gli standard dell’O.E.C.D. in caso di fondato sospetto di violazioni tributarie. In tal senso vi è la delibera dell’esecutivo elvetico dd. 13.3.09.

Il segreto bancario svizzero trova la sua disciplina normativa specifica nell’art. 47 della legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio del 1934, il quale dispone che chi, nella qualità di dipendente o rappresentante di un istituto bancario, è in possesso di informazioni, non deve rivelarle. Identica disciplina vale per gli agenti di borsa ai sensi dello art. 43 della legge federale di disciplina delle borse del 1995.
Nel diritto svizzero il segreto bancario è equiparato al segreto professionale al pari di quello spettante ai medici ed agli avvocati. Come già detto sopra, il segreto bancario non ha carattere assoluto. Infatti le banche sono obbligate a fornire le informazioni riguardanti i loro clienti per esempio nell’ambito di processi civili (divorzi, successioni, inadempimenti contrattuali) e penali (per esempio, associazione per delinquere, furto, estorsione, riciclaggio di denaro).

Se una banca ha il sospetto che il denaro depositato possa essere di provenienza delittuosa, è in sua facoltà di avvisare le competenti autorità senza rendersi colpevole della violazione del segreto bancario. Qualora sussista il sospetto che si tratti di denaro riciclato, vi è obbligo di informare la “Meldestelle fuer Geldwaescherei” = autorità di denuncia per il denaro riciclato.

Informazioni e documenti non possono essere trasmessi direttamente agli uffici finanziari, ma fornite soltanto ai clienti che, a loro volta, li trasmettono agli uffici predetti. Al fine di contrastare l’evasione fiscale, le rendite di capitali sono soggette ad una “Verrechnungssteuer” (tassa) nella misura del 35%; ciò vale anche per il depositante che ha la residenza all’estero.

Se si procede per reati fiscali ed è iniziato il relativo procedimento, l’istituto di credito - se vi è un accordo bilaterale tra lo Stato estero e la Svizzera e se il fatto costituisce reato non soltanto nello Stato estero, ma anche secondo la legge elvetica - è obbligato a fornire le informazioni richieste e a collaborare con gli inquirenti in base alla legge federale svizzera sulle rogatorie penali del 1981, specie in caso di dichiarazione inveritiera o di utilizzo di documenti falsi.

Chiunque viola – dolosamente o anche soltanto per colpa – il segreto bancario, viene punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria; ciò vale non soltanto per i dipendenti degli istituti di credito, ma anche per gli agenti di borsa.

Germania

Per quanto concerne la disciplina del segreto bancario in Germania, anche in tale Stato è previsto, in linea di massima, l’obbligo di riservatezza da parte della banca - nei confronti di terzi – sulle condizioni economiche dei clienti; soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, la banca è autorizzata a fornire informazioni a terzi, ivi comprese le competenti autorità statali. Si tratta dei casi nei quali alla tutela della sfera privata della persona si deroga in favore di interessi collettivi, in particolare all’interesse ad un’equa tassazione dei patrimoni di tutti i cittadini. Il segreto bancario in Germania non è previsto espressamente da una legge, ma sia il legislatore che le autorità giudiziarie lo riconoscono sulla base di una consuetudine (Gewohnheitsrecht) che risale al 1619.

Il segreto bancario è inteso come espressione del dovere della banca di tutelare gli interessi economico-patrimoniali del cliente (in tal senso vi è un’importante sentenza della Corte suprema (Bundesgerichtshof - BGH) del 2006. L’obbligo di osservare il segreto bancario viene meno soltanto nei casi tassativamente previsti da apposite disposizioni legislative. Il riconoscimento del segreto bancario trova un aggancio, da un lato, nell’art. 2 del Grundgesetz (costituzione); dall’altro lato, col segreto bancario si vuole salvaguardare il diritto delle banche al libero esercizio della loro attività, garantito dall’art. 12 dello stesso Grundgesetz. Dallo inizio del 2004, in adempimento ad una direttiva comunitaria (la n. 2003/48 del 3.6.03), vi è un obbligo di informazione sulla corresponsione di interessi (Zinsinformationsordnung).

La normativa fiscale vigente in Germania rispetta, in linea di principio, il segreto bancario, ma nei casi tassativamente previsti, questo segreto non può essere fatto valere nei confronti degli uffici finanziari, in favore dei quali sussiste, in particolare dall’aprile del 2005, un obbligo di informazione in seguito a specifica richiesta. Così p.es. le banche tedesche, in base al § 33 della legge sulle successioni (Erb.St.G.), sono obbligate, in caso di morte del cliente, a comunicare agli uffici finanziari, l’ammontare delle somme giacenti sui conti bancari ed il contenuto delle cassette di sicurezza. Se vi sono depositi bancari del defunto in stati come p.es. la Svizzera o il Liechtenstein, è onere del beneficiario dell’eredità di procedere alla segnalazione agli uffici finanziari tedeschi.

Il segreto bancario non può essere invocato in caso di pendenza di un processo penale in quanto tale segreto non viene considerato segreto professionale e gli impiegati bancari hanno l’obbligo, nei confronti dell’autorità giudiziaria - ma non nei confronti della polizia giudiziaria - di deporre su fatti a loro noti (a differenza di quanto è previsto nel processo civile, nel quale possono astenersi dal deporre (Zeugnisverweigerungs-recht). Vi è tuttavia un’eccezione nel caso in cui l’impiegato bancario è imputato quale concorrente col cliente nel reato di evasione fiscale; in tale caso l’impiegato di banca, nella sua qualità di coimputato, ha il diritto al silenzio. Se rilevanti ai fini probatori, possono essere sottoposti a sequestro le documentazioni presso banche. A tal fine è prevista pure la perquisizione presso istituti di credito. Tuttavia sia il sequestro che la perquisizione abbisognano di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, a meno che non ricorrano motivi di urgenza.

Austria

In Austria il segreto bancario è disciplinato dal § 38 del Bankwesengesetz (legge bancaria). In base a tale norma le banche sono autorizzate a derogare al segreto bancario soltanto in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria emesso nell’ambito di un procedimento penale ed in pochi altri casi appositamente previsti per legge (come per esempio nei casi di successione mortis causa). Il diritto delle banche di rifiutare informazioni vale anche per autorità statali diverse dall’autorità giudiziaria.
Le rendite da capitale vengono tassate in Austria per effetto della Kapitalertragsteuer (tassa sui capitali) prevista ad un tasso fisso e detta anche Quellensteuer.
In caso di rogatorie provenienti dall’estero, le banche sono tenute a dare informazioni sui clienti esclusivamente nei casi in cui vi sarebbe diritto alle informazioni anche secondo la legge austriaca.

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